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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > IV, 18

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione IV – La struttura politico-sociale

18. L'acquisizione comunale dei diritti particolari

La progressiva acquisizione da parte del comune del controllo politico-amministrativo sulla città era il frutto di un'azione rivolta non soltanto verso l'esautoramento del vescovo, come abbiamo visto nel caso di Ivrea, ma verso tutti coloro che a titolo diverso potevano detenere diritti di natura pubblica nei confronti della città e dei suoi abitanti. Laddove, come nella maggioranza delle città, il funzionario pubblico originario, cioè il conte, era scomparso dalla scena politica fin dal X secolo, molto spesso era rimasto a rappresentarlo il visconte, le cui funzioni tuttavia, con l'andar del tempo, si erano patrimonializzate all'interno di una famiglia. A Pisa alla metà del XII secolo il loro potere era ancora notevole, ma il comune riuscì a subentrarvi.

Fonte: F. BONAINI, Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, I, Firenze, 1854, pp. 18-19.


Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. L'anno 1154 dell'incarnazione del Signore nostro Dio salvatore Gesù Cristo nel ventre glorioso della beata Maria sempre Vergine, seconda indizione, 28 ottobre. Noi Cortevecchia, Sismondo di Enrico, Rodolfo di Rolando, Buiti, Bulgarino, Marzucco ed Enrico di Rainerio Federico, alla guardia dell'eccellente città di Pisa, per volere di Dio eletti consoli; poiché ci è stato affidato da Dio l'ufficio di consoli dobbiamo con cura amare il comune bene della città con intima carità e preservare la conservazione del suo onore. Per soddisfare ciò occorre che noi provvediamo efficacemente, con l'aiuto di Dio, alla quiete e all'utilità di essa. Per cui, essendo interesse dello stato che i crimini non rimangano impuniti, a lode dei buoni e in punizione dei malfattori, per nostra autorità, concessaci dall'intero popolo di Pisa riunito in pubblica sessione e acclamante «sia, sia», consultati attentamente i consiglieri, deliberando con fermezza attraverso la registrazione del presente decreto, stabiliamo e così in modo irrevocabile ordiniamo e rendiamo pubblico.

In primo luogo, nel caso in cui venissimo a conoscenza di qualche persona che contro il consolato della città di Pisa desse aiuto ad Alberto Visconte maggiore e ai suoi figli, al nipote Goffredo e agli altri suoi consorti Visconti tanto per mezzo delle torri e delle case, quanto con armi o con il lancio di pietre, o se i consoli o un console di Pisa richiedesse una qualsiasi torre o casa a qualunque cittadino pisano e questi non la consegnasse alla loro volontà o se osasse cacciar fuori di casa gli inviati dei consoli, da ora per i prossimi dieci anni il comune non lo nominerà più console, né consigliere né delegato né sarà accolto in nessun ufficio cittadino. Dei cittadini che in questo periodo non ricoprono cariche pubbliche a nostro arbitrio prenderemo vendetta sui loro beni; e se chiedessero giustizia ai consoli seguenti nel detto periodo, faremo giurare i consoli seguenti che loro non rendano giustizia prima che questi abbiano pagato alla corte civile del comune 100 soldi.

Ugualmente in tutto ciò che i predetti Visconti sono soliti avere e riscuotere sul ripaggio di terra e di acqua, sulla pesa del ferro, sui fornai, sui venditori di vino e di olio e su tutte le attività e nel gastaldato [1], giudichiamo in perpetuo che non abbiano più in futuro nessun diritto e da ora in avanti non riscuotano più nulla, ma tutti questi diritti concediamo e in perpetuo rivendichiamo alla nostra città.

Facciamo eccezione per Pietro Visconte, ora console e assente: i suoi figli, tuttavia, se non accetteranno le nostre decisioni, siano condannati allo stesso modo. Terremo tutto ciò ben fermo e non accoglieremo il prossimo consolato che giurerà al popolo e a cui il popolo giurerà se non si impegna a tenere fermo e definitivo tutto quanto stabilito.

Letto e dato in Pisa nella pubblica concione alla presenza di tutto il popolo pisano.

[1] Il gastaldato, funzione di controllo pubblico, trasformatasi in esazione fiscale.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005