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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > IV, 2

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione IV – La struttura politico-sociale

2. Le classi censitarie longobarde

Se nei primi secoli dell'invasione longobarda il servizio militare era privilegio e obbligo dei liberi di sangue longobardo, nell'VIII secolo un certo rimescolamento etnico aveva trasformato l'esercito su base censitaria. Così nel noto editto del re Astolfo (750 circa) l'obbligo militare veniva esteso a tutti i possessori, di qualunque popolazione fossero, articolati in tre categorie a seconda della ricchezza: di notevole importanza per la storia dei ceti urbani è poi l'articolo che equipara ai possessori fondiari i mercanti, che presumibilmente proprio nella città continuavano a svolgere la loro attività, a qualsiasi gruppo etnico appartenessero.

Fonte: F. BLUHME (a cura di), Edictus ceteraeque Langobardorum leges, Hannover, 1869 (MGH, Fontes iuris Germanici antiqui in usum scholarum), p. 162.


2. […]

Si stabilì che chi possiede sette case massarice porti [all'esercito] la sua corazza con il resto dell'armamento e tenga anche cavalli; se ha un possesso superiore deve portare altri cavalli e un armamento ulteriore. Ugualmente è stabilito che gli uomini che non posseggono case massarice ma hanno 40 iugeri di terra devono avere cavallo, scudo e lancia; ugualmente è stabilito che quelli di rango minore se possiedono uno scudo portino anche faretra con frecce e arco.

3. Ugualmente quegli uomini che sono mercanti e non posseggono patrimonio immobiliare, se sono di rango superiore e benestanti devono avere corazza, cavalli, scudo e lancia, se sono di rango medio solo scudo e lancia, se infine sono di rango inferiore devono avere faretra con frecce e arco.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005