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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > IV, 22

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione IV – La struttura politico-sociale

22. Il problema della «nobiltà» comunale

Nell'articolazione della società cittadina i consorzi familiari svolgono, come abbiamo visto, un ruolo determinante ed esercitano uno «stile di vita» caratterizzato sia dall'esercizio del potere sia dall'attitudine allo scontro armato. Questo stile di vita militare equipara spesso il maggiorente cittadino al «nobile» appartenente all'aristocrazia rurale e talvolta, per alleanze politiche e matrimoni, gli stessi signori delle campagne entrano a far parte del medesimo gruppo dirigente, favorendo il suo orientamento verso la creazione di un ceto «nobiliare» urbano che si distingue per la larga disponibilità di mezzi e la consuetudine di vita «cavalleresca». La detenzione di un cavallo, tuttavia, non è da sola appannaggio della nobiltà, poiché l'esercito comunale conta fra le sue file anche «soldati a cavallo» non nobili. Nel Duecento avanzato gli statuti di Bologna cercano di operare delle distinzioni per individuare in maniera più chiara la reale appartenenza alla «cavalleria».

Fonte: L. FRATI, Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, I, Bologna, 1869, p. 471 (trad. it. mia orientata dalle indicazioni di G. TABACCO, Nobili e cavalieri a Bologna e a Firenze tra XII e XIII secolo, in «Studi medievali», serie III, XVII, 1976, pp. 41-79).


VIII. Di coloro che si appellano al servizio a cavallo.


Chiunque risulti essere immune da contribuzioni e prestazioni pubbliche per ragioni di nobiltà cavalleresca, rimanga immune da esse anche per l'avvenire, qualunque sia o divenga la sua condizione economica. Se qualcuno per essere esonerato si appella al semplice servizio a cavallo deve tenere per tutto l'anno un cavallo del prezzo di 30 lire bolognine: se avrà osservato ciò, contribuisca alle prestazioni pubbliche come gli altri vicini. E gli inquisitori fiscali siano tenuti a indagare su tutti quelli che per essere esonerati si appellano soltanto al semplice servizio a cavallo e su quelli che devono tenere un cavallo: se troveranno qualcuno che non lo ha tenuto come doveva nel periodo della guerra contro Vignola [1239], lo condannino a pagare il doppio di quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di colletta se non si fosse falsamente considerato immune, salvo nel caso in cui se avrà voluto vendere il cavallo possa venderlo e sia tenuto ad acquistarne un altro del medesimo valore, entro due mesi dalla vendita. Ma nessuno che abbia recentemente, cioè da quando questo statuto fu fatto, tenuto un cavallo da 30 lire deve per questo motivo ottenere l'esonero dalle contribuzioni pubbliche. Chi invece per tutta la vita è stato considerato cavaliere e così i suoi antenati e ha esercitato il servizio a cavallo per l'onore del suo comune non venga assoggettato a nessun'altra prestazione se non a quelle proprie del ceto cavalleresco.


IX. Che nessuno sia esonerato dalle pubbliche contribuzioni del comune di Bologna a titolo di nobiltà se non ha presentato sentenza o documento che lo attesti.


Affinché il comune di Bologna e le terre del suo contado non siano ulteriormente danneggiate e defraudate da coloro che devono sottostare al pagamento delle pubbliche contribuzioni e dei carichi fiscali del comune, stabiliamo che sia inviolabilmente osservato che nessuno venga esonerato o considerato immune dalle pubbliche contribuzioni e dai carichi fiscali del comune di Bologna e delle terre in cui risiede a titolo della sua nobiltà, a meno che non presenti documento o sentenza attestante di essere nobile per nascita da padre nobile e che vi sia pubblica fama nella terra in cui risiede e nelle circostanti che è veramente nobile come afferma.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005