Logo di Reti Medievali 

Didattica

spaceleftMappaCalendarioDidatticaE-BookMemoriaOpen ArchiveRepertorioRivistaspaceright

Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > IV, 32

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione IV – La struttura politico-sociale

32. Gli elementi costitutivi del comune come ente politico

Nonostante il clima di endemica violenza e di continua sperimentalità istituzionale, il comune cittadino riuscì a imporsi come vera entità politica tanto all'interno quanto all'esterno della città, fondando la propria struttura su tre elementi costitutivi che compaiono fin dagli anni dello scontro con il Barbarossa e sono avvertibili nei trattati stipulati all'interno della Lega lombarda. In questo trattato, che è del maggio 1168, si riconosce infatti alle città partecipanti il diritto di esercitare la propria giustizia e di esigere imposizioni economiche all'interno di un territorio giuridicamente circoscritto. Territorio, giurisdizione ed economia appaiono così gli elementi indispensabili al funzionamento dell'ente cittadino e nei confronti di essi i regimi che si succederanno al governo manifesteranno sempre le principali attenzioni.

Fonte: MANARESI (a cura di), Gli atti del comune di Milano cit., doc. 64, pp. 93-95.


Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. L'anno della sua incarnazione 1168, 3 maggio, prima indizione.


1. Tenore del breve che il marchese Obizzo Malaspina e i consoli di Cremona, Milano, Verona, Padova, Mantova, Parma, Piacenza, Bologna, Brescia, Bergamo, Lodi, Como, Novara, Vercelli, Asti, Tortona e Alessandria, città nuova, su proposta del comune di Lodi unanimamente hanno accettato: nessuna persona del predetto marchese né delle predette città né di altre che sono o saranno in tale alleanza arrestino qualcuno al posto di un altro di qualche città o contro un altro facciano vendetta in occasione di un contratto o di un reato, ma quando ritengano uno debitore non solvente lo accusino e chi ha mancato sia arrestato dai consoli della sua città e se i suoi consoli non lo avranno obbligato alla restituzione del pegno o all'ammenda o al rendimento di giustizia, se c'è accusa da parte di un vicino, entro quaranta giorni dopo la richiesta dei consoli di chi è stato defraudato o offeso, allora i consoli della città del danneggiato avranno il potere di sequestrare i beni della città alla quale appartiene la persona che ha contratto il pegno o ha commesso reato contro gli statuti, e tratterranno ciò che hanno sequestrato fino a che non sarà data soddisfazione a loro o al loro cittadino.

2. Ugualmente stabilirono che nessuna città né il suddetto marchese accolgano qualcuno bannito dai propri consoli, e se lo avranno accolto o se gli avranno permesso di entrare nel loro territorio entro i quindici giorni successivi alla richiesta presentata dai consoli o dal marchese che lo hanno posto al bando, lo allontanino dal loro dominio e territorio e in seguito non lo accolgano di nuovo, se non quando sarà assolto dal bando dai propri consoli.

3. Stabilirono poi che nessuna persona e nessuna città riscuota dazi o pedaggi nuovi sul proprio territorio: per nuovo intendiamo che sia stabilito negli ultimi trent'anni. Inoltre nessuna città o marchese in nessun modo stabilisca qualche patto o sottostia a qualche giuramento che sia ostile a questa lega comune e alleanza fra le città.

4. Ugualmente stabilirono che, se il suddetto marchese o qualche città avrà agito contro la lega stabilita fra le città, o si sarà rifiutata di rendere giustizia a qualche città alleata, tutte le altre città sono tenute in quel caso ad aiutare quella che avrà richiesto giustizia o subito il torto, fino a che non si torni in pace e concordia dopo aver ripristinato la giustizia.

5. Ugualmente stabilirono e concordarono che nessuna città o persona edifichi fortezze sul territorio di giurisdizione di un'altra città contro la volontà di quella città, se non appare per altro speciale accordo. […]

6. Ordinarono inoltre con fermezza che nessuna città o marchese accolga contro la volontà della città che vi esercita giurisdizione nessun castellano, ossia signore di castello della giurisdizione di un'altra città – che cioè si trovi entro i confini giurisdizionali di un'altra città –, o se lo avrà accolto lo lasci andare dal suo territorio e in seguito non lo accolga di nuovo entro quindici giorni da quando sarà stato richiesto dai consoli di quella città. Solo la città di Alessandria non è tenuta a osservare quest'ultimo decreto.

7. Ugualmente stabilirono che non vale il ricorso fatto a Federico [imperatore], salvo nel caso in cui vi sia l'accordo della maggioranza delle città.

8. Tutti i suddetti decreti sono tenuti a osservare con giuramento tutte le città della lega, salvo patti particolari fra le singole città intercorsi durante o dopo l'adesione alla lega.

Furono presenti testimoni di [seguono i nomi dei rappresentanti di ogni città della lega].

E io Guidotto notaio e giudice ordinario dell'imperatore Federico fui presente e su richiesta dei consoli soprascritti scrissi questo documento di trattato e di alleanza.

© 2000
Reti Medievali
UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005