Logo di Reti Medievali 

Didattica

spaceleftMappaCalendarioDidatticaE-BookMemoriaOpen ArchiveRepertorioRivistaspaceright

Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > IV, 37

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione IV – La struttura politico-sociale

37. Le condizioni dei comitatini comunali in Toscana

Anche in Toscana i comuni cittadini sottomettono le popolazioni del contado alla propria giurisdizione, imponendo loro oneri fiscali e militari; tuttavia, a differenza del Piemonte, non sembrano concedere diritti che li equiparino agli abitanti della città né particolari franchigie legate alla costituzione di «villenove». Un quadro delle condizioni delle comunità dipendenti dal comune di Arezzo è offerto da questo documento del 1269, con il quale gli abitanti di Marzana fanno atto di sottomissione alla città.

Fonte: U. PASQUI, Documenti per la storia della città di Arezzo, II, Firenze, Deputazione di storia patria, 1916, doc. 639, pp. 413-16 (parziale).


In nome di Dio, amen. Grazia, figlio di Prete Accorso, rappresentante della comunità degli uomini di Marzana del comitato di Arezzo e procuratore degli uomini di detti luoghi e universale rappresentante delle dette comunità e collettività, venendo alla presenza dei nobili signori Visconte del fu Raniero Gaccio, per grazia di Dio e del re podestà di Arezzo, e Ermanno di Sassoferrato, onorevole capitano del popolo di Arezzo, e dei Ventiquattro del detto comune e popolo di Arezzo, costituito per tutte le seguenti cose, come appare per mano di me notaio Ghisello, affermò spontaneamente e di buon animo, con cognizione di causa, alla presenza dei signori suddetti, che gli uomini dei detti luoghi e le stesse comunità e luoghi sono e sono state appartenenti al comitato di Arezzo e alla giurisdizione della città, e che per lunghi e lunghissimi tempi, e anche di quelli di cui non è rimasta più memoria, furono della giurisdizione di Arezzo e del comitato e stettero e dovevano stare alle dipendenze di tale città e sottostarono alle imposizioni, e devono sottostarci ancora oggi, come autentici comitatini della città di Arezzo e che il comune di Arezzo esercita ed esercitò sempre la pienezza dei diritti e ogni specie di giurisdizione verso gli uomini delle comunità predette, verso i luoghi e le collettività.

Indi il predetto rappresentante, riconoscendo che ciò rispondeva a verità, convenne a nome delle dette comunità e degli uomini di esse e promise a detti signori, stipulanti e accoglienti a nome del comune di Arezzo, di stare e di obbedire d'ora in poi a tutti gli ordini e i precetti che vengono impartiti e che si impartiranno alle predette comunità e ai loro uomini o ad alcuni di essi da parte del comune di Arezzo o dal podestà o dal capitano o dai Ventiquattro o da altri che governano o governeranno il comune di Arezzo. [Promise] che sottostaranno e contribuiranno ai dazi, alle imposte e a ogni prestazione che in futuro in detta città verrà richiesta, a volontà e mandato del comune di Arezzo e di chi governerà la città di Arezzo; che risponderanno di tutte le cause civili e criminali davanti al podestà di Arezzo e ai giudici presenti e futuri che giudicano o giudicheranno qualcuno di loro; che sempre accoglieranno il rettore o il podestà che il comune avrà voluto loro assegnare; che si atterranno a ogni bando, editto, statuto, ordine, decisione, decreto fatto dal comune di Arezzo o che il comune farà, in perpetuo e per sempre; che obbediranno ora e in futuro a tutti i mandati e precetti che a tutti loro o ad alcuni di loro saranno intimati dai rettori della città di Arezzo che ora ci sono o che in futuro ci saranno. […]

Da parte loro i detti signori podestà, capitano e i Ventiquattro del comune e del popolo di Arezzo promisero a detto rappresentante, che agiva a nome delle dette comunità e dei loro uomini, che avrebbero difeso, mantenuto e aiutato uomini e comunità in perpetuo contro ogni comunità e luogo.

© 2000
Reti Medievali
UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005