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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > IV, 4

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione IV – La struttura politico-sociale

4. Le immunità sul patrimonio della chiesa

Nel corso dell'alto Medioevo le chiese vescovili rappresentano i maggiori possessori fondiari grazie alle continue donazioni che contribuiscono a incrementarne il patrimonio. Una tale ricchezza, tuttavia, in molti casi suscitava la cupidigia dei potenti locali che, spesso detentori di pubblici uffici, tendevano ad abusare del loro potere a danno degli enti ecclesiastici. I vescovi per tutelarsi contro questo pericolo si rivolgevano direttamente al re o all'imperatore richiedendo protezione e ottenevano da parte dell'autorità di poter sottrarre l'intero patrimonio e i loro dipendenti a ogni controllo e interferenza degli ufficiali pubblici. Era il primo passo, come nel caso del vescovo di Asti, per giungere più tardi alla completa egemonia non solo sul patrimonio, ma anche sulla città nella quale risiedevano.

Fonte: L. SCHIAPARELLI (a cura di), I diplomi di Berengario I, Roma, 1903 (FSI, 35), doc. 51, pp. 146-49.


Nel nome del Signore Dio eterno. Re Berengario.

Se volentieri facciamo concessioni ai luoghi sacri e venerabili seguendo il costume dei nostri predecessori è perché non dubitiamo che ci sarà utile per l'eterna salvezza. Sappiano dunque tutti i nostri fedeli e i fedeli della santa chiesa presenti e futuri che il reverendissimo vescovo della santa chiesa di Reggio, Pietro, ha supplichevolmente richiesto e pregato la nostra clemenza affinché per amore di Dio onnipotente e per rimedio dell'anima nostra ci degnassimo di confermare tutti i privilegi che sono stati concessi dai nostri predecessori e tutte le donazioni fatte dai fedeli alla santa chiesa di Asti di cui al presente è vescovo Audace. Acconsentendo volentieri alle preghiere, tanto per amore di Dio quanto per venerazione della sua chiesa, confermiamo con la nostra autorità tutto quanto attraverso i diplomi degli altri re e imperatori e attraverso strumenti e scritture è stato offerto alla suddetta chiesa dai devoti, e poiché al presente si osserva crescere e dilagare una malvagia e perversa tendenza [a impossessarsi dei beni della chiesa], decretiamo per nostra regia decisione e stabiliamo che nessun duca, visconte, sculdascio, decano o rappresentante dell'autorità pubblica osi arrecare molestia alle cose e ai possessi della detta chiesa, tanto in città quanto all'esterno di essa.

Nessuno porti offesa agli uomini che risiedono nei possessi della beata Vergine e di S. Secondo [di Asti] o presuma di richiedere loro qualche prestazione o ingiusta imposizione. Nessuno poi osi arrestarli o sequestrarli o condurli davanti a tribunali di altri se non alla presenza del vescovo che in quel momento ci sarà; nessuna persona grande o piccola della pubblica amministrazione obblighi loro a fare servizi militari o imponga alla predetta chiesa e ai suoi dipendenti di contribuire in alcun modo al teloneo, al ripatico, all'acquatico o ad altro che spetta al pubblico diritto. Con regia censura stabiliamo inoltre che nessun funzionario esiga telonei o altre imposte pubbliche sui mercati o sui castelli o su qualsiasi cosa e possesso costituito dalla chiesa di Asti o che in futuro costituirà, ma sia lecito a detta chiesa rimanere in sicurezza e in pace per nostro decreto di concessione e conferma, senza calunnia, diminuzione, contraddizione da parte di nessuno, con tutte le sue pertinenze, castelli, mercati, altri possessi mobili e immobili e con le famiglie servili di entrambi i sessi, con livellari e censuari, commendati e tutti coloro che si rifugiano presso la stessa chiesa.

Se qualcuno oserà insorgere contro quanto abbiamo stabilito di confermare, sappia che dovrà pagare 100 lire di ottimo oro, metà alla nostra camera, metà alla suddetta chiesa di Asti.

Affinché sia creduto autentico e sia osservato con maggior diligenza, ordiniamo che venga questo diploma sigillato di mano nostra.

Segno del serenissimo re Berengario.

Ambrogio cancelliere al posto di Ardingo arcicancelliere e vescovo ho verificato e sottoscritto. Dato il 15 luglio dell'anno dell'incarnazione del Signore 904, diciassettesimo del regno del purissimo Berengario, settima indizione, fatto nella corte di S. Martino in Solero, nel nome di Dio felicemente. Amen.

© 2000
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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005