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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > IV, 7

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione IV – La struttura politico-sociale

7. Privilegi ai mercanti cittadini contenuti in concessioni ai vescovi

Una delle funzioni persistenti della figura vescovile nei confronti della città è certo quella di portavoce autorevole delle esigenze cittadine e di tramite fra l'autorità superiore e la cittadinanza. Quando in età ottoniana i vescovi ottengono riconoscimenti e privilegi dagli imperatori, raggiungendo di fatto l'egemonia politica sulla loro città, accade talvolta, come nel caso di Asti, che nelle concessioni alla chiesa emergano più chiaramente diritti che riguardano precise categorie urbane, in particolare i mercanti cittadini.

Fonte: MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, II, doc. 373, pp. 509-10.


Nel nome della santa e individuale Trinità. Ottone per clemenza divina re.

Se alle richieste dei servi di Dio che giungono alle nostre orecchie volentieri diamo ascolto è perché confidiamo senza dubbio di passare più gloriosamente da questa vita temporale all'eterna beatitudine. Per questa ragione sappia la solerzia di tutti i devoti nostri e della santa chiesa, presenti e futuri, che per intervento e su richiesta della nostra ava Adelaide imperatrice augusta il vescovo della santa chiesa di Asti Pietro si è rivolto alla nostra maestà, pregando di confermare a lui e alla sua santa chiesa edificata in onore della beata Vergine Maria e di san Secondo martire, secondo i precetti dei nostri predecessori imperatori e re, cioè del nostro avo e di nostro padre, e anche secondo il nostro precetto che già concedemmo al vescovo Rozone, tutta la diocesi di Asti con l'intero distretto della città per un raggio attorno di quattro miglia.

Ritenendo giusta la sua richiesta, gli confermiamo dunque tutto ciò che i suoi predecessori hanno acquisito attraverso diplomi e altri strumenti e scritture, cioè tutto ciò che pertiene al diritto pubblico per quanto riguarda l'entrata e l'uscita delle merci, gli introiti di mercato e ciò che si riferisce ai diritti sulle acque e sui ripaggi del fiume, con l'intero alveo del fiume Tanaro su entrambe le sponde, così come scorre per tutta la sua diocesi; e ovunque piaccia a lui e ai suoi successori possano essi costruire mulini e altre attrezzature necessarie; gli confermiamo anche la città e i castelli con tutte le loro adiacenze e quanto c'è di terra pubblica tanto all'interno della città e dei castelli quanto all'esterno per tutta la diocesi o il comitato di Asti, e la terra di coloro che nel suo episcopato muoiono senza lasciare eredi. Tutto ciò a lui e alla sua chiesa abbiamo concesso e conferiamo alla sua signoria, compresi i servi e le serve, i semiliberi, il colto e l'incolto, le selve, i luoghi disabitati, i pascoli, boscaglie, acque e acquedotti, diritti di caccia e di pesca e qualsiasi altra cosa si possa nominare.

Ordiniamo poi che nessun abitante di castelli o villaggi della sua diocesi si presenti davanti al tribunale di qualche conte o di altra persona se non al tribunale del vescovo o di un suo delegato per rispondere in giudizio.

A lui concediamo anche che i mercanti della sua città abbiano licenza di negoziare ovunque vogliono senza opposizione di nessuno.

Tutto ciò d'ordine nostro corroboriamo e confermiamo in modo che nessun duca, arcivescovo, marchese, vescovo, conte, visconte, sculdascio, gastaldo o funzionario fiscale, né piccola o grande persona del nostro regno possa inquietare, molestare o spogliare il soprascritto vescovo d'Asti Pietro o i suoi successori di tutto quanto è scritto sopra nel diploma e nei diplomi ricevuti dai suoi predecessori. E se si ritroverà chi avrà osato agire contro il nostro diploma di conferma e donazione, sappia che dovrà pagare 500 lire di ottimo oro, metà alla nostra camera e metà allo spesso nominato vescovo d'Asti Pietro e ai suoi successori.

Affinché sia creduto autentico e sia osservato con maggior diligenza da parte di tutti, di mano propria abbiamo ordinato di contrassegnare in calce con il nostro sigillo.

Segno del gloriosissimo re Ottone.

Ildebaldo vescovo e cancelliere al posto di Viligiso arcivescovo e arcicancelliere ho verificato e sottoscritto. [Anno 992].

© 2000
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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005