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Didattica > Fonti > Le campagne nell’età comunale > IV, 4

Fonti

Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)

a cura di Paolo Cammarosano

© 1974-2005 – Paolo Cammarosano


Sezione IV – Proprietari e contadini nei secoli XIII e XIV

4. Obblighi e divieti imposti dal Comune di Bergamo ai Comuni del contado

In queste rubriche, appartenenti alla redazione statutaria bergamasca degli anni 1237 e seguenti (Antiquae Collationes Statuti veteris Civitatis Pergami, ed. G. B. ADRIANI,in Historiae Patriae Monumenta, XVI/2, cit., Collazione XII, rr. 7, 9 e 10, coll. 1989-1990), sono contenuti elementi tipici della legislazione dei Comuni dominanti dell’Italia centro-settentrionale: frequenti, in particolar modo, sono le sanzioni contro le minacce e gli attentati alla libertà di coltivazione (c) e di commercio della terra (b), mentre il principio della responsabilità collettiva delle comunità rurali (a, c) costituì uno dei cardini del sistema di dominio cittadino nel contado. Utile punto di partenza per un censimento delle norme statutarie di questo tipo potrà essere il saggio di B. Rossi, La politica agraria dei comuni dominanti negli statuti della bassa Lombardia, in AA.VV., Scritti giuridici in memoria di Ageo Arcangeli, II, Padova, C.E.D.A.M., 1939,pp. 403-436.


a/ Il reggitore di Bergamo dovrà far giurare i consoli [1] delle ville appartenenti alla giurisdizione cittadina che essi provvederanno e si adopreranno affinché le terre sterili e senza frutto, situate nel loro territorio, siano rese fruttifere e fertili: e ciò mediante la piantagione di alberi domestici, o comunque destinati a esser coltivati, o mediante la semina o negli altri modi che sono più convenienti allo scopo indicato. E abbiamo stabilito che il reggitore dovrà fare inserire, nel giuramento prestato dagli uomini delle ville e delle località soggette a Bergamo, l’obbligo per il Comune di ogni località a far sì che tutti i vicini aiutandosi l’un l’altro, piantino, mantengano e facciano crescere nel loro territorio dodici castagni per ciascuno, entro sei mesi dall’entrata in carica del podestà locale. Ciò sarà fatto nelle località dove solitamente si piantano castagni, nei mesi di febbraio e di marzo e nei periodi più adatti.


b/ Abbiamo stabilito e ordinato che nessun Comune rustico del contado possa emanare statuti né ordinamenti che proibiscano ai vicini di vendere terre e beni fondiari ai nobili o ai cittadini abitanti in quel Comune o comunque nel territorio soggetto a Bergamo, oppure proibiscano di commerciare con essi. Ogni statuto del genere dovrà essere considerato, ipso iure, nullo. Questa norma entrò in vigore nel secondo giorno dopo l’inizio del mese di luglio MCCXLIII.


c/ Abbiamo stabilito che ove per causa di qualche potente un cittadino, un nobile o un rustico non riesca a far lavorare le sue terre e i suoi poderi e a ritrarne la rendita e i prodotti, il reggitore o i reggitori (del Comune di Bergamo) debbano costringere il Comune della località o della villa, nel cui territorio sono comprese le terre in questione, a farle lavorare e a dare al proprietario la metà dei prodotti. Se poi tale Comune non farà lavorare la terra in questione, il reggitore o i reggitori (del Comune di Bergamo) dovranno costringerlo a dare al proprietario un valore corrispondente a quanto gli è dovuto.

[1] Cioè i membri del Comune rurale.

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UpUltimo aggiornamento: 17/01/05