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Didattica > Fonti > Le campagne nell’età comunale > IV, 22

Fonti

Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)

a cura di Paolo Cammarosano

© 1974-2005 – Paolo Cammarosano


Sezione IV – Proprietari e contadini nei secoli XIII e XIV

22. Norme sul commercio dei prodotti agricoli negli Statuti di Ferrara e di Parma

Il progressivo irrigidimento della politica annonaria del Comune ferrarese è documentato in una serie di rubriche degli anni 1266-1286, tutte raccolte nella compilazione statutaria del 1287: Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII, ed. W. MONTORSI, Ferrara, Cassa di Risparmio, 1955. Noi abbiamo scelto le rubriche fondamentali tra quelle che riguardano l’esportazione dei grani (a, b: libro II, rubriche CX, CXa, pp. 89-90; c: libro II, rubrica XXIII, p. 48) e la norma che vieta aumenti di prezzo nel corso della giornata di mercato (d: libro VI, rubrica 62, p. 393). La rubrica parmense sull’esportazione dei generi alimentari (2a) compare per la prima volta negli Statuti del 1255 (Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV, cit., p. 354); quella che punisce gli acquisti a termine e l’accaparramento dei grani (2b) si legge negli Statuta communis Parmae ab anno 1316 ad annum 1325, ed. A. RONCHINI, Parma, 1859 (Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia, III), p. 287. Anche il divieto di acquistare per rivendere (2c: dagli Statuta communis Parmae anni 1347, ed. RONCHINI, Parma, 1860 = Monumenta c.s., IV, p. 307) fa parte dei consueti strumenti di politica annonaria e di controllo del mercato adottati dalle autorità comunali.


1. Ferrara

a) Nell’anno millesimo duecentesimo sessantesimo sesto, indizione nona; in Ferrara, il quindicesimo giorno prima della fine di giugno (16 giugno). Stabiliamo e ordiniamo e intendiamo che in futuro sia osservato inderogabilmente e rigorosamente quanto segue. Ogni volta che il valore corrente del frumento sarà eguale o inferiore a 18 denari imperiali lo staio, sarà lecito a chiunque, cittadino o forestiero, portare frumento e altri grani fuori di Ferrara e del suo districtus, in quantità illimitata e verso qualsiasi destinazione […] Quando il valore corrente del frumento sarà superiore a 18 denari imperiali lo staio, si dovranno eleggere degli uomini competenti ed esperti di legge: e a questi soltanto – non al podestà o a chiunque altro – spetterà il compito di autorizzare giornalmente l’esportazione di metà dei grani, provenienti da canoni fondiari, sulla base di una semplice dichiarazione giurata dei richiedenti […] Ciò quando il valore del frumento sarà compreso tra i 18 e i 20 denari imperiali lo staio […] Quando poi il valore del frumento supererà i 20 denari imperiali lo staio, allora dovrà essere negata a tutti la facoltà di portare frumento o altri grani fuori del districtus di Ferrara.


b) Stabiliamo inoltre che nessuna persona, che non sia cittadino o abitante di Ferrara o del districtus, possa portare redditi e frutti dei suoi possessi fondiari fuori del districtus di Ferrara.


c) Stabiliamo e ordiniamo che nessuna persona, nativa o forestiera, possa esportare o far esportare fuori del districtus della città di Ferrara grani di qualsiasi tipo né aiutare o favorire chi li esporti, (seguono le penalità). Chiunque avrà la facoltà e l’obbligo di sporgere denunzia per simili fatti, e gli spetterà metà del banno. Sono abrogati tutti gli statuti che siano in contrasto con il presente statuto. Esso è stato fatto nell’anno del Signore millesimo duecentesimo ottantesimo, indizione ottava, il terzo giorno dopo l’inizio del mese di luglio.


d) Stabiliamo e ordiniamo che quando grani o legumi vengono portati in piazza a Ferrara e il proprietario o chi per esso comincia a venderli a un determinato prezzo per staio e poi, nel corso della stessa giornata, alza il prezzo […], tutti i grani e i legumi debbano essergli confiscati, se non eccedono le due moggia; se sono più di due moggia, si applicherà una multa di 10 lire di denari ferraresi. Chiunque potrà sporgere denunzia e avrà diritto a un terzo dei beni confiscati o della multa: gli altri due terzi andranno al Comune di Ferrara; su richiesta, la denunzia resterà anonima […] Fatto nell’anno millesimo duecentesimo ottantesimo sesto, l’undicesimo giorno dopo l’inizio di gennaio.

2. Parma

a) Il podestà ha ordinato che nessuna persona, maschio o femmina, […] possa esportare o far tentativo di esportare fuori della città e della diocesi di Parma frumento, grani di qualsiasi tipo, legumi, vino, olio, sale, carni vive o morte, pollame, formaggio, uova e in generale qualunque tipo di generi alimentari, senza l’autorizzazione del podestà o dei suoi giudici o militi […] A chi contravverrà o farà tentativo di contravvenire saranno confiscate la merce, le bestie e tutti i mezzi di trasporto […] Una metà della pena e del banno andrà al Comune, l’altra al denunziante; chiunque potrà sporgere denunzia, senza che venga fatto il suo nome.


b) Nessuna persona del territorio di Parma potrà comprare da persone di Parma o del territorio grani, lino o vino in anticipo sul periodo in cui questi prodotti vengono raccolti. Nessun notaio potrà rogare contratti di tal genere, sotto pena di 3 lire di denari di Parma: e il contratto non avrà alcun valore. Nessuno, inoltre, ardisca di comprare grani a scopo di accaparramento, a meno che non li compri fuori della diocesi di Parma. Sarà considerato accaparratore chiunque compri grani pur ritraendo, dai suoi possessi fondiari, dai suoi mulini e dai canoni che gli sono dovuti, grani sufficienti per sé e per la propria famiglia. Analogamente, nessuno deve comprare grani in quantità superiore a quella sufficiente per il consumo mensile suo e della famiglia. Chi contravverrà sarà considerato accaparratore: gli saranno confiscati i grani e pagherà ogni volta un banno di 25 lire di denari di Parma. Chiunque potrà sporgere denunzia e avrà metà del banno e dei grani.


c) Nessuno deve andare per la diocesi di Parma a comprare grano per rivenderlo, tranne che nei mercati autorizzati dal Comune di Parma. Pena e banno di 100 soldi di denari di Parma.

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UpUltimo aggiornamento: 17/01/05