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Didattica > Fonti > L'ascesa della borghesia nell'Italia comunale > III, 12

Fonti

L'ascesa della borghesia nell'Italia comunale

a cura di Anna Maria Nada Patrone

© 1974 – Anna Maria Nada Patrone


Sezione III – La borghesia e la vita economica

12. La piccola borghesia alla ribalta

Le prime vittorie degli artigiani e dei piccoli borghesi si risolsero con il permesso di costituire quelle associazioni inutilmente paventate dalla ricca borghesia (cfr. lettura 11). Una delle prime concessioni fu quella ottenuta dai «minori» chiedesi dopo una vera e propria rivolta nel 1336: essi strapparono il permesso di organizzare corporazioni artigiane fuori degli ospizi della preesistente Società di San Giorgio. Benché sia forse esagerato paragonare questo moto con il tumulto dei Ciompi, scoppiato un quarantennio più tardi (anche e soprattutto tenendo presente la posizione sociale dei «rivoltosi» che non sono affatto degli emarginati dal mondo del lavoro, ma rappresentano invece la piccola borghesia, formata da bottegai, da artigiani e da pochi operai specializzati), il carattere popolare del moto è indubbio ed evidente. La vittoria può spiegarsi unicamente con le particolari condizioni politiche piemontesi del momento, ed infatti fu l'ultima tappa dell'evoluzione dell'organizzazione comunale chierese, dopo la quale si chiuse la sua vita autonoma e si preparò indirettamente la definitiva sottomissione di Chieri alla signoria prima degli Angiò e poi dei Savoia.

Fonte: L. CIBRARIO, Delle Storie di Chieri, cit., II, p. 304.


[1 luglio 1336]

In nome del Signor nostro Gesù Cristo. Amen

… i rettori della società di S. Giorgio di Chieri… stabilirono e ordinarono… concordemente per il bene, l'onore e la pacifica esistenza di detta società che, dal momento che dall'organizzazione di popolari, di mestieri e di artigiani della detta società sono pervenuti molti vantaggi al comune di Chieri e anche alla stessa società, e sperando che in futuro tali vantaggi possano essere ancora maggiori, sia dunque lecito, senza alcuna pena o banno, ai popolari della detta società, che non appartengano ad alcun ospizio [1] della stessa società, ed anche a certi mestieri, ogni qual volta vorranno o crederanno necessario, di riunirsi insieme e, totalmente o parzialmente, adunarsi e far delle riunioni nel numero che vorranno ed anche di scegliere tra di loro dei capi, che abbiano la facoltà di adunarli insieme senza dover richiedere ed ottenere alcuna licenza e concessione da alcun podestà, capitano o rettore del comune e del popolo di Chieri o da qualsiasi altro, rettore, senza pena o banno, e senza incorrere in alcun modo in qualche misura repressiva.

Inoltre se certuni dei predetti o di altri popolari, o mestieri, o artefici abbiano fatto o facciano qualche società, non possano essere molestati, condannati, oppressi, disturbati o interrogati da qualche podestà del comune di Chieri o da altro rettore del detto comune.

[1] Ospizio sta qui ad indicare un gruppo gentilizio.

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UpUltimo aggiornamento: 01/09/05