Logo di Reti Medievali 

Didattica

spaceleftMappaCalendarioDidatticaE-BookMemoriaOpen ArchiveRepertorioRivistaspaceright

Didattica > Fonti > L'ascesa della borghesia nell'Italia comunale > VI, 13

Fonti

L'ascesa della borghesia nell'Italia comunale

a cura di Anna Maria Nada Patrone

© 1974 – Anna Maria Nada Patrone


Sezione VI – Momenti di vita familiare borghese

13. Gli svaghi dei borghesi

La donna, come già si è detto (cfr. lettura 7) non godeva di autonomia giuridica ed amministrativa. Il curioso documento (cfr. lettura a) che segue non è però soltanto un'ulteriore comprova di questa incapacità giuridica: le clausole che i procuratori di Anna, moglie di Baldizzone «de Galiana», pongono al marito, mercante in procinto di partire per oltremare (cioè la proibizione di sperperare più di una data somma in donne e nel gioco) ci testimoniano come l'infedeltà ed il gioco potessero anche essere sopportati dalla moglie, purché non arrecassero troppo danno al patrimonio. Del resto non soltanto le legittime spose, ma spesso anche i soci in affari si preoccupavano di richiedere a chi stava per intraprendere qualche affare di non dissipare il patrimonio comune (cfr. lettura b).

Fonti: a) D. PUNCUH, Il notaio nella vita politica economico-sociale del suo tempo, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., IV (LXXVIII), I, 1964, p. 174, n. LXXXIV (4 agosto 1179); b) Guglielmo Cassinese, a cura di M. W. HALL – H. C. KRUEGER – R. L. REYNOLDS, Genova, 1938, doc. 277.


a/ Io Baldizzone «de Galiana» riconosco di aver ricevuto da voi, Ingone di «Flexo» ed Alberico, cinquanta lire di moneta genovina, di proprietà di mia moglie Anna, che potrò portare con me per mare, ovunque dove mi sembrerà di trarre maggior profitto, ed io mi impegno a non sperperare in un anno più di dieci soldi nel gioco o nelle donne, né a perderli per mia colpa e, quando tornerò a Genova, starò al vostro giudizio e ai vostri ordini nel modo in cui voi crederete meglio. Giuro di fare tutto ciò che è detto sopra sul Vangelo.


b/ … e giura Martino [che ha contratto un'accomandita [1] che sin ché avrà tra le sue mani questa somma, a proprio arbitrio, non berrà, non mangierà e non giacerà con alcuna donna fuori della sua casa, in cui abita o in cui abiterà, e che non giocherà in alcun gioco nel quale possa perdere del suo o del denaro altrui…

[1] L'accomandita è un contratto di associazione tra capitale e lavoro per il quale una persona consegnava ad un'altra (commendatarius) un capitale o una partita di merce con il mandato di investire il primo e vendere la seconda per ripartirne poi il capitale.

© 2000
Reti Medievali
UpUltimo aggiornamento: 01/09/05