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Fonti

Stato e società nell'ancien régime

a cura di Angelo Torre

© 1983-2006 – Angelo Torre


Sezione I – La formazione dello stato rinascimentale

9. Le giustizie di pace inglesi: le loro competenze e i tentativi di controllo da parte del sovrano

Se all'avvento al trono di Enrico VII i giudici di pace periferici sono figure conosciute e godono di una ormai lunga tradizione, la strategia del sovrano li investe da due diversi punti di vista: da un lato ne aumenta le competenze e i poteri con un atto del 1487 che consente loro di ricevere cauzioni per la libertà provvisoria degli imputati, e con un atto del 1495 che rende legale l'iniziativa del giudice dietro semplice informazione, e senza il responso della giuria locale. Parimenti, come illustra il documento b, viene accentuata la loro funzione amministrativa: un atto del 1495 affidava loro la sorveglianza sulle birrerie e sui giochi d'azzardo, mentre nel 1504 venivano loro demandati compiti di controllo sulla qualità degli oggetti di peltro e di rame. Da un altro lato, invece, si rivela necessario per il re sottomettere al proprio controllo l'operato dei giudici: di questa strategia è un esempio il documento a, un editto del 1489 che, in base alla constatazione di irregolarità da parte di alcuni giudici, impone che a ogni seduta pubblica vengano ribaditi i limiti della loro azione. Il tentativo risulta in parte fallimentare: l'analisi sociologica dei giudici, abbozzata da sir Thomas Smith nel documento b, induce a ritenere che il loro potere locale fosse molto difficilmente intaccabile da un sovrano sprovvisto di un forte apparato centrale di potere.

Fonti: a/ WILLIAMS (a cura di), 1485-1558 cit., pp. 614-15; b/ T. SMITH, De Republica Anglorum (1583), Menston, The Scolar Press, Ltd, 1970, pp. 67-70.


a/ Enrico VIII e le giustizie periferiche

Henricus Dei Gratia, ecc. Il Re nostro Sovrano, considerato come ogni giorno entro il suo regno si falsifichino proditoriamente le monete, si commettano atroci omicidi, furti, atti di fellonia, e come stiano crescendo ogni giorno in questo regno servitori illegalmente armati, ubriachezza, giochi illegali, estorsioni, reati contro gli sceriffi, confische, e molti altri enormi reati e atti illeciti, con grande offesa a Dio, danno e impoverimento dei sudditi, sovversione della civiltà e del buon governo di questo regno; e a causa di tali reati e misfatti viene meno ciò […] che consente il governo della Chiesa, il servizio di Dio, il mantenimento delle proprietà e delle eredità: per reprimere e impedire tali misfatti esistono leggi sufficienti e ordinanze emanate dall'autorità di molti e svariati Parlamenti tenutisi in questo regno, con gravi costi per il Re, i Signori e i Comuni, e poiché non manca nulla che ne consenta la dovuta esecuzione, tali leggi devono esser fatte osservare in ogni contea del regno dai Giudici di Pace, ai quali Sua Grazia ha affidato e concesso la piena autorità sin dall'inizio del suo regno.

E ora Egli è venuto a conoscenza che i sudditi non sono punto aiutati da tali Giudici, e che molti vengono al contrario più oppressi che aiutati. E i sudditi denunciano a qualsiasi Giudice uno di tali reati a loro danno perpetrati, non ne hanno alcun sollievo, e tali reati e misfatti crescono e non vengono repressi. E Sua Grazia, considerato che una gran parte della ricchezza e prosperità di questo regno consiste nel fatto che i sudditi possano vivere sicuri del possesso nelle proprie persone e beni, nella crescita del bestiame di questo regno, elementi questi che dipendono dall'esecuzione delle leggi e ordinanze, ordina e comanda a tutti i Giudici di Pace di ogni contea di adoperarsi per l'osservanza dei doveri del loro incarico […].

E soprattutto egli ordina e comanda che ogni persona, di qualunque condizione e stato, che venga a conoscenza di un'imperfetta esecuzione verbale o effettiva delle leggi e ordinanze, nelle forme sopra descritte, da parte delle citate autorità, lo riferisca a Sua Grazia; e che se gli stessi Giudici non lo terranno informato, ed Egli verrà a conoscenza di qualche irregolarità da altri, tali Giudici perderanno il Suo favore, saranno considerati uomini privi di dignità e verranno privati per sempre dell'incarico.

b/ Un ritratto cinquecentesco del giudice di pace

I Giudici di Pace sono uomini eletti tra la nobiltà superiore e inferiore che risiede in una contea, cioè duchi, marchesi, baroni, cavalieri, scudieri e gentiluomini, esperti di diritto e nel numero che il principe ritiene possa rispondere al bisogno, nei quali egli ripone la propria fiducia […]. In principio essi erano quattro, poi otto, ora sono di solito trenta o quaranta ogni contea, sia per incremento generale della ricchezza e della cultura, sia per l'aumento di attività richieste dalla politica e dal governo. Per quanto numerosi possano essere coloro che hanno la volontà o il potere o entrambi, essi non sono mai troppi per amministrare la giustizia in nome del principe. […] . I Giudici di Pace sono coloro ai quali ora il principe affida l'autorità di reprimere rapinatori, ladri e vagabondi, complotti e cospirazioni, sollevazioni e violenze, e ogni altro reato. Ciascuno di essi ha giurisdizione su ogni denuncia di furto, rapina, omicidio colposo o intenzionale, violenza, complotti, sollevazioni, giochi illeciti o ogni turbativa della pace e della tranquillità del regno, e ha il potere di imprigionare le persone che suppone colpevoli […] fino alla riunione dei membri della Giustizia. Poche righe firmate di suo pugno sono sufficienti a questo scopo. Essi si riuniscono quattro volte l'anno, cioè a ogni stagione, per giudicare i reati sopra citati […]. I Giudici di Pace si riuniscono anche in altre occasioni per ordine del principe, quando vi è timore di una guerra al fine di organizzare la difesa della contea, oppure per passare in rivista le armature della milizia, oppure per prendere provvedimenti intorno all'eccessivo salario di servi o giornalieri, intorno all'eccessivo lusso dei vestiti […] e in generale, come ho detto, per il buon governo della contea il principe dipende da loro. E di solito ogni anno o due all'inizio dell'estate o più tardi (poiché nella stagione calda la gente ha una maggior tendenza al disordine, anche in tempo di pace), il principe con il consiglio sceglie alcuni articoli del diritto penale tesi a reprimere l'orgoglio e la sregolatezza del popolo e li invia alle Giustizie con il desiderio che siano ben ponderati, e dopo che il principe e il Consiglio si sono riuniti e consultati sul modo più saggio e prudente di ottenere l'ordine e l'obbedienza del popolo, si dividono a gruppi di tre o quattro, e ciascuno in ciascuna Giustizia controlla l'esecuzione dei detti articoli. E quindi, entro un certo lasso di tempo, essi si riuniscono e riferiscono al principe o al suo Consiglio privato se hanno trovato in ordine e in regola la contea rispetto a quei problemi o ad altro tipo di disordine. Mai in uno stato si poté escogitare un sistema più saggio, indolore e civile, e al tempo stesso più sicuro di governare il popolo, poiché in tal modo esso è tenuto sempre alla briglia dell'ordine, e viene sorvegliato per impedirgli di nuocere, piuttosto che punito per aver nuociuto.

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UpUltimo aggiornamento: 01/04/2006