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Didattica > Strumenti > Bisanzio. Società e stato > Documenti, 5

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Bisanzio. Società e stato

di Jadran Ferluga

© 1974 – Jadran Ferluga


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5. La piccola proprietà contadina nella «Legge agraria»
 

La «Legge agraria» (vedi Fonti, ed. cit., pp. 97-100), di cui è qui riportata quasi al completo la prima parte, è fonte assai attendibile per i cambiamenti sociali che ebbero luogo a partire dal VII secolo. I contadini a cui la legge si riferisce, sono proprietari della terra, liberi di andarsene o di affittare i propri fondi; si cominciano a notare le prime differenze sociali fra loro. Interessanti alcuni elementi dell'antica comunità del villaggio che si rispecchiano nella divisione periodica della terra (per es. § 8) e da non dimenticare che lo stato vede nella comunità quasi esclusivamente un'unità fiscale (§ 18).

 


Capitoli della «Legge agraria» estratti dal libro di Giustiniano
 

1) Il contadino che lavora il proprio campo deve essere giusto e non deve invadere i solchi del suo vicino. Se uno persiste nello spostare i limiti e si appropria di una parte del terreno limitrofo, se fece ciò nella stagione dell'aratura perde la sua aratura; se invece spostò i limiti nella stagione della semina, il contadino che usurpò perde le sue semenze, il suo lavoro dei campi e il suo raccolto.

2) Se un contadino a insaputa del proprietario della terra entra ed ara o semina [un campo altrui] non abbia ricompensa per la sua aratura né il raccolto per la sua semina – no, neppure le semenze che sono state gettate…

5) Se due contadini si scambiano le terre sia per un certo tempo sia per sempre e un appezzamento risulta più piccolo rispetto all'altro e questo non era nel loro accordo, colui che ha di più dia un equivalente [in terra] a colui che ha di meno; ma se si erano messi cosi d'accordo, egli non dovrà dare nulla.

6) Se un agricoltore che ha un diritto su di un campo, vi entra contro la volontà di quello che ha seminato e miete, allora se ne aveva il diritto non si deve pretendere niente da lui; se invece non aveva alcun diritto, dia due volte le messi che sono state falciate.

7) Se due villaggi contendono circa un confine o un campo, gli esperti [1] prendano in considerazione la cosa e diano una sentenza in favore di colui che ebbe il possesso per più anni; ma se c'è un vecchio confine, l'antica determinazione rimanga incontestata.

8) Se durante una divisione dei campi è stata fatta ingiustizia ad alcuni nelle loro sorti o nei terreni [assegnati], abbiano il permesso d'annullare la divisione.

9) Se un contadino «mortita» miete a insaputa del concedente e raccolse i suoi covoni, come ladro sarà privato di tutto il suo raccolto.

10) La quota del «mortita» è di nove covoni, quella del concedente di uno: colui che divide altrimenti sia maledetto.

11) Se qualcuno prende della terra da un contadino impoverito e concorda di arare solamente e di dividere, il loro accordo sia valido; se essi si accordano anche sulla semina si attengano all'accordo.

12) Se un contadino prende il vigneto di qualche contadino impoverito per lavorarlo a mezzadria e non lo pota e non lo vanga e non lo circonda con un argine e non lo rivanga come si conviene, non riceva nulla del raccolto.

13) Se un contadino prende della terra per seminarla a mezzadria e quando la stagione lo richiede non ara ma getta i semi sulla superficie, non riceva nulla del raccolto, poiché ingannò e si burlò del proprietario della terra.

14) Se colui che prende a mezzadria il campo di un contadino impoverito che se ne è andato via, cambia idea e non lavora il campo, restituisca la doppia quantità del raccolto.

15) Se colui che prende a mezzadria cambia idea prima della stagione del lavoro e dà notizia al proprietario del campo che non ha le forze e il proprietario del campo non vi presta attenzione, il mezzadro sia innocente.

16) Se un contadino che prende in affitto un vigneto o un pezzo di terra si accorda con il proprietario che ne riceve una caparra e comincia a lavorare ma poi si ritira e lo abbandona, restituisca il giusto valore del campo e il proprietario riabbia il campo.

17) Se un contadino entra in un terreno boscoso di un altro contadino e lo lavora, per tre anni terrà i profitti per se stesso e poi restituirà di nuovo la terra al suo proprietario.

18) Se un contadino divenuto troppo povero per lavorare il proprio vigneto prende la fuga e va all'estero, vendemmino al suo posto coloro che sono responsabili davanti al tesoro pubblico e il contadino che ritorna non avrà il diritto di domandare a loro alcuna quantità di vino.

19) Se un contadino che abbandona il proprio campo paga ogni anno le tasse straordinarie al tesoro pubblico, coloro che vendemmiano e occupano il campo siano multati due volte.

20) Se uno taglia il bosco di un altro a insaputa del proprietario, lo lavora e lo semina, non abbia nulla del raccolto.

21) Se un contadino costruisce una casa o pianta un vigneto nel campo o nell'appezzamento di un altro e dopo un certo tempo arrivano i proprietari dell'appezzamento, essi non hanno diritto ad abbattere la casa o a sradicare le viti, ma possono prendere un equivalente in terreno. Se colui che costruì o piantò nel campo che non era suo rifiuta continuamente di dare un equivalente, il proprietario dell'appezzamento ha il diritto di sradicare le viti e di abbattere la casa.

22) Se un contadino nella stagione della vangatura ruba una vanga o una zappa e dopo un certo tempo viene riconosciuto, paghi il guadagno giornaliero di 12 follis [2] ; lo stesso vale per colui che ruba un coltello per potare durante la stagione della potatura o una falce nella stagione della mietitura o una scure durante la stagione del taglio del bosco.

[1] Forse i giudici.

[2] Monete di bronzo.

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UpUltimo aggiornamento: 26/07/08