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Didattica > Strumenti > Bisanzio. Società e stato > Documenti, 15

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Bisanzio. Società e stato

di Jadran Ferluga

© 1974 – Jadran Ferluga


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15. La corporazione dei mercanti di seta nel «Libro dell'eparco»

Il Libro dell'eparco (vedi Fonti, ed. cit., pp. 26-28) regolava la vita economica, quella delle corporazioni, le visite di mercanti stranieri ecc. a Costantinopoli. Purtroppo non tutte le corporazioni sono elencate nel Libro dell'eparco, né ogni capitolo contiene tutte le prescrizioni riguardanti una corporazione. Il capitolo qui tradotto ha inoltre il valore speciale di far vedere come fossero suddivise la produzione e la vendita della seta, uno degli articoli più apprezzati nel Medioevo e perciò fortemente controllati dallo stato.

 

Capitolo IV – I vestioprati o mercanti di abiti di seta

 

1) I vestioprati acquistino vestiti di seta, non facciano altri acquisti, salvo quelli che siano loro necessari per il proprio uso; inoltre è loro proibito di venderli ad altri. Del pari non devono dare a persone estranee articoli proibiti, cioè porpore rosse o violette molto ammirate, di modo che esse non siano inviate a popoli stranieri. Ogni contravventore sarà frustato e sarà passibile di confisca.

2) I vestioprati, siano schiavi o liberi, che acquistino da qualunque persona, sia essa nobile o commerciante di seta, dei vestiti per più di 10 nomismi devono dichiarare ciò al prefetto, affinché egli sappia dove essi siano venduti. I contravventori saranno passibili delle pene sopramenzionate.

3) Sarà punito chiunque non avrà dichiarato al prefetto le porpore [color] pesca o per due terzi rosse, siano cappotti o vestiti.

4) Sarà punito chi non avrà dato al prefetto, affinché lo marchi col suo bollo, un articolo destinato a popoli stranieri.

5) Per essere ammessi nella corporazione dei vestioprati, bisogna dapprima che 5 membri di questa corporazione testimonino dinanzi al prefetto che egli è degno di esercitare questa arte. Egli sarà allora ammesso, aprirà un magazzino ed eserciterà il commercio. Egli versi alla corporazione 6 nomismi.

6) Se qualcuno vuole acquistare un'officina di vestioprate, bisogna che paghi 10 nomismi. È necessaria la raccomandazione del prefetto.

7) Chiunque eserciti contemporaneamente l'arte di vestioprate e quella di mercante di seta, deve scegliere una delle due arti, essendo esclusa l'altra. Chiunque oserà esercitare ambedue al medesimo tempo, sarà passibile della pena sopramenzionata.

8) È opportuno assicurare con esattezza che gli stranieri che alloggiano negli alberghi non acquistino i vestiari proibiti e vestiari senza cucitura, salvo per il loro uso personale, nel qual caso dovranno essere stati confezionati nella capitale. Alla loro partenza, saranno sottoposti all'attenzione del prefetto, affinché questi prenda conoscenza delle merci da essi acquistate. Chi li nasconderà sarà frustato e subirà la confisca.

9) Chi s'adopera per far aumentare l'affitto di un altro [vestioprate] in modo doloso o apertamente, sarà frustato, rasato e subirà la confisca.

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UpUltimo aggiornamento: 26/07/08