Fonti
Antologia delle fonti altomedievali
a cura di Stefano Gasparri
e Fiorella Simoni
con la collaborazione di Luigi Andrea Berto
© 2000 – Stefano
Gasparri per “Reti Medievali”
4. Il regno di Rotari (A) Paolo Diacono, Storia
dei Longobardi, FV, IV, 42, 45, VI, 1. (B) Leggi longobarde,
prologo di Rotari (643). (C) Leggi longobarde,
Rotari c. 386 (643). (D) Leggi longobarde, Rotari, cc. 1-8, 48-54
(643). (A) Assunse il regno Rotari, della
stirpe degli Arodi. Fu uomo di grande forza e seguì il sentiero
della giustizia, ma non tenne la retta via nella fede cristiana e si
macchiò della perfidia dell’eresia ariana. Perché gli
Ariani sostengono, a loro rovina, che il Figlio è minore del
Padre e che lo Spirito Santo è minore del Padre e del Figlio;
invece noi cattolici professiamo che il Padre e il Figlio e lo Spirito
Santo sono un unico e vero Dio in tre Persone, con uguale potenza e
stessa gloria. Ai suoi tempi in quasi ogni città del suo regno
c’erano due vescovi, uno cattolico e l’altro ariano. Ancor oggi nella
città di Ticino si mostra il luogo dove aveva il battistero il
vescovo ariano, che risiedeva presso la basilica di Sant’Eusebio, pur
essendo presente in città anche il vescovo della Chiesa cattolica.
Tuttavia il vescovo ariano di Ticino, di nome Anastasio, si converti
alla fede cattolica e resse poi la Chiesa di Cristo. Il re Rotari redasse
in una serie di articoli scritti le leggi dei Longobardi, che si conservavano
solo attraverso la memoria e l’uso, e ordinò di dare al codice
il nome di Editto. Era ormai il settantasettesimo anno da quando i Longobardi
erano venuti in Italia come attesta il re stesso nel prologo del suo
Editto.
Il re Rotari, dunque, conquistò tutte le città dei Romani
poste sulla costa, da Luni nella Tuscia fino al confine con i Franchi.
Ugualmente prese e demolì Oderzo, che si trova tra Treviso e
Cividale. Combatté contro i Romani di Ravenna presso il fiume
dell’Emilia che è chiamato Scultenna. Nella battaglia caddero,
dalla parte dei Romani, ottomila uomini e il resto volse la schiena
in fuga. In quel tempo a Roma ci fu un grande terremoto e anche una
grave inondazione, seguiti da un’epidemia di scabbia così forte
che nessuno poteva riconoscere i propri morti per il loro spaventoso
gonfiore.
Mentre avvenivano questi fatti tra i Longobardi al di là del
Po, Romualdo, duca dei Beneventani, riunito un grande esercito, espugnò
e prese Taranto e, allo stesso modo, sottomise al suo dominio Brindisi
e tutta la vastissima regione circostante.
Sua moglie Teuderada, in quello stesso tempo, costruì fuori delle mura di Benevento una
basilica in onore del beato apostolo Pietro e vi istituì un cenobio con molte ancelle di
Dio.
Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, FV, IV, 42, 45, VI, 1. Testo originale (B) Inizia l’Editto che ha rinnovato
Rotari signore, uomo eccellentissimo, re della stirpe dei Longobardi,
con i suoi giudici preminenti.
Nel nome del Signore, io Rotari, uomo eccellentissimo e diciassettesimo
re della stirpe dei Longobardi, nell’ottavo anno del mio regno col favore
di Dio, nel trentottesimo anno d’età, nella seconda indizione
e nell’anno settantaseiesimo dopo la venuta nella provincia d’Italia
dei Longobardi, dove furono condotti dalla potenza divina, essendo in
quel tempo re Alboino, [mio] predecessore, salute. Dato a Pavia, nel
palazzo.
Quanta è stata, ed è, la nostra sollecitudine per la prosperità
dei nostri sudditi lo dimostra il tenore di quanto è aggiunto
sotto, principalmente per le continue fatiche dei poveri, così
come anche per le eccessive esazioni da parte di coloro che hanno maggior
potere, a causa dei quali abbiamo saputo che subiscono violenza. Per
questo, confidando nella grazia di Dio onnipotente, ci è parso
necessario promulgare migliorata la presente legge, che rinnova ed emenda
tutte le precedenti ed aggiunge ciò che manca e toglie ciò
che è superfluo. Vogliamo che sia riunito tutto in un volume,
perché sia consentito a ciascuno vivere in pace nella legge e
nella giustizia e con questa consapevolezza impegnarsi contro i nemici
e difendere se stesso e il proprio paese. Tuttavia, sebbene le cose
stiano così, ci è parso utile per la memoria dei tempi
futuri ordinare che siano annotati in questa pergamena i nomi dei re
nostri predecessori, da quando i re cominciarono ad essere nominati
nella nostra stirpe dei Longobardi, così come lo abbiamo appreso
tramite gli anziani.
Il primo re fu Agilmundo, del lignaggio dei Gugingi. […]
Il diciassettesimo io Rotari, di cui sopra, re in nome di Dio, figlio
di Nandinig, del lignaggio degli Harodi.
Nandinig [era] figlio di Notzone, Notzone figlio di Adamundo, Adamundo figlio di Alaman,
Alaman figlio di Hiltzone, Hiltzone figlio di Wehilone, Wehilone figlio di Weone, Weone
figlio di Fronchone, Fronchone figlio di Fachone, Fachone figlio di Mammone, Mammone
figlio di Ustbora.
Leggi longobarde, prologo di Rotari (643). Testo originale (C) Il
presente editto delle nostre disposizioni, che abbiamo composto con il favore di Dio, con
il massimo zelo e con le massime veglie concesseci dalla benevolenza celeste, ricercando e
ricordando le antiche leggi dei nostri padri che non erano scritte, e che abbiamo
istituito, ampliandolo, con pari consiglio e consenso con i principali giudici e con tutto
il nostro felicissimo esercito, quanto giova al comune interesse di tutta la nostra
stirpe, abbiamo ordinato che sia scritto su questa pergamena, esaminandolo attentamente e
tuttavia riservandoci questa [sola] condizione di dover aggiungere a questo editto quanto
ancora saremo in grado di ricordare, consentendolo la divina clemenza, con un’accurata
ricerca delle antiche leggi longobarde, sia da noi stessi sia grazie a uomini anziani; e
inoltre anche confermandolo con il gairethinx, secondo l’uso della nostra stirpe,
in modo tale che questa legge sia stabile e sicura, perché nei nostri felicissimi tempi e
in quelli futuri sia conservata in modo stabile ed inviolabile da tutti i nostri sudditi.
Leggi longobarde, Rotari c. 386 (643). Testo originale (D) 1. Se
un uomo trama o si consiglia [con qualcuno] contro la vita del re, la sua vita sia messa
in pericolo e i suoi beni siano confiscati. 2. Se qualcuno si consiglia con il re per la morte di un altro, o ha ucciso un uomo su suo
ordine, non sia [ritenuto] colpevole di nulla e né lui né i suoi eredi subiscano mai
querela o molestie da parte di quell’altro o dei suoi eredi: infatti, dal momento che
crediamo che il cuore del re sia nella mano di Dio, non è possibile che un uomo possa
scagionare colui che il re ha ordinato di uccidere. 3. Se qualcuno tenta di fuggire al di fuori della provincia, corra pericolo di morte e i
suoi beni siano confiscati. 4. Se qualcuno invita o fa entrare nella provincia un nemico, la sua vita sia messa in
pericolo e i suoi beni siano confiscati. 5. Se qualcuno tiene nascoste delle spie nella provincia o fornisce loro dei viveri, la
sua vita sia messa in pericolo o almeno paghi al re una composizione di 900 solidi. 6. Se qualcuno durante una campagna militare fomenta una rivolta contro il proprio duca o
contro colui che è stato posto dal re al comando dell’esercito, o se induce alla rivolta
una qualche parte dell’esercito, il suo sangue sia messo in pericolo. 7. Se qualcuno, combattendo contro il nemico, abbandona il proprio compagno o commette astalin
(cioè lo tradisce) e non combatte insieme a lui, la sua vita sia messa in pericolo. 8. Se qualcuno suscita un tumulto durante un consiglio o una qualsiasi assemblea, sia
condannato a pagare al re 900 solidi.
48. Dell’occhio levato. Se qualcuno strappa un occhio ad un altro, si calcoli il valore
[di quell’uomo] come se lo avesse ucciso, in base all’angargathungi, cioè secondo
il rango della persona; e la metà di tale valore sia pagata da quello che ha strappato
l’occhio. 49. Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso ad un altro, paghi la metà del valore
di costui, come sopra. 50. Del labbro tagliato. Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi una composizione
di 16 solidi e se si vedono i denti, uno, due o tre, paghi una composizione di 20 solidi. 51. Dei denti davanti. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di quelli che si vedono
quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si tratta di due o più [denti], di quelli
che si vedono quando si ride, si paghi e si calcoli la composizione in base al loro
numero. 52. Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o più denti della
mascella, paghi per un dente una composizione di 8 solidi. 53. Dell’orecchio tagliato. Se qualcuno taglia un orecchio ad un altro, gli paghi una
composizione pari alla quarta parte del suo valore. 54. Della ferita al volto. Se qualcuno provoca una ferita al volto ad un altro, gli paghi
una composizione di 16 solidi.
Leggi longobarde, Rotari, cc. 1-8, 48-54 (643). Testo originale
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