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Didattica

Fonti

Antologia delle fonti bassomedievali

a cura di Stefano Gasparri,
Andrea Di Salvo e Fiorella Simoni

© 2002 – Stefano Gasparri per “Reti Medievali”


I
La ripresa
Città e campagne (XI-XII secolo)

4. Problemi della prima età comunale
(A) Codice Astense, III, 635 (1095).
(B) Colorni, Il territorio mantovano, I, 3 (1090).

Il processo di affermazione dei comuni si svolse in forme diverse da città e città, e qui noi – dopo aver seguito con un po’ di attenzione il documentatissimo caso milanese – ci limiteremo a fornire alcuni esempi sparsi. Interessante è il caso di Asti, uno dei primi comuni, dove i consoli giurano fedeltà al vescovo (1095), ottenendo in cambio un castello fuori città e fornendo così una patina di legalità alla fase di trapasso tra il vecchio e il nuovo ordine, ossia all’esercizio da parte della collettività – tramite appunto i consoli – dei diritti un tempo esercitati dal vescovo (A). In altri casi sono invece le autorità laiche a fornire tale legittimità: così a Mantova, dove i marchesi Guelfo e Matilde concedono una serie di “libertà” ai cittadini (l'uso dei beni comuni, la libertà di transito, l'esenzione dall'obbligo dell'alloggio degli uomini dei marchesi), che rappresentano la base per l'autonomia stessa della città (B).


(A) L'anno dell'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo 1095, il 28 marzo, terza indizione, alla presenza dei maggiorenti i cui nomi sono in calce elencati, il signor vescovo Oddone dell'episcopato della santa chiesa di Asti fece investitura ai consoli della città i cui nomi seguono: Lanfranco Benzo, Uberto Bulgaro, Uberto giudice, Crescenzo Saraceno, Bonbello Bonsignore buon uomo [1], tanto a nome proprio, quanto a nome di tutti i cittadini di Asti, del castello di Annone, con edifici, cappelle e tutte le costruzioni che contiene, col villaggio e tutti i diritti connessi, con terre arabili, vigne, prati, incolti, selve maggiori e minori, aree, pascoli, boscaglie, ripaggi e scoscendimenti, mulini, diritti di pesca, colto e incolto, diviso e indiviso, insieme con i confini, i diritti di accesso, l'uso delle acque, degli acquedotti, con ogni diritto e pertinenza che sono spettanti a tale castello e alla corte per intero, in modo tale che tutti i cittadini di Asti l’abbiano in beneficio da parte del signor vescovo Oddone e de suoi successori per utilità comune di questi cittadini e facciano d'ora in poi qualunque cosa riterranno opportuno fare, senza opposizione dello stesso vescovo Oddone e dei suoi successori che devono aiutare

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Fatto nella città di Asti, presso l’atrio di S. Maria, nella canonica della stessa chiesa, felicemente.
lo Oddone per grazia di Dio vescovo di Asti ho sottoscritto.
Guglielmo Confaloniere, Rodolfo Visconte, Rodolfo Visdomino, Oberto di Viarigi, Azone di San Martino, Oberto di Megliano, Guido conte di Biandrate, Alberto di Tigliole, Rodolfo di Gorzano, Aicardo di Morozzo, Fulcardo di Sant'Albano, Gandolfo Anselmo di Govone, Opizzone della Rocca di San Genesio, [vassalli].
E io Uberto giudice su richiesta del signor vescovo Oddone ho sottoscritto.

Codice Astense, III, 635 (1095).

[1] Buon homo: indica una condizione sociale elevata non aristocratica.


(B) In nome della santa e individua Trinità. Guelfo per grazia di Dio duca e marchese e Matilde […]. È degno della nostra autorità accogliere le giuste richieste e arricchire i nostri fedeli di privilegi in tutto e per tutto. […]
I nostri fedeli cittadini di Mantova sono venuti alla nostra clemenza chiedendoci di liberare dalle oppressioni i loro altri concittadini e tutti gli arimanni, [1] pregandoci di restituire loro i beni comuni della città sottratti dai nostri predecessori. E noi per la loro memorabile fedeltà e per il loro servizio, acconsentendo alle loro giuste preghiere, stabiliamo e confermiamo che […] né noi né i nostri eredi né alcuna persona piccola o grande del nostro dominio presuma di inquietare, molestare, privare i predetti cittadini, che abitano nella città di Mantova o nel suburbio o che in seguito vi abiteranno, nelle loro persone, nei servi e nelle serve, nei liberi uomini che risiedono sulla loro terra […]; né alcuno del nostro dominio osi voler essere ospitato senza essere richiesto in casa di qualcuno nella città o nel suburbio, in casa di qualche cavaliere o di entrare nei magazzini.
Inoltre restituiamo i beni comuni concessi ai loro predecessori per precetto imperiale, cioè Sacca, Septingenti, Carpaneta e ogni possesso in Armanorio […], sicché sia lecito loro far pascolare, tagliar legna, cacciare; e restituiamo ogni diritto che i loro antenati in tali beni avevano. Stabiliamo anche che sia lecito a tutti i cittadini e agli abitanti del suburbio di andare sicuri e ritornare, sia per acqua sia per terra ovunque vorranno senza pagare né diritti di ripaggio né tasse di mercato. E infine confermiamo che godranno delle giuste e buone consuetudini che gode ogni città della Longobardia.
Chiunque di noi soprascritti duca Guelfo e contessa Matilde o dei nostri.

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ai loro eredi, cosicché la metà di tale somma sia spesa nell'indennizzo del danneggiato e dopo che la multa è stata pagata questa concessione e conferma rimanga stabile.[…]
lo duca Guelfo scrissi.
lo Matilde per grazia di Dio se così è sottoscrissi.
Dato il 27 giugno dell'anno dell'incarnazione del Signore 1090, dodicesima indizione, fatto in Mantova.

Colorni, Il territorio mantovano, I, 3 (1090).

[1] Uomini liberi legati da antichi rapporti con il potere politico

 

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