Fonti
Antologia delle fonti bassomedievali
a cura di Stefano Gasparri,
Andrea Di Salvo e Fiorella Simoni
© 2002 – Stefano
Gasparri per “Reti Medievali”
4. Problemi della prima età comunale (A) Codice Astense, III, 635 (1095). (B) Colorni, Il territorio
mantovano, I, 3 (1090).
Il processo di affermazione dei comuni si svolse in forme diverse
da città e città, e qui noi – dopo aver seguito con un po’ di attenzione
il documentatissimo caso milanese – ci limiteremo a fornire alcuni
esempi sparsi. Interessante è il caso di Asti, uno dei primi comuni,
dove i consoli giurano fedeltà al vescovo (1095), ottenendo in cambio
un castello fuori città e fornendo così una patina di legalità alla
fase di trapasso tra il vecchio e il nuovo ordine, ossia all’esercizio
da parte della collettività – tramite appunto i consoli – dei diritti
un tempo esercitati dal vescovo (A). In altri
casi sono invece le autorità laiche a fornire tale legittimità: così
a Mantova, dove i marchesi Guelfo e Matilde concedono una serie di
“libertà” ai cittadini (l'uso dei beni comuni, la libertà di transito,
l'esenzione dall'obbligo dell'alloggio degli uomini dei marchesi),
che rappresentano la base per l'autonomia stessa della città (B).
(A) L'anno dell'incarnazione
del nostro Signore Gesù Cristo 1095, il 28 marzo, terza indizione,
alla presenza dei maggiorenti i cui nomi sono in calce elencati, il
signor vescovo Oddone dell'episcopato della santa chiesa di Asti fece
investitura ai consoli della città i cui nomi seguono: Lanfranco Benzo,
Uberto Bulgaro, Uberto giudice, Crescenzo Saraceno, Bonbello Bonsignore
buon uomo [1], tanto a nome proprio, quanto
a nome di tutti i cittadini di Asti, del castello di Annone, con edifici,
cappelle e tutte le costruzioni che contiene, col villaggio e tutti
i diritti connessi, con terre arabili, vigne, prati, incolti, selve
maggiori e minori, aree, pascoli, boscaglie, ripaggi e scoscendimenti,
mulini, diritti di pesca, colto e incolto, diviso e indiviso, insieme
con i confini, i diritti di accesso, l'uso delle acque, degli acquedotti,
con ogni diritto e pertinenza che sono spettanti a tale castello e
alla corte per intero, in modo tale che tutti i cittadini di Asti
l’abbiano in beneficio da parte del signor vescovo Oddone e de suoi
successori per utilità comune di questi cittadini e facciano d'ora
in poi qualunque cosa riterranno opportuno fare, senza opposizione
dello stesso vescovo Oddone e dei suoi successori che devono aiutare manca una riga non fotocopiata!
Fatto nella città di Asti, presso l’atrio di S. Maria, nella
canonica della stessa chiesa, felicemente.
lo Oddone per grazia di Dio vescovo di Asti ho sottoscritto.
Guglielmo Confaloniere, Rodolfo Visconte, Rodolfo Visdomino, Oberto
di Viarigi, Azone di San Martino, Oberto di Megliano, Guido conte di
Biandrate, Alberto di Tigliole, Rodolfo di Gorzano, Aicardo di Morozzo,
Fulcardo di Sant'Albano, Gandolfo Anselmo di Govone, Opizzone della
Rocca di San Genesio, [vassalli].
E io Uberto giudice su richiesta del signor vescovo Oddone ho sottoscritto. Codice Astense, III, 635 (1095). [1] Buon homo: indica una condizione sociale
elevata non aristocratica. (B) In nome della santa
e individua Trinità. Guelfo per grazia di Dio duca e marchese
e Matilde […]. È degno della nostra autorità accogliere
le giuste richieste e arricchire i nostri fedeli di privilegi in tutto
e per tutto. […]
I nostri fedeli cittadini di Mantova sono venuti alla nostra clemenza
chiedendoci di liberare dalle oppressioni i loro altri concittadini
e tutti gli arimanni, [1] pregandoci
di restituire loro i beni comuni della città sottratti dai nostri
predecessori. E noi per la loro memorabile fedeltà e per il loro
servizio, acconsentendo alle loro giuste preghiere, stabiliamo e confermiamo
che […] né noi né i nostri eredi né alcuna
persona piccola o grande del nostro dominio presuma di inquietare, molestare,
privare i predetti cittadini, che abitano nella città di Mantova
o nel suburbio o che in seguito vi abiteranno, nelle loro persone, nei
servi e nelle serve, nei liberi uomini che risiedono sulla loro terra
[…]; né alcuno del nostro dominio osi voler essere ospitato
senza essere richiesto in casa di qualcuno nella città o nel
suburbio, in casa di qualche cavaliere o di entrare nei magazzini.
Inoltre restituiamo i beni comuni concessi ai loro predecessori per
precetto imperiale, cioè Sacca, Septingenti, Carpaneta e ogni
possesso in Armanorio […], sicché sia lecito loro far pascolare,
tagliar legna, cacciare; e restituiamo ogni diritto che i loro antenati
in tali beni avevano. Stabiliamo anche che sia lecito a tutti i cittadini
e agli abitanti del suburbio di andare sicuri e ritornare, sia per acqua
sia per terra ovunque vorranno senza pagare né diritti di ripaggio
né tasse di mercato. E infine confermiamo che godranno delle
giuste e buone consuetudini che gode ogni città della Longobardia.
Chiunque di noi soprascritti duca Guelfo e contessa Matilde o dei nostri.
manca una riga non fotocopiata!
ai loro eredi, cosicché la metà di tale somma sia spesa nell'indennizzo
del danneggiato e dopo che la multa è stata pagata questa concessione
e conferma rimanga stabile.[…]
lo duca Guelfo scrissi.
lo Matilde per grazia di Dio se così è sottoscrissi.
Dato il 27 giugno dell'anno dell'incarnazione del Signore 1090, dodicesima
indizione, fatto in Mantova. Colorni, Il territorio mantovano, I, 3 (1090). [1] Uomini liberi legati da antichi rapporti con il potere politico
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