Fonti
Antologia delle fonti bassomedievali
a cura di Stefano Gasparri,
Andrea Di Salvo e Fiorella Simoni
© 2002 – Stefano
Gasparri per “Reti Medievali”
5. Le campagne tra difesa e sfruttamento (A) Romano Lecapeno,
Novella, pp. 208-209. (B) Anonimo, Trattato sulla tassazione.
Uno dei problemi principali dello stato bizantino era rappresentato dal
progressivo aumento di ricchezza fondiaria dei potenti, i dùnatoi, nei
confronti della piccola proprietà contadina. Questo aumento (ottenuto
con tutti i mezzi) costituiva un pericolo per le fondamenta stesse dello
stato, non solo perché rafforzava il potere dell'aristocrazia, ma perché
l'impero si reggeva proprio sull'impegno economico – il pagamento
delle tasse: si veda il brano B, che
rappresenta una specie di manuale per esattori del fisco (prima metà del
secolo X) – e militare dei piccoli proprietari. Permettere che questi
ultimi fossero assorbiti nelle maglie della grande proprietà significava
consegnare lo stato nelle mani dei potenti. Contro questi abusi intervenne
Romano Lecapeno, in una situazione fattasi più grave per una recente carestia
(927-28). La sua Novella in difesa della piccola proprietà contadina (936)
consente anche di definire chi fossero questi dùnatoi: molti, come si
vede, erano i funzionari stessi dello stato; altri erano degli ecclesiastici. (A) Ordiniamo che coloro, che
vivono in ogni regione o provincia che è sottoposta all'autorità divina
e alla nostra, godano liberi e indisturbati della piccola proprietà che
è loro toccata in sorte.
E se non avverranno cambiamenti, il nuovo possesso rimanga dei figli o
dei parenti, per eredità o per decisione del possessore che ha fatto il
testamento. Ma se, come avviene nella vita umana o nel vortice del tempo,
per necessità o bisogno oppure perché qualcuno abbia così deciso, ha luogo
la vendita parziale o completa delle proprie terre, l'acquisto di esse
sia offerto ai loro possessori o a quelli dei campi vicini, o dei villaggi
vicini. Ordiniamo ciò non per odio e invidia verso i potenti ma decidiamo
ciò per il bene e la difesa dei poveri e il bene comune. Bisogna infatti
che coloro che hanno avuto in sorte da Dio di governare e si sono sollevati
sulla massa per fama e ricchezza, in gran misura si curino dei poveri;
essi invece li considerano come qualcosa da inghiottire e fanno difficoltà
se non hanno più presto queste cose [1].
E anche se non si può ascrivere a tutti questa impudenza, tuttavia abbiamo
tutti in comune [come compito] la salvaguardia della legge affinché la
zizzania non rimanga nascosta nel grano.
Nessuno dunque, non già degli illustri magistri o patrizi, né di quelli
che hanno cariche governative o provinciali, cittadine o militari, o di
quelli che si contano come appartenenti al senato, né degli alti funzionari
dei temi [2] o ex-funzionari,
né dei devotissimi metropoliti o arcivescovi, vescovi o abati o appartenenti
all'alto clero, o di quelli che si trovano a capo e amministrano fondazioni
pie e imperiali o per la propria persona o per proprietà imperiale o ecclesiastica,
né da se stessi né per interposta persona, abbia l'ardire giammai, sotto
pretesto di compiere o donazione o eredità o con qualche altra scusa,
di entrare in parte o del tutto nel villaggio o nel campo, poiché questo
acquisto sarà considerato non valevole, essendo ordinato a quelli che
hanno preso possesso di restituire senza indennizzo assieme con i miglioramenti
avvenuti ai possessori [di prima], e se questi o i loro parenti non si
trovano, ai possessori dei villaggi o dei campi. Infatti il potere di
queste persone ha di molto aumentato la miseria dei poveri, venendo essi
accompagnati da numerosi servi, mercenari e altri, e ha portato con sé
sollevamenti, persecuzioni, angherie, e altri malanni conseguenti e penuria,
ed era preparata, per quelli che potevano vedere, non piccola rovina per
la comunità se non fosse prima uscita questa legge.
Infatti la piccola proprietà porta grandi benefici con il pagamento dei
tributi statali e con la prestazione del servizio militare; questi vantaggi
andranno completamente perduti se il numero dei piccoli proprietari diminuisce. Romano Lecapeno, Novella, pp. 208-209. [1] Ossia i loro campi.
[2] Circoscrizione territoriale, base
della leva militare. (B) Le cosiddette piccole proprietà
“indipendenti” [dalla comunità del villaggio] e cascine si sono
formate […] nel modo seguente. Quando, in seguito a un attacco di
popoli stranieri o ad altra calamità, una regione veniva abbandonata e
sembrava che anche i vicini dei possessori fuggiti, rimasti ancora indietro,
fossero del pari in procinto di andarsene poiché dovevano garantire anche
per le tasse dei terreni contigui abbandonati, veniva un ispettore inviato
dall'imperatore, e dopo avere esaminata la situazione, esonerava dalle
tasse i terreni [annotando ciò] nelle rubriche dei libri fondiari [per
terreni] in parte o totalmente abbandonati. Se i loro proprietari tornano
nel lasso di tempo di trenta anni, lo sgravio delle imposte viene immediatamente
cancellato. Se invece i proprietari non tornano e il termine di trenta
anni è trascorso, viene inviato subito un altro ispettore che trasforma
il documento dello sgravio delle imposte in uno di esonero permanente.
Quando ciò ha luogo, non appena l'ispettore o qualcuno dei suoi subalterni
ha concesso il documento di esonero, [in questo] la terra che corrisponde
alla rubrica dei libri fondiari, contenente lo sgravio delle tasse, viene
recintata come a sé stante, misurata e iscritta nel libro dell'autorità
finanziaria. E l'ispettore effettuerà separatamente l'iscrizione e la
misurazione del restante territorio del villaggio. Dopo di ciò questo
terreno libero separato viene o venduto o regalato o dato in affitto a
breve o lunga scadenza o ceduto a un'autorità statale e così viene popolato
e su esso si costruisce. Anonimo, Trattato sulla tassazione.
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