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Fonti

Antologia delle fonti bassomedievali

a cura di Stefano Gasparri,
Andrea Di Salvo e Fiorella Simoni

© 2002 – Stefano Gasparri per “Reti Medievali”


XI
Le monarchie nazionali:
l'Inghilterra

2. Enrico e Tommaso Beckett
(A) Costituzioni di Clarendon, cc. 1-16 (l164).
(B) Tommaso Becket, Lettera a Enrico II (1170).
(C) Enrico II, Lettera a papa Alessandro III (1171).

Enrico II Plantageneto riuscì ad assicurare al suo regno un periodo di relativa pace e stabilità, consolidando l'organizzazione interna del paese e ottenendo significativi successi politici. Riuscì così anche a far fronte a rivolte interne, come quella intrapresa nel 1173 dai baroni, collegati con il re di Scozia e con quello di Francia, o ai tentativi dei suoi stessi figli di sottrargli il potere. Alle forze che tentavano di limitare i poteri del re finì per collegarsi anche la Chiesa, che, per parte sua, aspirava a ridurre i diritti del monarca sul clero, vedendosi invece riassorbita nell'orbita del potere laico, come ad esempio avvenne nel corso dell'azione di riordino del sistema giuridico che esso mise in atto (A). Il punto più acuto di questo conflitto coincise con l'assassinio di Thomas Beckett (dicembre 1170), l'arcivescovo di Canterbury, che era stato costretto a rifugiarsi in Francia già dal 1165, e che, tornato a Canterbury, aveva giusto avuto il tempo di rendersi conto che la riconciliazione con Enrico II non aveva di fatto sanato le ragioni del dissidio (B). Stretto dalla rivolta dei baroni, che tentarono di approfittare della debolezza che aveva gettato sul sovrano la scomunica lanciatagli contro dal pontefice Alessandro III, Enrico II fu costretto a umiliarsi sottoponendosi a una penitenza pubblica ad Avranches nel 1172 (C).


(A) Nell'anno dell'Incarnazione di Nostro Signore 1164, quarto anno del pontificato di Alessandro e decimo del regno del nobilissimo re d'Inghilterra, Enrico II, fu redatta la seguente lista o memorandum di una certa ripartizione degli obblighi, privilegi e gradi dei suoi predecessori, cioè di suo nonno re Enrico ed altri, che si debbono osservare e preservare nel regno. E a causa di liti e discordie intervenute tra il clero, i giudici del re e i baroni del regno circa gli obblighi e i gradi, questo memorandum fu redatto in presenza di arcivescovi, vescovi, sacerdoti, conti, baroni e nobiluomini del regno. E questi stessi obblighi sanzionati dagli arcivescovi, vescovi, conti e baroni, e dai più venerabili e nobili del regno, Tomaso arcivescovo di Canterbury [1], Roggero arcivescovo di York, Gilberto vescovo di Londra, Enrico vescovo di Winchester, Nigel vescovo di Ely, Guglielmo vescovo di Norwich, Roberto vescovo di Lincoln, Ilario vescovo di Chichester, Jocelin vescovo di Salisbury, Riccardo vescovo di Chester, Bartolomeo vescovo di Exeter, Roberto vescovo di S. Davids, e Roggero vescovo designato di Worcester, furono concessi e verbalmente garantiti sull'onore, affinché siano mantenuti ed osservati verso il re ed i suoi eredi, dai presenti, con sincera lealtà e senza cattiva intenzione: Roberto conte di Leicester, Reginaldo conte di Bretagna. Giovanni conte di Eu, Roggero conte di Clare, Goffredo conte di Mandeville, Ugo conte di Chester, Guglielmo conte di Arundel, conte Patrizio, Guglielmo conte di Ferrers, Riccardo de Lucy, Reginaldo de St. Guglielmo de Braoses Riccardo de Camville, Nigel de Mowbray, Simone de Beauchamp, Umfrido de Bohum, Matteo de Hereford, Gualtiero de Mayerine, Manser Biset lo scudiero, Guglielmo Malet: Guglielmo de Courcy, Roberto de Dunstnville, Jocelin de Balliol Guglielmo de Lanvallis, Guglielmo de Caisnet, Goffredo de Vere, Guglielmo de Hastings, Ugo de Moreville, Alan de Neville, Simone figlio di Pietro Guglielmo Maudit il ciambellano, Giovanni Maudit, Giovanni Marshal, Pietro de Mare e molti altri signori e gentiluomini del regno, ecclesiastici e laici. Una certa parte dei ricordati obblighi e gradi del regno è poi contenuta nel presente documento. Questi sono i capitoli di tale parte:
1. Le eventuali dispute circa i benefizi vacanti e le donazioni alle chiese tra laici, o tra laici e il clero, oppure tra il clero stesso, devono essere trattate e decise alla Corte di giustizia del re.
2. Le chiese di proprietà ereditaria del re non potranno essere concesse in perpetuo senza la sua approvazione e concessione.
3. Gli ecclesiastici citati o accusati di alcunché, quando fossero convocati da un pubblico ufficiale del re, dovranno presentarsi alla sua Corte di giustizia, per rispondere di qualunque cosa la Corte del re giudicherà di sua pertinenza, e al tribunale ecclesiastico, per quanto di sua pertinenza; con la clausola che l'ufficiale del re manderà ad osservare in quale modo il caso venga trattato in tribunale ecclesiastico. E se il sacerdote verrà giudicato colpevole e confesserà, la Chiesa non dovrà dargli ulteriore protezione. 
4. Agli arcivescovi, ai vescovi e alle persone del reame non è concesso di uscire dal regno senza il permesso del re. E qualora andassero, essi dovranno dare, se così piace al re, assicurazione che, né andando, né stando, né ritornando, recheranno danno o nocumento al re o al regno.
5. Coloro i quali siano scomunicati, non potranno dare alcuna garanzia in perpetuo, né prestare alcun giuramento, ma solo potranno dare la garanzia e l'assicurazione che si presenteranno dinanzi ad un tribunale ecclesiastico, per esservi assolti.
6. I laici non potranno essere accusati se non da accusatori legali e degni di fede e da testimoni, in presenza del vescovo, affinché l'arcidiacono non perda alcunché dei suoi diritti e di quanto gli è dovuto. E se fossero incolpate persone tali che nessuno voglia od osi accusarle, lo sceriffo, su richiesta del vescovo, riunirà dodici uomini di legge dei dintorni o della città, che giurino al vescovo di rendere manifesta la verità nel detto caso, secondo la loro coscienza.
7. Nessuno di coloro, che dipendono direttamente dal re o che da lui hanno ricevuto terre, sarà scomunicato, né gli saranno poste sotto interdetto le terre, se prima il re, quando si trova nel regno, o il suo ufficiale, quando ne fosse lontano, non hanno fatto giustizia; così che alla Corte di giustizia del re sia definito quanto è di pertinenza del re e sia rimesso al tribunale ecclesiastico quanto di sua pertinenza per esservi lì trattato.
8. Se si ricorre in appello, si deve procedere dall'arcidiacono al vescovo e dal vescovo all'arcivescovo. E se l'arcivescovo fallisse nel render giustizia, si dovrà per ultimo ricorrere al re, al fine di concludere la disputa secondo il suo volere alla Corte dell'arcivescovo, in modo che non si possa procedere oltre senza il consenso del re.
9. Se tra un ecclesiastico e un laico, o tra un laico ed un ecclesiastico sorgesse una controversia relativa ad un possedimento, che l'ecclesiastico volesse detenere per «frank-almoign» [2]; il laico invece per proprietà feudale, sarà stabilito dal primo ufficiale del re – dopo debita inchiesta condotta da dodici legali – se il possedimento dipenda da «frank-almoign» o rientri nel diritto feudale, in presenza dello stesso primo ufficiale. E se sarà riconosciuta la «frank-almoign», il caso verrà trattato nel tribunale ecclesiastico; in caso contrario alla Corte di giustizia del re, a meno che ambedue le parti non esigano di essere giudicate dal medesimo vescovo o barone. Se così avvenisse, il caso sarà trattato in una di queste Corti e in modo che, secondo l'inchiesta, chi per primo ebbe il possedimento non ne perda la rendita, finché il caso non è risolto.
10. Se alcuno, residente in città, castello, borgo o proprietà privata del re, citato dall'arcidiacono o dal vescovo per qualche offesa, di cui dovesse ad essi rispondere, rifiutasse di comparire, sarà posto per legge sotto interdetto; ma non dovrà essere scomunicato prima che sia stato richiesto al primo ufficiale del re di quella città, di costringerlo a dare soddisfazione. E se il detto ufficiale del re rifiuta di occuparsene, egli sarà alla mercé del re, dopo di che l'arcivescovo potrà costringere all'obbedienza l'accusato per mezzo della giustizia ecclesiastica.
11. Gli arcivescovi e i vescovi, e tutte le persone del regno che dipendono direttamente dal re e da cui ricevono terre in qualità di baronie, dovranno rispondere di queste alla giustizia e agli ufficiali del re, e seguire e adempiere gli obblighi e i doveri reali e, al pari degli altri baroni, dovranno essere presenti ai processi alla Corte di giustizia del re con i baroni, finché venga emessa nei processi sentenza di perdita di vita o di membra.
12. Quando rimangano vacanti un'archidiocesi, un vescovato, un'abbazia o un priorato dei dominii del re, essi rimarranno di sua proprietà ed egli ne riceverà tutte le rendite e le tasse, come se fossero possedimenti comuni. E quando avvenisse di dover provvedere alla chiesa, il re deve convocare i membri principali della Chiesa, e l'elezione avrà luogo nella cappella reale con il consenso dello stesso re e con il consiglio di quelle persone del regno che egli avrà convocato a questo scopo…………gio di fedeltà al re, per la vita e la sua persona e per il suo onore terreno, sempre rispettando la dignità del proprio ordine.
13. Se uno dei nobili del regno impedisse ad un arcivescovo, un vescovo o ad un arcidiacono di far giustizia relativamente a se stesso e alla propria gente, il re dovrà citarlo in giudizio. E se per caso qualcuno impedisse ciò al re, gli arcivescovi, vescovi e arcidiaconi dovranno far giustizia, in modo che sia data soddisfazione al re.
14. Nessuna chiesa o cimitero deve trattenere contro la giustizia del re i beni mobili di coloro, ai quali il re li avesse confiscati; queste proprietà appartengono al re, sia che si trovino fuori o entro le chiese.
15. Le cause relative a debiti, contratti con o senza garanzia, sono sotto la giurisdizione del re.
16. I figli di contadini non possono essere ordinati senza il consenso del signore, sulla cui terra sono nati.
In tal modo fu compilata la lista dei sopraddetti privilegi e dignità da arcivescovi, vescovi, conti, baroni, nobili e maggiorenti del regno, a Clarendon nel quarto giorno della Purificazione di Maria Vergine [3], alla presenza di Enrico il re con suo padre. Inoltre vi sono molti altri obblighi e dignità della santa Madre Chiesa, che non sono quivi menzionati: che siano salvaguardati per la santa Chiesa, il re e i suoi eredi e i baroni del regno e possano essere inviolabilmente osservati in perpetuo.

Costituzioni di Clarendon, cc. 1-16 (l164).

[1] Tommaso Becket diede il suo consenso alle costituzioni, anche se poi se ne pentì e considerò questo suo atto come una grave mancanza da espiare.
[2] Termine tecnico feudale che designa una terra tenuta dalla Chiesa con il solo obbligo della preghiera.
[3] 28 gennaio.


(B) Al suo serenissimo signore Enrico per grazia di Dio illustre re d'Inghilterra, duca di Normandia e Aquitania, conte d'Angiò, Tommaso umile ministro della chiesa di Canterbury, salute e sincero ossequio in assoluta devozione. Quel Cristo che conosce i cuori, giudica le anime e punisce le colpe sa in quanta purezza d'animo e sincerità di cuore facemmo pace con voi credendo vi comportaste con noi lealmente e in buona fede. Cosa altro infatti, serenissimo signore, avremmo dovuto pensare dalle vostre parole, che la vostra affabile benevolenza, rimproverando o blandendo ci rivolgeva? Le lettere che indirizzaste al signore re nostro, vostro figlio, perché a noi e ai nostri venisse restituito tutto ciò che avevamo prima di lasciare l'Inghilterra, cosa altro mostrava se non benevolenza, pace, e completa sicurezza? Ma ecco che la prova dei fatti non mostra quella stessa lealtà e buona fede (e Dio sa che noi lo reputiamo più grave per il pericolo del vostro onore che non per il danno del nostro interesse). Infatti la restituzione che avevate imposto fosse fatta a noi e ai nostri è stata procrastinata al giorno 10 sotto il pretesto di Randolfo [1], che i consiglieri del signore vostro figlio ritennero di dovere nel frattempo incontrare affinché venisse eseguito il vostro ordine. Voi, se vi piacerà, indagherete chi essi siano, e come e con che coscienza sia stata condotta la questione. Noi ora ci siamo convinti che ciò avviene a danno della Chiesa, della vostra salvezza e del vostro onore, a meno che voi non vi poniate riparo con la maggiore sollecitudine. Infatti il già citato Randolfo frattanto imperversa contro i beni della chiesa e anche ora apertamente ammassa le nostre vettovaglie nel castello di Saltwed e (come ho capito da persone che se vi piacerà sono pronte a testimoniarlo) si è gloriato alla presenza di molti che noi non godremo a lungo della vostra pace, perché non arriveremo a mangiare un intero pane in Inghilterra prima che egli, come minaccia, ci tolga la vita. Ma voi sapete, serenissimo signore, che è partecipe della colpa chi, potendo correggere, trascura di punire. E cosa potrebbe questo Randolfo, se non confidasse della vostra volontà e non fosse armato della vostra autorità? Cosa abbia risposto alla lettera del nostro signore vostro figlio, che gli scriveva in proposito, la vostra discrezione lo udrà e lo giudicherà a vostro beneplacito. E poiché, come ora, appare da indizi evidenti, la santa chiesa di Canterbury, madre in Cristo delle chiese di Inghilterra, va in rovina per l'odio contro la nostra persona, perché non perisca ma scampi, con l'aiuto di Dio al già tante volte ricordato Randolfo ed ai suoi complici, persecutori della chiesa, esporremo il nostro capo pronti per Cristo, non solo a morire ma a ricevere mille morti e tutti i tormenti se Cristo per sua grazia si degna di concederci la forza della perseveranza. Mi ero proposto, signore, di tornare da voi, ma la necessità trascina me infelice alla mia infelice chiesa, con la vostra licenza e grazia sto tornando da lei e forse, perché ella non perisca, sto andando incontro alla morte, a meno che la vostra pietà non si degni di prestarci al più presto un'altra consolazione. Ma sia che viviamo, sia che moriamo siamo sempre vostri e sempre lo saremo nel signore, e qualunque cosa accada a noi e ai nostri, il signore faccia sempre del bene a voi e ai vostri figli. Stia bene la tua maestà, serenissimo signore.

Tommaso Becket, Lettera a Enrico II (1170).

[1] Randolfo di Brock, amministratore delle proprietà di Becket durante…


(C) Ad Alessandro [1] per grazia di Dio sommo pontefice Enrico, [2] re di Inghilterra, duca di Normandia e di Aquitania e conte di Angiò salute e la devozione che gli è dovuta. Per rispetto alla chiesa di Roma e per amore verso voi che, Dio mi è testimone, sempre con fedeltà ho seguito e con costanza fino ad oggi ho servito, ho concesso all'arcivescovo Tommaso di Canterbury, secondo il vostro ordine, la pace e la restituzione completa dei suoi beni e gli ho concesso di ritornare in Inghilterra con un dignitoso seguito. Ma egli al suo arrivo non ha portato la gioia della pace, ma il fuoco e il ferro poiché ha preso posizione contro di me a proposito dei diritti regali e della corona. Inoltre ha osato scomunicare i miei fedeli senza motivo. Non riuscendo a tollerare una tale provocazione, coloro che avevano subito la scomunica e altri inglesi lo sorpresero e, non riesco a dirlo senza dolore, lo uccisero [3]. Temo infatti che la collera che ormai da lungo tempo covavo contro di lui abbia potuto essere causa di questo misfatto e per questo, Dio mi è testimone, sono profondamente turbato e, poiché in questo affare temo più le dicerie che la mia coscienza, supplico la vostra serenità in questo frangente di soccorrermi con il rimedio del suo salutare consiglio.

Enrico II, Lettera a papa Alessandro III (1171).

[1] Papa Alessandro III (1159-1181).
[2] Enrico II d'Inghilterra (1154-1189).
[3] Becket fu ucciso nel dicembre 1170.

 

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