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Fonti

Antologia delle fonti bassomedievali

a cura di Stefano Gasparri,
Andrea Di Salvo e Fiorella Simoni

© 2002 – Stefano Gasparri per “Reti Medievali”


XI
Le monarchie nazionali:
l'Inghilterra

8. L'organizzazione interna
(A) Gesta del re Enrico II dell'abate Benedetto, RS 49/1, p. 138.
(B) Petizione al parlamento (1280).
(C) Petizione al parlamento (1293).
(D) Fleta, II, 13.

Con Enrico II si era andata sempre più affermando la separazione tra gerarchia feudale e amministrazione locale. Specialmente nella riorganizzazione della giustizia regia è evidente il risvolto politico di una presenza sempre più capillare dei rappresentanti dei poteri centrali, quegli sceriffi, eletti dal re e revocabili (A) affiancati poi, come ulteriore momento di controllo, dal giudici itineranti istituiti nel 1176, nell'assise di Northampton.
Anche in seguito, in parallelo, allo svolgersi del lungo conflitto tra monarchia e rappresentanti dei diversi gruppi sociali che percorse l'Inghilterra del XIII secolo, continuò il precisarsi dell'organizzazione e della distribuzione di funzioni e competenze pubbliche. Si affermò la necessità che le petizioni che si convogliavano sulle assise parlamentari venissero distinte secondo un'articolazione sempre maggiore di responsabilità e carichi di lavoro tra le diverse istituzioni tra le quali emerse lo Scacchiere, che si avviava a diventare responsabile della politica finanziaria del regno (B, C). Una di queste istituzioni, chiamata a svolgere un ruolo particolarmente delicato era la cancelleria, luogo per eccellenza di elaborazione di un uso politico della scrittura pubblica (D).


(A) Il giorno della purificazione della Beata Maria, il re d'Inghilterra [1] tenne la sua curia presso Malborough; e intorno alla festa della cattedra di san Pietro venne a Wincester. E qui ordinò a tutti gli sceriffi [2] e balivi del suo regno di indagare con sollecitudine e attenzione in tutti i possedimenti facenti parte dei distretti loro affidati, quali fossero i beni detenuti direttamente dalla corona, chiunque li avesse [nelle sue mani]; quali fossero i servizi dovuti; e chi fossero, coloro che ora li detengono e quale servizio quindi gli rendano; in modo tale che su ciò sappiano rispondere in modo esauriente allo Scacchiere di Pasqua; e se qualche baronia o un altro feudo risulti diviso a ripartito tra i territori di diversi distretti, indaghino su chi tiene la parte [che è di pertinenza di ogni ufficiale] e su cosa qui faccia.

Gesta del re Enrico II dell'abate Benedetto, RS 49/1, p. 138

[1] Enrico II, che regnò dal 1154 al 1189: siamo nel febbraio 1177.
[2] Vice comites.


(B) Dato che coloro che si recano al parlamento del re sono spesso trattenuti e disturbati con gravi inconvenienti per loro e per la corte, dalla moltitudine di petizioni presentate dinanzi al re, petizioni la cui gran parte potrebbe essere disbrigata dal cancelliere e dai giudici, è decretato che tutte le petizioni di pertinenza del grande sigillo devono pervenire dapprima al cancelliere mentre quelle di pertinenza dello scacchiere devono pervenire allo scacchiere e quelle che appartengono ai giudici e riguardano la legge del paese devono pervenire ai giudici e quelle di pertinenza degli Ebrei devono pervenire alla giustizia degli Ebrei. E se la materia è così importante o richiede la grazia del re, a un livello tale che il cancelliere e gli altri non possano sbrigare senza il re, allora essi dovranno portarla direttamente avanti al re per conoscere la sua volontà in merito; in modo che nessuna petizione deve pervenire dinanzi al re e al suo consiglio se non dalle mani del suddetto cancelliere e degli altri ministri in capo; e così il re ed il suo consiglio possono senza il fardello di altri affari provvedere al gravoso lavoro, del regno e del territori d'oltremare.

Petizione al parlamento (1280).


(C) Il re desidera e ordina che tutte le petizioni che in futuro dovranno essere portate davanti ai parlamenti dovranno essere consegnate a coloro, che saranno da lui designati per riceverle. Tutte le petizioni devono essere esaminate accortamente subito dopo esser state ricevute. Quelle che sono di pertinenza della cancelleria devono essere messe in un pacco separato, e quelle di pertinenza dello Scacchiere in un altro pacco; e parimenti bisognerà fare con quelle che sono di pertinenza del giudici. Poi, quelle che devono giungere dinanzi al re e al suo consiglio saranno poste separatamente in un altro pacco, e in un pacco separato devono esser messe anche quelle cui si è già dato risposta; facendo si che le questioni siano rimesse in questo modo dinanzi al re prima che egli cominci a rispondere su di esse.

Petizione al parlamento (1293).


(D) 1. Tra l'altro esiste un certo ufficio che è detto cancelleria, che dovrebbe essere affidato, assieme con la cura del maggior sigillo del regno, a un uomo prudente e saggio come un vescovo o un chierico di gran dignità. E tutti i cancellieri di Inghilterra, Irlanda, Galles e Scozia sono suoi supplenti, e così anche tutti i custodi del sigilli del re, tranne il conservatore del sigillo privato. A lui sono affiancati chierici onesti e prudenti, legati da giuramento al signore re, che hanno un'esperienza molto ampia delle leggi e consuetudini inglesi, che hanno la funzione di ascoltare ed esaminare le suppliche e le lamentele del postulanti e di provvedere con rimedi opportuni, secondo la natura del torto subito, mediante decreti del re.
Il re ha anche nel suo ufficio alcuni esperti in legge che conoscono le differenti forme dei decreti e approvano alcune e rigettano interamente quelle non conformi; è prescritto che tutti i decreti siano esaminati attentamente da costoro prima di essere singolarmente e apertamente consegnati per ricevere il sigillo, avendo riguardo alla loro forma, scrittura, la scelta dei termini, l'ortografia; e si dovrebbe sapere che nessun decreto dovrebbe essere ammesso al sigillo se non passa dalle loro mani […].
15. Vi Sono anche giovani chierici assistenti, ai quali il cancelliere concede per sua grazia di fare decreti di ordinaria amministrazione per accelerare il disbrigo delle questioni. Essi devono operare, comunque, sotto la garanzia dei chierici maggiori che ne assumono la responsabilità; e in ogni decreto che essi scrivono deve figurare il nome dello scrivente che può garantirlo, se necessario, di fronte a coloro che lo impugnino.

Fleta, II, 13.

 

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