Fonti
Antologia delle fonti bassomedievali
a cura di Stefano Gasparri,
Andrea Di Salvo e Fiorella Simoni
© 2002 – Stefano
Gasparri per “Reti Medievali”
8. L'organizzazione interna
(A) Gesta del re Enrico II dell'abate
Benedetto, RS 49/1, p. 138. (B) Petizione al parlamento
(1280). (C) Petizione al parlamento
(1293). (D) Fleta, II, 13.
Con Enrico II si era andata sempre più affermando la separazione
tra gerarchia feudale e amministrazione locale. Specialmente nella riorganizzazione
della giustizia regia è evidente il risvolto politico di una
presenza sempre più capillare dei rappresentanti dei poteri centrali,
quegli sceriffi, eletti dal re e revocabili (A)
affiancati poi, come ulteriore momento di controllo, dal giudici itineranti
istituiti nel 1176, nell'assise di Northampton.
Anche in seguito, in parallelo, allo svolgersi del lungo conflitto tra
monarchia e rappresentanti dei diversi gruppi sociali che percorse l'Inghilterra
del XIII secolo, continuò il precisarsi dell'organizzazione e della
distribuzione di funzioni e competenze pubbliche. Si affermò la
necessità che le petizioni che si convogliavano sulle assise parlamentari
venissero distinte secondo un'articolazione sempre maggiore di responsabilità
e carichi di lavoro tra le diverse istituzioni tra le quali emerse lo
Scacchiere, che si avviava a diventare responsabile della politica finanziaria
del regno (B, C).
Una di queste istituzioni, chiamata a svolgere un ruolo particolarmente
delicato era la cancelleria, luogo per eccellenza di elaborazione di un
uso politico della scrittura pubblica (D).
(A) Il giorno della purificazione
della Beata Maria, il re d'Inghilterra [1]
tenne la sua curia presso Malborough; e intorno alla festa della cattedra
di san Pietro venne a Wincester. E qui ordinò a tutti gli sceriffi
[2] e balivi del suo
regno di indagare con sollecitudine e attenzione in tutti i possedimenti
facenti parte dei distretti loro affidati, quali fossero i beni detenuti
direttamente dalla corona, chiunque li avesse [nelle sue mani]; quali
fossero i servizi dovuti; e chi fossero, coloro che ora li detengono e
quale servizio quindi gli rendano; in modo tale che su ciò sappiano
rispondere in modo esauriente allo Scacchiere di Pasqua; e se qualche
baronia o un altro feudo risulti diviso a ripartito tra i territori di
diversi distretti, indaghino su chi tiene la parte [che è di pertinenza
di ogni ufficiale] e su cosa qui faccia. Gesta del re Enrico II dell'abate Benedetto, RS 49/1, p. 138 [1] Enrico II, che regnò
dal 1154 al 1189: siamo nel febbraio 1177.
[2] Vice comites.
(B) Dato che coloro che si recano
al parlamento del re sono spesso trattenuti e disturbati con gravi inconvenienti
per loro e per la corte, dalla moltitudine di petizioni presentate dinanzi
al re, petizioni la cui gran parte potrebbe essere disbrigata dal cancelliere
e dai giudici, è decretato che tutte le petizioni di pertinenza
del grande sigillo devono pervenire dapprima al cancelliere mentre quelle
di pertinenza dello scacchiere devono pervenire allo scacchiere e quelle
che appartengono ai giudici e riguardano la legge del paese devono pervenire
ai giudici e quelle di pertinenza degli Ebrei devono pervenire alla giustizia
degli Ebrei. E se la materia è così importante o richiede
la grazia del re, a un livello tale che il cancelliere e gli altri non
possano sbrigare senza il re, allora essi dovranno portarla direttamente
avanti al re per conoscere la sua volontà in merito; in modo che
nessuna petizione deve pervenire dinanzi al re e al suo consiglio se non
dalle mani del suddetto cancelliere e degli altri ministri in capo; e
così il re ed il suo consiglio possono senza il fardello di altri
affari provvedere al gravoso lavoro, del regno e del territori d'oltremare. Petizione al parlamento (1280).
(C) Il re desidera e ordina che
tutte le petizioni che in futuro dovranno essere portate davanti ai parlamenti
dovranno essere consegnate a coloro, che saranno da lui designati per
riceverle. Tutte le petizioni devono essere esaminate accortamente subito
dopo esser state ricevute. Quelle che sono di pertinenza della cancelleria
devono essere messe in un pacco separato, e quelle di pertinenza dello
Scacchiere in un altro pacco; e parimenti bisognerà fare con quelle
che sono di pertinenza del giudici. Poi, quelle che devono giungere dinanzi
al re e al suo consiglio saranno poste separatamente in un altro pacco,
e in un pacco separato devono esser messe anche quelle cui si è
già dato risposta; facendo si che le questioni siano rimesse in
questo modo dinanzi al re prima che egli cominci a rispondere su di esse. Petizione al parlamento (1293).
(D) 1. Tra l'altro esiste un
certo ufficio che è detto cancelleria, che dovrebbe essere affidato,
assieme con la cura del maggior sigillo del regno, a un uomo prudente
e saggio come un vescovo o un chierico di gran dignità. E tutti
i cancellieri di Inghilterra, Irlanda, Galles e Scozia sono suoi supplenti,
e così anche tutti i custodi del sigilli del re, tranne il conservatore
del sigillo privato. A lui sono affiancati chierici onesti e prudenti,
legati da giuramento al signore re, che hanno un'esperienza molto ampia
delle leggi e consuetudini inglesi, che hanno la funzione di ascoltare
ed esaminare le suppliche e le lamentele del postulanti e di provvedere
con rimedi opportuni, secondo la natura del torto subito, mediante decreti
del re.
Il re ha anche nel suo ufficio alcuni esperti in legge che conoscono
le differenti forme dei decreti e approvano alcune e rigettano interamente
quelle non conformi; è prescritto che tutti i decreti siano esaminati
attentamente da costoro prima di essere singolarmente e apertamente
consegnati per ricevere il sigillo, avendo riguardo alla loro forma,
scrittura, la scelta dei termini, l'ortografia; e si dovrebbe sapere
che nessun decreto dovrebbe essere ammesso al sigillo se non passa dalle
loro mani […].
15. Vi Sono anche giovani chierici assistenti, ai quali il cancelliere
concede per sua grazia di fare decreti di ordinaria amministrazione
per accelerare il disbrigo delle questioni. Essi devono operare, comunque,
sotto la garanzia dei chierici maggiori che ne assumono la responsabilità;
e in ogni decreto che essi scrivono deve figurare il nome dello scrivente
che può garantirlo, se necessario, di fronte a coloro che lo impugnino. Fleta, II, 13.
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