Fonti
Antologia delle fonti bassomedievali
a cura di Stefano Gasparri,
Andrea Di Salvo e Fiorella Simoni
© 2002 – Stefano
Gasparri per “Reti Medievali”
11. L'Hansa e il commercio del nord (A) Codice Diplomatico Anseatico,
I, 13 (1157). (B) Codice Diplomatico Anseatico,
I, 14 (1157). (C) Codice Diplomatico Anseatico,
I, 232 (1229). (D) Codice Diplomatico della città
di Lubecca, I, 156 (1280). (E) Codice Diplomatico Anseatico,
I, 1140 (1294).
La penetrazione tedesca nell'Europa nord-orientale si arricchì,
accanto alla dimensione politico-militare-religiosa e a quella agricola,
di un aspetto commerciale importante. La lega delle città germaniche
del Mare dei Nord, l'Hansa capeggiata da Lubecca, finì per attirare
al suo interno anche le città baltiche, andando a costituire
una forza commerciale di prim'ordine che era, al tempo stesso, una forza
politica. Mercanti anseatici sono presenti a Londra dalla metà
dei XII secolo, dove ottengono privilegi da parte di Enrico II (A,
B) penetrano in Russia nel secolo
seguente appoggiandosi all'influenza politica dei Portaspada (C),
sono attivi sui mercati francesi (in particolare nelle fiere della Champagne)
dove sono protetti da Filippo il Bello, e su quelli fiamminghi (D,
E). (A) Enrico, per grazia di Dio
re d'Inghilterra, duca di Normandia e d'Aquitania, conte d'Angiò,
ai suoi visconti e balivi di Londra, salute.
Io concedo che i Coloniesi vendano il loro vino al mercato dove è
venduto il vino francese, e cioè al prezzo di tre denari zii
sestiere. E proibisco che siano importunati per questo motivo e che
alcuno faccia loro torto o offesa. Codice Diplomatico Anseatico, I, 13 (1157). (B) Enrico […] ai suoi giudici,
ai suoi visconti e a tutti gli ufficiali d'Inghilterra, salute. Vi ordino
di guardare, vegliare e proteggere come se fossero miei propri sudditi
e amici i sudditi e borghesi di Colonia, così come i loro beni
e le loro mercanzie. Voi non farete o non lascerete che subiscano alcun
torto o danno né nella loro casa di Londra, o Gildhalle
[1], né nei loro
beni, nelle loro mercanzie o in tutte le altre cose che li concernono.
Perché essi sono miei fedeli, loro e tutti i loro beni sono sotto
la mia salvaguardia e protezione. Che essi abbiano la sicurezza di una
pace completa seguendo i loro giusti costumi. Non imponete loro alcuna
tassa o regolamento nuovo e insolito al quale essi non sono soggetti.
E se qualcuno attenta in qualsiasi cosa a queste prescrizioni, si faccia
pronta e piena giustizia. Codice Diplomatico Anseatico, I, 14 (1157). [1] Casa della corporazione. (C) Se un russo prende a credito
da un ospite tedesco, se è debitore anche di un altro russo il
tedesco percepirà ciò che gli è dovuto per primo.
[…]
Un russo non può esigere da un tedesco a Smolensk, né
un tedesco da un russo a Riga o nel Gotland il duello giudiziario. Se
gli ospiti tedeschi si attaccano tra loro a spada o lancia, questo non
riguarda né il principe né alcun russo, ma essi si accorderanno
secondo il loro proprio diritto. […]
Se l'incaricato del trasporto via terra apprende che un ospite tedesco
è arrivato contemporaneamente a dei mercanti di Smolensk, invierà
senza indugio ai suoi uomini, tramite un messaggero, l'ordine di trasportare
con le loro mercanzie l'ospite tedesco e il mercante di Smolensk.
Si tirerà a sorte per decidere quale dei due deve essere trasportato
per primo. Se un russo straniero è arrivato contemporaneamente,
passerà dopo di loro.
Ogni ospite tedesco arrivato nella città di Smolensk è
tenuto ad offrire alla principessa un pezzo di stoffa e all'incaricato
del trasporto terrestre un paio di guanti gotici con le dita. […]
Ogni tedesco a Smolensk può vendere la sua mercanzia senza alcuna
contestazione.
Se un tedesco vuole recarsi con la sua mercanzia in un'altra città,
né il principe né la gente di Smolensk si devono opporre.
[…]
Un russo non deve mai citare un tedesco davanti al placito generale,
ma soltanto davanti a quello dei principe. […]
Il tedesco non deve pagare alcun pedaggio da Smolensk a Riga e da Riga
a Smolensk. Inversamente, il russo non deve pagare alcun pedaggio dal
Gotland a Riga e da Riga a Smolensk.
Se il principe di Smolensk la guerra, questa non riguarda affatto i
Tedeschi, a meno che essi non chiedano di accompagnarlo.
Se, che a Dio non piaccia, una nave tedesca o russa fa naufragio, il
suo padrone deve sbarcare senza ostacoli i suoi beni sulla riva. […]
Questo atto è stato redatto nel 1229 davanti al vescovo di Riga
Nicola, il prete Giovanni, il maestro Volkin [1]
e numerosi mercanti dell'impero romano [2],
dei quali è apposto il sigillo. Codice Diplomatico Anseatico, I, 232 (1229). [1] Era il maestro dei Cavalieri
Portaspada.
[2] Si tratta naturalmente dei Sacro Romano
Impero. (D) È noto che i mercanti
[tedeschi] associati che frequentano le Fiandre hanno subito, fino ad
oggi, danni gravi e diversi nella città di Bruges e non hanno
potuto sottrarvisi in alcuna circostanza. La necessità ha spinto
i detti mercanti a portare le loro lagnanze davanti a Stia Magnificenza
il conte Guido di Fiandra. Così il detto conte, avendo inteso
e approvato le loro lagnanze, ha accordato per sua grazia, insieme con
la città di Ardenburg, privilegi e franchigie diverse ai mercanti
associati che hanno scelto di frequentare ormai con le loro navi e le
loro mercanzie Ardenburg.
E perciò, poiché ad Ardenburg tutti gli stranieri hanno
il diritto di comprare, vendere e negoziare tutte le loro mercanzie
liberamente e indistintamente sia tra loro che con i borghesi, noi stabiliamo,
per ciò che ci riguarda, che la sede generale e il deposito dei
mercanti [tedeschi] devono essere fissati ad Ardenburg – con la riserva
fatta da parte nostra di frequentare in casi speciali altri porti, luoghi,
città e territori – per tutto il tempo che il detto conte e i
borghesi di Ardenburg e i loro successori ci manterranno queste libertà,
favori e privilegi.
Come testimonianza di ciò abbiamo fatto munire il presente scritto
del sigillo della nostra città [1],
sia di quello dei Tedeschi che di quello dei Gotlandesi. Codice Diplomatico della città di Lubecca, I, 156
(1280). [1] Lubecca. (E) Filippo, per la grazia
di Dio re eli Francia, zii prevosti balivi e altri ufficiali dei nostro
reame ai quali perverranno le presenti lettere, salute.
Avendo visto il registro della nostra corte riguardo al conflitto intervenuto
tra i mercanti di Lubecca, da tana parte e gli ufficiali addetti al
pedaggio di Bapaume dall'altra, è apparso che allorché
questi mercanti si recavano alle fiere della Champagne, con le loro
mercanzie acquistate o prese in Germania, essi non devono obbligatoriamente
percorrere la via di Bapaume, ma possono andare e venire con le loro
mercanzie là dove vogliono, pagando i pedaggi consuetudinari
dei luoghi nei quali si recano.
Al contrario, se essi portano o convogliano delle mercanzie o del denaro
dalle Fiandre verso le dette fiere o verso altri luoghi che figurano
nel detto registro, essi devono percorrere la via di Bapaume. Perciò
noi vi ordiniamo di opporvi fermamente a che i detti mercanti siano
importunati contrariamente al tenore del detto registro. Codice Diplomatico Anseatico, I, 1140 (1294).
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