Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
2. Patto tra la badessa di S. Sisto e gli uomini di Guastalla
La concessione di Gotescalco di Nonantola è avvicinata dagli storici
a quella compiuta dalla badessa di S. Sisto di Piacenza in favore degli
uomini di Guastalla, edita da L. ASTEGIANO, Codice Diplomatico
Cremonese, 715-1334, II, Torino, Bocca, 1898 (Historiae Patriae
Monumenta, Ser. II, XXII), p. 62, n. 27: si veda in particolare l’importante
volume di S. MOCHI ONORY, Studi sulle origini storiche dei diritti
essenziali della persona, Bologna, Zanichelli, 1937 (pp. 120, 175-176
e altrove: ci si aiuti con l’indice dei nomi), che servirà come eccellente
punto di partenza per ricerche ed esercitazioni su queste carte e sulle
altre analoghe, cosiddette “di franchigia”, dei secoli X-XII.
Rispetto al documento precedente, questo della badessa di S. Sisto evidenzia
molto meglio le differenti condizioni sociali dei dipendenti da un medesimo
signore e l’affermazione, tra quest’ultimo e i contadini, di un ceto
intermedio di aristocrazia minore al quale viene delegato l’esercizio
di “prerogative” (qui non meglio precisate) di natura signorile.
In nome della santa e indivisa Trinità. Nell’anno millesimo centesimo
secondo dall’Incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, il sesto giorno
del mese di luglio, indizione decima. Non è possibile ritenere con la
memoria tutte le azioni che vengono compiute, pertanto è giusto che
esse vengano annotate per iscritto. Così vogliamo che siano manifesti
a tutti i nostri fedeli il patto e la convenzione stipulati da me, Imilda,
badessa per volontà di Dio nel monastero dei SS. Sisto e Fabiano in
Piacenza, e dal mio avvocato Opizo con gli uomini della curtis di
Guastalla.
Nei loro confronti non dovrà essere compiuto alcun atto di offesa e
di violenza, senza ragione e senza un giudizio di legge, da parte mia,
dei miei uomini o di chi mi succederà, sia nell’ambito del castello
– dove avremo diritto solo al reddito annuo di un ranucinus
[1] per ogni tavola [2] – sia nel
borgo – dove avremo diritto solo al reddito annuo di un denaro della
moneta in corso, per ogni tavola – sia sulla riva [3].
Qui continueremo a riscuotere il ripatico, nella misura conveniente
e legittima, dai forestieri, mentre dichiariamo esenti le persone originarie
del luogo e quei commercianti che ivi risiedono; quanto all’altra imposta,
il teloneo chiamato anche maltollètto, che non si conviene alle regole
di vita degli ecclesiastici e soprattutto all’ordine monacale, la doniamo
insieme con i porti agli uomini di Guastalla, perché ne abbiano il possesso
in comune.
Concedo inoltre a tutti gli uomini di curia di Guastalla, che intendano
mantenere un cavallo da combattimento per difendere la libertà della
chiesa e la propria, il possesso di tutti i beni che hanno in feudo,
con tutte le prerogative ad essi inerenti.
Quanto ai coltivatori, essi saranno tenuti nei confronti della badessa
suddetta e di chi le succederà a compiere lavori sulle braide e nelle
vigne, [4] a dare
un porco e un montone, la terza o la quarta parte dei prodotti, il legname.
A titolo di albergaria daranno un sestario di pane e di vino per ogni
iugero di terra, [5] nonché lo strame e il letto e l’amiscere.
Non vi siano altre imposizioni; e se una delle parti subirà offesa dall’altra,
sia risarcita entro trenta giorni in base al giudizio di tre degli uomini
maggiori. Quanto al naviglio, addetto al dominico dell’abbazia di S.
Sisto, potrà fare il viaggio di andata e ritorno tra la riva e Piacenza
liberamente [6].
La badessa di cui sopra o chi le succederà non potrà assolutamente cedere
ad alcuna persona il castello e la curtis senza il consenso
di dodici uomini di condizione libera, che dovranno essere eletti dal
popolo per la circostanza.
Perché tutto ciò venga osservato con più rigore, e vi si possa fare
maggiore affidamento, io – la suddetta badessa – obbligo me stessa e
il mio avvocato Opizo e ogni badessa che mi succederà a pagare, in caso
di inadempienza, venti libbre del migliore oro.
[1] Moneta locale, scarsamente documentata.
[2] Unità di superficie, dell’ordine
di una trentina di mq.
[3] Del Po. Si tenga presente, qui
e in seguito, il ruolo preponderante dei corsi d’acqua nel sistema di
comunicazione e di trasporto del Medioevo.
[4] Intendi: dell’abbazia.
Per le braide cfr. doc. n. 9, nota 1.
[5] Lo iugero era la misura di superficie
agraria di Roma antica e corrispondeva a 2308 mq; nell’Italia medievale
assumeva tuttavia valori differenti, non sempre identificabili con sicurezza,
nelle differenti zone.
[6] Cioè senza pagare imposte. In questa
clausola, di interpretazione assai difficile nel testo latino, sembra
che la badessa, dopo aver concesso agli uomini di Guastalla il teloneo
e i diritti sui porti fluviali, voglia cautelarsi circa l’esenzione
fiscale per le proprie navi.
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