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Didattica

Fonti

Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)

a cura di Paolo Cammarosano

© 1974-2005 – Paolo Cammarosano


Sezione I – Il potere signorile nelle campagne

2. Patto tra la badessa di S. Sisto e gli uomini di Guastalla

La concessione di Gotescalco di Nonantola è avvicinata dagli storici a quella compiuta dalla badessa di S. Sisto di Piacenza in favore degli uomini di Guastalla, edita da L. ASTEGIANO, Codice Diplomatico Cremonese, 715-1334, II, Torino, Bocca, 1898 (Historiae Patriae Monumenta, Ser. II, XXII), p. 62, n. 27: si veda in particolare l’importante volume di S. MOCHI ONORY, Studi sulle origini storiche dei diritti essenziali della persona, Bologna, Zanichelli, 1937 (pp. 120, 175-176 e altrove: ci si aiuti con l’indice dei nomi), che servirà come eccellente punto di partenza per ricerche ed esercitazioni su queste carte e sulle altre analoghe, cosiddette “di franchigia”, dei secoli X-XII. Rispetto al documento precedente, questo della badessa di S. Sisto evidenzia molto meglio le differenti condizioni sociali dei dipendenti da un medesimo signore e l’affermazione, tra quest’ultimo e i contadini, di un ceto intermedio di aristocrazia minore al quale viene delegato l’esercizio di “prerogative” (qui non meglio precisate) di natura signorile.


In nome della santa e indivisa Trinità. Nell’anno millesimo centesimo secondo dall’Incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, il sesto giorno del mese di luglio, indizione decima. Non è possibile ritenere con la memoria tutte le azioni che vengono compiute, pertanto è giusto che esse vengano annotate per iscritto. Così vogliamo che siano manifesti a tutti i nostri fedeli il patto e la convenzione stipulati da me, Imilda, badessa per volontà di Dio nel monastero dei SS. Sisto e Fabiano in Piacenza, e dal mio avvocato Opizo con gli uomini della curtis di Guastalla.

Nei loro confronti non dovrà essere compiuto alcun atto di offesa e di violenza, senza ragione e senza un giudizio di legge, da parte mia, dei miei uomini o di chi mi succederà, sia nell’ambito del castello – dove avremo diritto solo al reddito annuo di un ranucinus [1] per ogni tavola [2] – sia nel borgo – dove avremo diritto solo al reddito annuo di un denaro della moneta in corso, per ogni tavola – sia sulla riva [3]. Qui continueremo a riscuotere il ripatico, nella misura conveniente e legittima, dai forestieri, mentre dichiariamo esenti le persone originarie del luogo e quei commercianti che ivi risiedono; quanto all’altra imposta, il teloneo chiamato anche maltollètto, che non si conviene alle regole di vita degli ecclesiastici e soprattutto all’ordine monacale, la doniamo insieme con i porti agli uomini di Guastalla, perché ne abbiano il possesso in comune.

Concedo inoltre a tutti gli uomini di curia di Guastalla, che intendano mantenere un cavallo da combattimento per difendere la libertà della chiesa e la propria, il possesso di tutti i beni che hanno in feudo, con tutte le prerogative ad essi inerenti.

Quanto ai coltivatori, essi saranno tenuti nei confronti della badessa suddetta e di chi le succederà a compiere lavori sulle braide e nelle vigne, [4] a dare un porco e un montone, la terza o la quarta parte dei prodotti, il legname. A titolo di albergaria daranno un sestario di pane e di vino per ogni iugero di terra, [5] nonché lo strame e il letto e l’amiscere.

Non vi siano altre imposizioni; e se una delle parti subirà offesa dall’altra, sia risarcita entro trenta giorni in base al giudizio di tre degli uomini maggiori. Quanto al naviglio, addetto al dominico dell’abbazia di S. Sisto, potrà fare il viaggio di andata e ritorno tra la riva e Piacenza liberamente [6].

La badessa di cui sopra o chi le succederà non potrà assolutamente cedere ad alcuna persona il castello e la curtis senza il consenso di dodici uomini di condizione libera, che dovranno essere eletti dal popolo per la circostanza.

Perché tutto ciò venga osservato con più rigore, e vi si possa fare maggiore affidamento, io – la suddetta badessa – obbligo me stessa e il mio avvocato Opizo e ogni badessa che mi succederà a pagare, in caso di inadempienza, venti libbre del migliore oro.

[1] Moneta locale, scarsamente documentata.

[2] Unità di superficie, dell’ordine di una trentina di mq.

[3] Del Po. Si tenga presente, qui e in seguito, il ruolo preponderante dei corsi d’acqua nel sistema di comunicazione e di trasporto del Medioevo.

[4] Intendi: dell’abbazia. Per le braide cfr. doc. n. 9, nota 1.

[5] Lo iugero era la misura di superficie agraria di Roma antica e corrispondeva a 2308 mq; nell’Italia medievale assumeva tuttavia valori differenti, non sempre identificabili con sicurezza, nelle differenti zone.

[6] Cioè senza pagare imposte. In questa clausola, di interpretazione assai difficile nel testo latino, sembra che la badessa, dopo aver concesso agli uomini di Guastalla il teloneo e i diritti sui porti fluviali, voglia cautelarsi circa l’esenzione fiscale per le proprie navi.

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Ultimo aggiornamento: 17/2/05