Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI –
metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
5. Cessione di terre in pegno nella Valle del Serchio e presso Cagli Il testo di (a) si legge nelle Carte dell’Archivio Capitolare
di Pisa, 4, (1101-1120), a c. di M. TIRELLI CARLI,
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1969 (Thesaurus Ecclesiarum
Italiae, VII/4), p. 143, n. 64. È un contratto del 16 aprile
1114, simile ad altri due, rispettivamente del 1112 e del 1120, editi
nel medesimo volume (pp. 111 n. 50, 213 n. 96); rapporti più
complessi, derivanti da contratti di questo tipo, sono documentati a
pp. 171 n. 17, 186 n. 84. Il testo di (b), del 1126 o 1127, è
tratto dalle Carte di Fonte Avellana, 1, cit., p. 332, n. 154.
Più che la differenza formale tra i due documenti (il primo è
una tipica vendita con clausola di riscatto annessa a guisa di codicillo,
il secondo si manifesta in modo più esplicito come una cessione
di pegno) interessano le differenze sostanziali quanto al termine di
restituzione e al modo in cui vengono percepiti gli interessi dai creditori.
Le indicazioni di confine in (b) attestano, come spesso accade, la tendenza
del proprietario ad arrotondare i propri fondi. a/ Io, Bonimino del fu Ubaldo, rendo noto come per
mezzo della presente carta io venda e consegni a te, Andrea di Giovanni,
tutte le case, cascine, terre e beni che risultano di mia appartenenza
nella località di Limiti presso la chiesa di S. Giovanni […],
per le quali cose ho ricevuto in compenso da te un anello d’oro del
valore di 20 soldi […]. Fatto in Pisa […].
La carta è stata stipulata in questi termini: se io, detto Bonimino,
i miei eredi o un mio rappresentante saremo in grado di dare e di versare
a te, detto Andrea, ai tuoi eredi oppure a un tuo rappresentante, in
un qualunque giorno da noi scelto, entro i tre anni prossimi venturi,
20 soldi d’argento in buoni denari di moneta di Lucca – computando 12
denari per ogni soldo – e un interesse di 4 denari al mese per il periodo
suddetto e tutti i prodotti della terra in questione […], la presente
carta non avrà più alcun valore e tornerà in mano
mia; se invece non avrò rispettato tale impegno, tu avrai in
proprietà tutti i beni designati nella presente carta e potrai
farne ciò che vorrai, senza contestazione alcuna.
b/ In Cagli. Io, Ugolino del fu Ranieri, do, consegno
e trasferisco alla chiesa dell’eremo di S. Croce di Fonte Avellana e
a te, Signor priore Pietro, e ai tuoi successori la mia vigna dominicale
nel fondo Sanguineto del contado di Cagli […]; i confini: sul
primo, sul secondo e sul terzo lato sono possedimenti della chiesa suddetta,
sul quarto lato – che si ricongiunge al primo – possedimenti di Pezo
di Giovanni. Entro questi confini cedo quanto è detto sopra a
titolo di pegno per 20 soldi di denari rafforzati e per metà
del primo vino prodotto dalla vigna in questione. In futuro il pegno
tornerà in mano mia o dei miei eredi se vi avrò pagato
il mio debito, cosa che potrò fare in qualunque momento. Se non
lo pagherò, voi avrete e deterrete il pegno finché non
sarete stati soddisfatti.
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