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Didattica > Fonti > Le campagne nell’età comunale > III, 5

Fonti

Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)

a cura di Paolo Cammarosano

© 1974-2005 – Paolo Cammarosano


Sezione III – La proprietà fondiaria nella prima età comunale

5. Cessione di terre in pegno nella Valle del Serchio e presso Cagli

Il testo di (a) si legge nelle Carte dell’Archivio Capitolare di Pisa, 4, (1101-1120), a c. di M. TIRELLI CARLI, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1969 (Thesaurus Ecclesiarum Italiae, VII/4), p. 143, n. 64. È un contratto del 16 aprile 1114, simile ad altri due, rispettivamente del 1112 e del 1120, editi nel medesimo volume (pp. 111 n. 50, 213 n. 96); rapporti più complessi, derivanti da contratti di questo tipo, sono documentati a pp. 171 n. 17, 186 n. 84. Il testo di (b), del 1126 o 1127, è tratto dalle Carte di Fonte Avellana, 1, cit., p. 332, n. 154. Più che la differenza formale tra i due documenti (il primo è una tipica vendita con clausola di riscatto annessa a guisa di codicillo, il secondo si manifesta in modo più esplicito come una cessione di pegno) interessano le differenze sostanziali quanto al termine di restituzione e al modo in cui vengono percepiti gli interessi dai creditori. Le indicazioni di confine in (b) attestano, come spesso accade, la tendenza del proprietario ad arrotondare i propri fondi.


a/ Io, Bonimino del fu Ubaldo, rendo noto come per mezzo della presente carta io venda e consegni a te, Andrea di Giovanni, tutte le case, cascine, terre e beni che risultano di mia appartenenza nella località di Limiti presso la chiesa di S. Giovanni […], per le quali cose ho ricevuto in compenso da te un anello d’oro del valore di 20 soldi […]. Fatto in Pisa […].

La carta è stata stipulata in questi termini: se io, detto Bonimino, i miei eredi o un mio rappresentante saremo in grado di dare e di versare a te, detto Andrea, ai tuoi eredi oppure a un tuo rappresentante, in un qualunque giorno da noi scelto, entro i tre anni prossimi venturi, 20 soldi d’argento in buoni denari di moneta di Lucca – computando 12 denari per ogni soldo – e un interesse di 4 denari al mese per il periodo suddetto e tutti i prodotti della terra in questione […], la presente carta non avrà più alcun valore e tornerà in mano mia; se invece non avrò rispettato tale impegno, tu avrai in proprietà tutti i beni designati nella presente carta e potrai farne ciò che vorrai, senza contestazione alcuna.


b/ In Cagli. Io, Ugolino del fu Ranieri, do, consegno e trasferisco alla chiesa dell’eremo di S. Croce di Fonte Avellana e a te, Signor priore Pietro, e ai tuoi successori la mia vigna dominicale nel fondo Sanguineto del contado di Cagli […]; i confini: sul primo, sul secondo e sul terzo lato sono possedimenti della chiesa suddetta, sul quarto lato – che si ricongiunge al primo – possedimenti di Pezo di Giovanni. Entro questi confini cedo quanto è detto sopra a titolo di pegno per 20 soldi di denari rafforzati e per metà del primo vino prodotto dalla vigna in questione. In futuro il pegno tornerà in mano mia o dei miei eredi se vi avrò pagato il mio debito, cosa che potrò fare in qualunque momento. Se non lo pagherò, voi avrete e deterrete il pegno finché non sarete stati soddisfatti.

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UpUltimo aggiornamento: 17/01/05