Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI –
metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
6. Il monastero di S. Cipriano di Murano compra terreni per poi cederli
in Iivello ai venditori Concessioni livellarie si trovano in grande quantità nel
Codice diplomatico padovano dall’anno 1101 cit., e meritano
uno studio comparativo approfondito. Quella che traduciamo sotto la
lettera (b), edita nel vol. I, p. 194, n. 246, presenta
motivi particolari di interesse: è riconosciuto espressamente
ai livellari il diritto di vendere i beni concessi loro; tra gli oneri
dei livellari sono prestazioni d’opera e albergarie; si fissa
per le vigne un canone parziario differenziato, a seconda che si tratti
di vigne già impiantate o da piantarsi (per questo aspetto si
faccia un confronto con un livello del 1130: ibid., p. 170, n. 214);
soprattutto, la concessione in livello ai coniugi ha per oggetto terre
delle quali essi erano stati proprietari: il 20 febbraio del 1133 i
due le vendettero al monastero di S. Cipriano – è il documento
che traduciamo sotto la lettera (a), edito nel volume
citato; p. 193, n. 245 – per riceverle indietro, il giorno stesso,
a titolo livellario (per un altro esempio cfr. ibid., pp. 196-197, nn.
249-250). Ordinarie nei livelli del territorio padovano del secolo XII
sono le altre clausole di (b): perpetuità della
concessione, canone misto di denaro e di una determinata quota dei prodotti
– con l’aggiunta di un amiscere – e attribuzione
ai livellari dell’onere di trasporto del canone. a/ Risulta che noi, Enrico di Fosca e Antonia, coniugi,
che facciamo professione di vivere secondo la legge longobarda […],
abbiamo ricevuto da te, Signor Rodolfo, priore di S. Cipriano di Venezia,
per conto del tuo monastero, argento e altri oggetti del valore di 48
lire di denari Veronesi, prezzo definitivo e tra noi convenuto di tutte
le case e i beni immobili – vigne, campi, prati, selve, paludi, zone
di pesca e di caccia, con i diritti di godimento sulle acque e sulle
condotte d’acqua e con i diritti di raccolta e di pascolo e il godimento
delle terre incolte e con ogni diritto annesso al suolo di nostra proprietà
– nella villa di Campolongo e nella sua curtis e nel
suo territorio nonché in tutto il territorio della Saccisica.
Si tratta complessivamente di 40 campi a misura di pertica tra vigne,
altre terre a coltura e terreni boscosi da dissodare. Per il prezzo
suddetto si intendono comunque venduti tutti i beni che risultino di
nostra proprietà a Sacco e nel Regno Italico, eccezion fatta
per un mulino a Campo di Cornio, che manteniamo in nostra proprietà,
e per i beni che abbiamo in pegno.
b/ Per convenzione tra il Signor Rodolfo, per grazia di Dio priore
nel monastero di S. Cipriano di Venezia, e i coniugi Enrico di Fosca
e Atonia […] furono dati a questi ultimi a titolo di livello e
dietro versamento di un fitto, in perpetuo, i terreni che costituivano
il manso già tenuto e coltivato dai coniugi, da questi ceduto
ai monaci, sito nel territorio della Saccisica, nella villa
di Campolongo e nella sua curtis e territorio […]. Se
i conduttori vorranno alienare i beni qui concessi, dovranno darli al
monastero, ove esso voglia comprarli, e con uno sconto di 10 soldi veronesi
sul prezzo fatto ad altri; se poi il monastero non vorrà comprare
tali beni, i conduttori potranno venderli a chi vorranno, tranne che
a persone più potenti, e purché rimangano validi i rapporti
qui stabiliti […].
Ogni anno, nella festività di S. Stefano o il giorno precedente,
dovranno essere dati al monastero 10 soldi di denari veronesi nonché
una spalla di porco e due focacce di frumento – oppure una focaccia
sola, nel caso che questo amiscere venga consegnato in Campolongo
– e uno staio di grani ogni sei, un fastello di lino ogni sei, preparato
e legato per il monastero allo stesso modo con cui i conduttori preparano
e legano il proprio lino, e la metà del vino prodotto nelle vigne
già piantate: per le vigne che saranno eventualmente piantate
dai conduttori, essi daranno un’urna di vino su tre. Dovranno ancora
le albergarie, quando il priore o i suoi messi ne faranno legittima
richiesta, senza contestazioni. Ogni anno, inoltre, dovranno lavorare
a proprie spese un campo di terra [1], coltivandovi quei grani che il
priore Tutti i canoni di cui sopra, fatta eccezione per le albergarie,
dovranno essere portati dai coniugi e dai loro eredi, di persona o tramite
loro messi, fino a Conche o a S. Cipriano: quando poi sarà istituito
nella curtis e nel territorio di Rosara o di Lova un porto o un magazzino
per il vino e per gli altri prodotti che S. Cipriano ritrae dalle terre
di Corte e di Campolongo, allora i canoni potranno essere versati lì.
[1] Intendi: di proprietà
del monastero e non compreso tra i terreni concessi ai coniugi. Per
il “campo” cfr. qui sopra doc. n. 2,
nota 2. Oggi il campo padovano misura circa mq. 3800.
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