Fonti
        
      Le campagne nell’età comunale  
      		(metà sec. XI – 
        metà sec. XIV)
        a cura di Paolo Cammarosano 
        
      © 1974-2005 – Paolo Cammarosano 
	   		        
		        4. Obblighi e divieti imposti dal Comune di Bergamo ai Comuni del contado		        In queste rubriche, appartenenti alla redazione statutaria bergamasca 
          		degli anni 1237 e seguenti (Antiquae Collationes Statuti veteris 
          		Civitatis Pergami, ed. G. B. ADRIANI,in Historiae Patriae Monumenta, 
          		XVI/2, cit., Collazione XII, rr. 7, 9 e 10, coll. 1989-1990), sono contenuti 
          		elementi tipici della legislazione dei Comuni dominanti dell’Italia 
          		centro-settentrionale: frequenti, in particolar modo, sono le sanzioni 
          		contro le minacce e gli attentati alla libertà di coltivazione (c) 
          		e di commercio della terra (b), mentre il principio 
          		della responsabilità collettiva delle comunità rurali (a, 
          		c) costituì uno dei cardini del sistema di dominio 
          		cittadino nel contado. Utile punto di partenza per un censimento delle 
          		norme statutarie di questo tipo potrà essere il saggio di B. Rossi, 
          		La politica agraria dei comuni dominanti negli statuti della bassa Lombardia, 
          		in AA.VV., Scritti giuridici in memoria di Ageo Arcangeli, 
          		II, Padova, C.E.D.A.M., 1939,pp. 403-436. 		         		        a/ Il reggitore di Bergamo dovrà far giurare i consoli 
				[1] delle ville appartenenti alla giurisdizione 
          		cittadina che essi provvederanno e si adopreranno affinché le terre 
          		sterili e senza frutto, situate nel loro territorio, siano rese fruttifere 
          		e fertili: e ciò mediante la piantagione di alberi domestici, o comunque 
          		destinati a esser coltivati, o mediante la semina o negli altri modi 
          		che sono più convenienti allo scopo indicato. E abbiamo stabilito che 
          		il reggitore dovrà fare inserire, nel giuramento prestato dagli uomini 
          		delle ville e delle località soggette a Bergamo, l’obbligo per il Comune 
          		di ogni località a far sì che tutti i vicini aiutandosi l’un l’altro, 
          		piantino, mantengano e facciano crescere nel loro territorio dodici 
          		castagni per ciascuno, entro sei mesi dall’entrata in carica del podestà 
          		locale. Ciò sarà fatto nelle località dove solitamente si piantano castagni, 
          		nei mesi di febbraio e di marzo e nei periodi più adatti.  
		        
          		b/ Abbiamo stabilito e ordinato che nessun Comune rustico del contado possa emanare statuti né 
			ordinamenti che proibiscano ai vicini di vendere terre e beni fondiari ai nobili o ai cittadini 
			abitanti in quel Comune o comunque nel territorio soggetto a Bergamo, oppure proibiscano di 
			commerciare con essi. Ogni statuto del genere dovrà essere considerato, ipso iure, nullo. 
			Questa norma entrò in vigore nel secondo giorno dopo l’inizio del mese di luglio MCCXLIII. 	 
	        c/ Abbiamo stabilito che ove per causa di qualche potente un cittadino, 
          		un nobile o un rustico non riesca a far lavorare le sue terre e i suoi 
          		poderi e a ritrarne la rendita e i prodotti, il reggitore o i reggitori 
          		(del Comune di Bergamo) debbano costringere il Comune della località 
          		o della villa, nel cui territorio sono comprese le terre in questione, 
          		a farle lavorare e a dare al proprietario la metà dei prodotti. Se poi 
          		tale Comune non farà lavorare la terra in questione, il reggitore o 
          		i reggitori (del Comune di Bergamo) dovranno costringerlo a dare al 
          		proprietario un valore corrispondente a quanto gli è dovuto.  		        
	        [1] Cioè i membri del Comune 
          		rurale.  
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