Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI –
metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
15. Rettifiche e ingrossazioni negli Statuti di Brescia Ancora dal terzo libro degli Statuti bresciani dei 1313 riportiamo
tre rubriche intorno all’ufficio degli ingrossatori (coll. 1722-1723).
Sulle norme di rettifica e sui criteri dell’ingrossazione, come
su altri aspetti della politica cittadina intesa a eliminare alcuni
degli inconvenienti del frazionamento fondiario, si può consultare il
libro di U. NICOLINI, Le limitazioni alla proprietà negli statuti
italiani (secoli XII, XIII e XIV), Mantova, Tip. Industriale Mantovana,
1937. 6. In nome di Cristo. Questi sono i compiti degli ingrossatori. I confini dei campi che presentano angolosità e
incuneamenti devono essere raddrizzati, e gli ingrossatori decideranno a vantaggio di chi debba andare l’aggiustamento,
senza tenere conto dell’entità rispettiva dei terreni confinanti. 7. Se un fondo, posto entro la cinta [1]
della città o di una villa, confina su due lati con terra di altri –
si tratti di prati oppure di terreni arativi o con viti – e non supera
la misura di un piò [2], il
proprietario è tenuto a venderlo o a cederlo in permuta – su decisione
degli ingrossatori – al proprietario della terra confinante, ove questa
sia due volte più estesa. Spetterà a colui cui viene imposta la cessione
decidere se vuole in cambio denaro o altra terra. 8. La stessa norma si applica ai fondi, posti oltre la cinta, che siano confinanti su due lati con
terra altrui due volte più estesa e non superino la misura di due piò.
[1] Cioè nel territorio
immediatamente circostante: cfr. doc. n. 17, nota
1.
[2] Oggi un piò equivale a mq 3255.
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