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Didattica > Fonti > Le campagne nell’età comunale > IV, 15

Fonti

Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)

a cura di Paolo Cammarosano

© 1974-2005 – Paolo Cammarosano


Sezione IV – Proprietari e contadini nei secoli XIII e XIV

15. Rettifiche e ingrossazioni negli Statuti di Brescia

Ancora dal terzo libro degli Statuti bresciani dei 1313 riportiamo tre rubriche intorno all’ufficio degli ingrossatori (coll. 1722-1723). Sulle norme di rettifica e sui criteri dell’ingrossazione, come su altri aspetti della politica cittadina intesa a eliminare alcuni degli inconvenienti del frazionamento fondiario, si può consultare il libro di U. NICOLINI, Le limitazioni alla proprietà negli statuti italiani (secoli XII, XIII e XIV), Mantova, Tip. Industriale Mantovana, 1937.


6. In nome di Cristo. Questi sono i compiti degli ingrossatori. I confini dei campi che presentano angolosità e incuneamenti devono essere raddrizzati, e gli ingrossatori decideranno a vantaggio di chi debba andare l’aggiustamento, senza tenere conto dell’entità rispettiva dei terreni confinanti.

7. Se un fondo, posto entro la cinta [1] della città o di una villa, confina su due lati con terra di altri – si tratti di prati oppure di terreni arativi o con viti – e non supera la misura di un piò [2], il proprietario è tenuto a venderlo o a cederlo in permuta – su decisione degli ingrossatori – al proprietario della terra confinante, ove questa sia due volte più estesa. Spetterà a colui cui viene imposta la cessione decidere se vuole in cambio denaro o altra terra.

8. La stessa norma si applica ai fondi, posti oltre la cinta, che siano confinanti su due lati con terra altrui due volte più estesa e non superino la misura di due piò.

[1] Cioè nel territorio immediatamente circostante: cfr. doc. n. 17, nota 1.

[2] Oggi un piò equivale a mq 3255.

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UpUltimo aggiornamento: 17/01/05