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Didattica

Fonti

Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)

a cura di Paolo Cammarosano

© 1974-2005 – Paolo Cammarosano


Sezione IV – Proprietari e contadini nei secoli XIII e XIV

19. Dallo Statuto di un Comune rurale dei territorio senese

La tutela delle proprietà comunali, e soprattutto dei possedimenti individuali, contro danneggiamenti e sottrazioni costituisce una parte essenziale di tutti gli Statuti rurali: in essi ricorrono sempre norme del tipo di quelle che riproduciamo qui, tratte dallo Statuto del Comune della Pieve a Molli del contado di Siena, volgarizzato circa l’anno MCCCXXXVIII ed ora edito da L. BANCHI, Siena, Gati, 1866, pp. 15, 30, 34, 44, 50.


Istatuto et ordinato è che qualunque persona (darà) danno con bestie, o le cui bestie danno dessero, overo faranno, in orto overo in vigna, dal mese d’aprile infino a Calende novembre, overo in biado [1] da Calende febraio infino a Calende agosto, sia punito et condennato per ciascuno bue overo vacca, et per ciascuna capra o becco, et per ciascuno porco o troia che danno dessero, in VI denari per ciascuna volta che danno dessero, overo faessero, in vigna overo in orto; et per ciascuna volta che dano faesseno bu(e) overo vacca, porco overo troia, IIII denari; et per ciascuna altra bestia, uno denaro. Et mendi [2] el danno a colui, di cui el danno sarà. Et ne le predette cose basti tanto [3] la dinunzia con giuramento, et altra prova non bisogni né sia richiesta; et che neuna persona possa dinunziare le predette cose, se no(n) le guardie secrete [4].

Item, ordinato è che neuna persona da otto anni in suso faccia erba in biado altrui senza licenza di cui sarà el biado. Et chi contra farà, paghi VI denari per ciascuna volta che sarà dinunziato; et sia piena prova ne le predette cose sola la dinunzia di colui cui sarà el biado, se vorrà dire per suo saramento [5]: “cotale fece l’erba in cotale luogo”.

Item, statuto et ordinato è che neuna persona del detto Comune possa né debia ricettare neuna persona che cogliese castagne overo ghiande altrui, se non cogliesse a prezzo per quella persona di cui fussero. Et chi contra faesse, paghi V soldi di denari senesi per ciascuna volta, et per ciascuna persona ricettata; et che ciascuna persona con saramento possa dinunziare, et sia tenuto secreto [6].

Item, statuto et ordinato è che neuna persona possa legna, pertica o pali tagliare overo portare di bosco altrui; et chi contra faesse, paghi due soldi di denari senesi, et mendi el danno.

Item, statuto (et) ordinato (è) che neuna persona possa fare erba in prode [7] altrui, senza la licenza di colui di cui saranno, del mese di magio e di giugno. Et chi contra farà, sia punito VI denari senesi per ciascuna volta; e stia la dinunzia a le guardie secrete.

Item, statuto et ordinato è che neuna persona del detto Comune possa né debba fare alcuno danno nel bosco del detto Comune. Et chi contra farà, paghi per ciascuna volta per pena e per nome di pena V soldi di denari; et che ogni saramentale [8] per saramento sieno tenuti di dinunziare. Et che se alcuno saramentale vi desse danno, paghi per ciascuna volta al Comune predetto X soldi di denari senesi per pena et per nome di pena.

[1] Con “biado”, “biade”, blava ecc. si designano genericamente, nelle fonti del Duecento e del Trecento, tutte le colture cerealicole.

[2] Emendi, risarcisca.

[3] Soltanto (latino: tantum).

[4] Cfr. doc. n. 17, nota 3.

[5] Giuramento (latino: sacramentum).

[6] Per la garanzia dell’anonimato, assicurata ai denunzianti, cfr. docc. nn. 17 e 22.

[7] Prode, strisce di terreno o arginature ai margini del campo.

[8] Sacramentali erano detti coloro che avevano prestato giuramento di osservare e far rispettare lo Statuto del Comune, e sui quali incombeva in maniera specifica l’obbligo di tutelare l’ordine pubblico e di organizzare la polizia campestre nelle terre comunali.

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Ultimo aggiornamento: 17/2/05