Fonti
        
      Le campagne nell’età comunale  
      		(metà sec. XI – 
        metà sec. XIV)
        a cura di Paolo Cammarosano 
        
      © 1974-2005 – Paolo Cammarosano 
	                   22. Norme sul commercio dei prodotti agricoli negli Statuti di Ferrara 
          		e di Parma        Il progressivo irrigidimento della politica annonaria del Comune 
          		ferrarese è documentato in una serie di rubriche degli anni 1266-1286, 
          		tutte raccolte nella compilazione statutaria del 1287: Statuta 
          		Ferrariae anno MCCLXXXVII, ed. W. MONTORSI, Ferrara, Cassa di Risparmio, 
          		1955. Noi abbiamo scelto le rubriche fondamentali tra quelle che riguardano 
          		l’esportazione dei grani (a, b: 
          		libro II, rubriche CX, CXa, pp. 89-90; c: libro II, 
          		rubrica XXIII, p. 48) e la norma che vieta aumenti di prezzo nel corso 
          		della giornata di mercato (d: libro VI, rubrica 62, 
          		p. 393). La rubrica parmense sull’esportazione dei generi alimentari 
          		(2a) compare per la prima volta negli Statuti del 
          		1255 (Statuta communis Parmae digesta anno MCCLV, cit., p. 
          		354); quella che punisce gli acquisti a termine e l’accaparramento 
          		dei grani (2b) si legge negli Statuta communis 
          		Parmae ab anno 1316 ad annum 1325, ed. A. RONCHINI, Parma, 1859 
          		(Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia, 
          		III), p. 287. Anche il divieto di acquistare per rivendere (2c: 
          		dagli Statuta communis Parmae anni 1347, ed. RONCHINI, Parma, 
          		1860 = Monumenta c.s., IV, p. 307) fa parte dei consueti strumenti di 
          		politica annonaria e di controllo del mercato adottati dalle autorità 
          		comunali.         
          		 
          		1. Ferrara         a) Nell’anno millesimo duecentesimo sessantesimo sesto, indizione 
          		nona; in Ferrara, il quindicesimo giorno prima della fine di giugno 
          		(16 giugno). Stabiliamo e ordiniamo e intendiamo che in futuro sia osservato 
          		inderogabilmente e rigorosamente quanto segue. Ogni volta che il valore 
          		corrente del frumento sarà eguale o inferiore a 18 denari imperiali 
          		lo staio, sarà lecito a chiunque, cittadino o forestiero, portare frumento 
          		e altri grani fuori di Ferrara e del suo districtus, in quantità illimitata 
          		e verso qualsiasi destinazione […] Quando il valore corrente del 
          		frumento sarà superiore a 18 denari imperiali lo staio, si dovranno 
          		eleggere degli uomini competenti ed esperti di legge: e a questi soltanto 
          – non al podestà o a chiunque altro – spetterà il compito di autorizzare 
          		giornalmente l’esportazione di metà dei grani, provenienti da 
          		canoni fondiari, sulla base di una semplice dichiarazione giurata dei 
          		richiedenti […] Ciò quando il valore del frumento sarà compreso tra 
          		i 18 e i 20 denari imperiali lo staio […] Quando poi il valore del 
          		frumento supererà i 20 denari imperiali lo staio, allora dovrà essere 
          		negata a tutti la facoltà di portare frumento o altri grani fuori del 
          		districtus di Ferrara.  
        b) Stabiliamo inoltre che nessuna persona, che non sia cittadino o 
          		abitante di Ferrara o del districtus, possa portare redditi e frutti 
          		dei suoi possessi fondiari fuori del districtus di Ferrara.  
        c) Stabiliamo e ordiniamo che nessuna persona, nativa o forestiera, 
          		possa esportare o far esportare fuori del districtus della città di 
          		Ferrara grani di qualsiasi tipo né aiutare o favorire chi li esporti, 
          		(seguono le penalità). Chiunque avrà la facoltà e l’obbligo di 
          		sporgere denunzia per simili fatti, e gli spetterà metà del banno. Sono 
          		abrogati tutti gli statuti che siano in contrasto con il presente statuto. 
          		Esso è stato fatto nell’anno del Signore millesimo duecentesimo 
          		ottantesimo, indizione ottava, il terzo giorno dopo l’inizio del 
          		mese di luglio.  
        d) Stabiliamo e ordiniamo che quando grani o legumi vengono portati 
          		in piazza a Ferrara e il proprietario o chi per esso comincia a venderli 
          		a un determinato prezzo per staio e poi, nel corso della stessa giornata, 
          		alza il prezzo […], tutti i grani e i legumi debbano essergli confiscati, 
          		se non eccedono le due moggia; se sono più di due moggia, si applicherà 
          		una multa di 10 lire di denari ferraresi. Chiunque potrà sporgere denunzia 
          		e avrà diritto a un terzo dei beni confiscati o della multa: gli altri 
          		due terzi andranno al Comune di Ferrara; su richiesta, la denunzia resterà 
          		anonima […] Fatto nell’anno millesimo duecentesimo ottantesimo 
          		sesto, l’undicesimo giorno dopo l’inizio di gennaio.         2. Parma        a) Il podestà ha ordinato che nessuna persona, maschio o femmina, […] 
          		possa esportare o far tentativo di esportare fuori della città e della 
          		diocesi di Parma frumento, grani di qualsiasi tipo, legumi, vino, olio, 
          		sale, carni vive o morte, pollame, formaggio, uova e in generale qualunque 
          		tipo di generi alimentari, senza l’autorizzazione del podestà 
          		o dei suoi giudici o militi […] A chi contravverrà o farà tentativo 
          		di contravvenire saranno confiscate la merce, le bestie e tutti i mezzi 
          		di trasporto […] Una metà della pena e del banno andrà al Comune, 
          		l’altra al denunziante; chiunque potrà sporgere denunzia, senza 
          		che venga fatto il suo nome.  
        b) Nessuna persona del territorio di Parma potrà comprare da persone 
          		di Parma o del territorio grani, lino o vino in anticipo sul periodo 
          		in cui questi prodotti vengono raccolti. Nessun notaio potrà rogare 
          		contratti di tal genere, sotto pena di 3 lire di denari di Parma: e 
          		il contratto non avrà alcun valore. Nessuno, inoltre, ardisca di comprare 
          		grani a scopo di accaparramento, a meno che non li compri fuori della 
          		diocesi di Parma. Sarà considerato accaparratore chiunque compri grani 
          		pur ritraendo, dai suoi possessi fondiari, dai suoi mulini e dai canoni 
          		che gli sono dovuti, grani sufficienti per sé e per la propria famiglia. 
          		Analogamente, nessuno deve comprare grani in quantità superiore a quella 
          		sufficiente per il consumo mensile suo e della famiglia. Chi contravverrà 
          		sarà considerato accaparratore: gli saranno confiscati i grani e pagherà 
          		ogni volta un banno di 25 lire di denari di Parma. Chiunque potrà sporgere 
          		denunzia e avrà metà del banno e dei grani.  
        c) Nessuno deve andare per la diocesi di Parma a comprare grano per 
          		rivenderlo, tranne che nei mercati autorizzati dal Comune di Parma. 
          		Pena e banno di 100 soldi di denari di Parma. 
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