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Fonti

Stato e società nell'ancien régime

a cura di Angelo Torre

© 1983-2006 – Angelo Torre


Sezione II - I tentativi di riorganizzazione amministrativa e la loro crisi (1520-1560 circa)

5. I rapporti tra stato e Chiesa: il Concordato francese del 1516

Nella monarchia francese il ruolo della Corona nel governo temporale della Chiesa era altrettanto importante di quello del governo dello stato. Con il regno di Francesco I la Chiesa gallicana conobbe una trasformazione paragonabile all'espansione del patronaggio regio e della vendita degli uffici nella sfera secolare che affronteremo tra breve. Prima del Concordato di Bologna firmato nel 1516 tra il sovrano francese e Leone X, i rapporti tra la Corona e il papato erano regolati dalla Prammatica Sanzione conclusa a Bourges nel 1438 e dalle successive modifiche nei regni di Luigi XI e XII, le quali non avevano alterato il principio dell'elezione dei vescovi e degli abati da parte della gerarchia ecclesiastica interessata. Invece con l'accordo del 1516 sovrano e pontefice si spartirono le libertà della Chiesa gallicana. Il re ottenne il diritto alla nomina — da ratificare da parte del pontefice — ai benefici della Chiesa francese, che comprendevano gli ottocento principali monasteri e priorati, oltre naturalmente ai vescovati e agli arcivescovati. Tale misura diede alla Corona un controllo prima sconosciuto sul patronaggio ecclesiastico. In cambio, il papa si sottraeva alle prescrizioni dei concili della Chiesa gallicana, che venivano ancora ribadite negli accordi conclusi da Luigi XII e Giulio II pochi anni prima: segno di questa nuova autorità del pontefice romano era costituito dalla concessione (del tutto implicita nel documento ufficiale) del diritto alla riscossione in territorio francese delle annate (cioè un anno del reddito teorico di ogni beneficio che cambiava titolare). La conseguenza per il primo ordine della società francese di questo accordo consistette senza dubbio in un più deciso adeguamento della gerarchia ecclesiastica alla stratificazione sociale. Infatti il re poteva designare soltanto candidati che avessero compiuto i ventitre anni di età e che appartenessero allo stesso ordine dell'abbazia o del beneficio in questione, ma tali condizioni furono ben presto mitigate, col risultato che il Concordato stesso rappresentò un trionfo di natura politica ed economica per la Corona: anche se mancano indagini prosopografiche sui personali beneficiati dal re, sempre più questi tendono ad appartenere alla nobiltà antica. Perciò l'attribuzione di un beneficio a un membro della nobiltà costituisce per il sovrano un risparmio evidente, poiché la cospicua rendita dei vescovati e delle abbazie costituisce l'equivalente di un pari numero di cariche, pensioni, gratifiche e di «grazie» che il re non dovrà sborsare a questi personaggi.

Fonti: F. A. ISAMBERT e altri, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789, 29 voll., Paris, 1822-33, vol. XII, pp. 79 sgg. Il Concordato di Bologna, Rubrica I.


Con il consiglio e l'unanime approvazione dei nostri fratelli, con la nostra sicura coscienza e piena autorità, con il presente atto stabiliamo e ordiniamo che d'ora in avanti e in perpetuo, invece della Prammatica Sanzione o Costituzione, e di ogni capitolo in essa contenuto, vengano osservati i seguenti:
D'ora in avanti, in caso di vacanza attuale o futura in una cattedrale o in una chiesa metropolitana del detto regno di Francia […] considerato che tali vacanze sono state affidate con piena volontà a noi e ai nostri successori canonicamente nominati vescovi di Roma, i capitoli e i monaci di queste chiese non possono procedere all'elezione o alla postulazione del futuro prelato. Nell'eventualità di tale vacanza chiunque si trovi sul trono di Francia dovrà, entro sei mesi dal giorno di inizio della vacanza, presentare e nominare a noi e ai nostri successori, in qualità di vescovi di Roma, oppure al seggio apostolico per riceverne l'investitura, un equilibrato e ben informato maestro o laureato in teologia, o un dottore o laureato in diritto civile o canonico, che abbia frequentato e sia stato giudicato da una famosa università, il quale deve avere compiuto i ventisette anni d'età, o per altri motivi idoneo a ricoprire tale carica […] e se il re nominerà una persona sprovvista di tali requisiti, noi e i nostri successori alla Santa Sede non dovremo concedergli l'investitura […] e riguardo ai monasteri e ai priorati conventuali […] in caso di attuali o future vacanze, a condizione che vengano assegnati in modo simile [a quello sopra indicato] tali monasteri non potranno d'ora in poi procedere all'elezione o alla postulazione degli abati o dei priori; quando si avrà una vacanza, il re […] dovrà procedere alla nomina e la persona così nominata a un monastero vacante avrà da noi o dai nostri successori l'investitura. E i priorati saranno similmente concessi a persone nominate dal re. Se, entro i sei mesi qui stipulati, il re presenterà a noi o ai nostri successori o alla Santa Sede un prete secolare o un regolare di altro ordine oppure una persona minore di ventitre anni o qualcuno in qualche modo non idoneo, tale persona sarà da noi rifiutata e non verrà investita della carica proposta. Entro altri tre mesi dalla data del rifiuto il re dovrà nominare un altro candidato provvisto delle qualifiche sopra menzionate. E la persona così nominata riceverà l'investitura del monastero vacante da noi, dai nostri successori o dalla Santa Sede. La carica di priore verrà conferita a candidati provvisti delle qualifiche acconce […].

Dato a Roma in una pubblica assemblea tenutasi nella basilica del Laterano, nell'anno del Signore 1516, il 14 di gennaio, il quarto del nostro pontificato […].

Perciò i nostri cari e bene amati consiglieri ora e in futuro membri dei nostri parlamenti e tutti i giudici del nostro regno… e tutti gli altri ufficiali e sudditi hanno l'ordine e l'incarico, nella misura in cui ciascuno di essi sarà interessato, a mantenere, rispettare, osservare strettamente tutte le sopra ricordate decisioni […].

Dato a Parigi, il 13 maggio, nell'anno del Signore 1517, il terzo del nostro regno.

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UpUltimo aggiornamento: 01/04/2006