Fonti
Antologia delle fonti altomedievali
a cura di Stefano Gasparri
e Fiorella Simoni
con la collaborazione di Luigi Andrea Berto
© 2000 – Stefano
Gasparri per “Reti Medievali”
5. L’ereditarietà dei comitati (A) Capitolare di Quierzy-sur-Oise, KK
2, cc. 9, 10 (877). (A) 9. Se sarà morto
un conte, il cui figlio sia con noi, nostro figlio, insieme con gli
altri nostri fedeli disponga di coloro che furono tra i più familiari
e più vicini al defunto, i quali insieme con i ministeriali della
stessa contea e col vescovo amministrino la contea fino quando ciò
sarà riferito a noi. Se invero [il defunto] avrà un figlio
piccolo, questo stesso insieme con i ministeriali della contea e il
vescovo, nella cui diocesi si trova, amministri la medesima contea,
finché non ce ne giunga notizia. Se invece non avrà figli,
nostro figlio, insieme con i rimanenti nostri fedeli, decida chi, insieme
con i ministeriali della stessa contea con il vescovo, debba amministrare
la stessa contea, finché non arriverà la nostra decisione.
E a causa di ciò nessuno si irriti se affideremo la medesima
contea a un altro, che a noi piaccia, piuttosto che a colui il quale
fino ad allora la amministrò. Ugualmente, dovrà essere
fatto anche dai nostri vassalli. E vogliamo ed espressamente ordiniamo
che tanto i vescovi, quanto gli abati e i conti, o anche gli altri nostri
fedeli cerchino di applicare le stesse regole nei confronti dei loro
uomini.
10. Se qualcuno dei nostri fedeli, dopo la nostra morte, […] vorrà rinunciare al mondo,
lasciando un figlio o un parente capace di servire lo stato, egli sia autorizzato a
trasmettergli i suoi honores […]. E se vorrà vivere tranquillamente sul suo
allodio, nessuno osi ostacolarlo in alcun modo né si esiga da lui null’altro che
l’impegno di difendere la patria.
Capitolare di Quierzy-sur-Oise, KK 2, cc. 9, 10 (877). Testo originale
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