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Fonti

Antologia delle fonti altomedievali

a cura di Stefano Gasparri
e Fiorella Simoni
con la collaborazione di Luigi Andrea Berto

© 2000 – Stefano Gasparri per “Reti Medievali”


IX
L’età carolingia / 3
Società, istituzioni, economia

5. L’ereditarietà dei comitati
(A) Capitolare di Quierzy-sur-Oise, KK 2, cc. 9, 10 (877).

Alla vigilia della partenza per l’Italia, dove andava a prendere quella corona imperiale che gli era stata assegnata da papa Giovanni VIII con il concorso dei Romani e dei grandi, laici ed ecclesiastici, del regno longobardo-italico – Carlo il Calvo emanò uno dei testi di legge più famosi della storia del diritto feudale e dell’intero medio evo: il Capitolare di Quierzy-sur-Oise (877). Come è stato giustamente notato, però questo capitolare non istituì (come troppo spesso si dice) l’ereditarietà dei benefici maggiori, cioè dei comitati. Esso si limitò a prendere atto, senza nemmeno ratificarlo fino in fondo, di uno stato di fatto che comportava un duplice stravolgimento: della nozione di carica pubblica e della natura del beneficio.

Nei decenni precedenti, diffondendosi sempre più l’uso di giuramenti prestati in cambio di un bene materiale, ossia i giuramenti di vassallaggio, i conti, vassalli dei re e degli imperatori carolingi, presero ad intendere come beneficio non solo le terre e i diritti connessi alla carica di conte, ma la carica stessa (e la circoscrizione territoriale ad essa collegata); con ciò determinando un cambiamento netto della sua natura. Contemporaneamente, la spinta ad intendere in senso ereditario i benefici in genere, e le cariche di conte in particolare, divenne sempre più forte. All’incrocio di queste due tendenze, lo stato si sarebbe trovato spogliato della sua capacità di gestire la funzione pubblica fondamentale, quella del conte, ormai nelle mani di un’aristocrazia ereditaria, dalle quali non poteva essere strappata se non a prezzo di conflitti sanguinosi del tutto fuori della portata delle forze, sempre più deboli, degli ultimi Carolingi. A Quierzy Carlo dovette tenere conto degli umori dei suoi seguaci, preoccupati di ciò che poteva accadere nel regno franco occidentale in loro assenza; per cui creò una sorta di comitati di gestione, che dovevano garantire, in caso di scomparsa di un conte, che nulla sarebbe stato fatto fino al ritorno del re e dell’esercito: in pratica prefigurando il diritto degli eredi (che magari erano in Italia con lui) a succedere al padre. Lo stesso dovevano fare i conti con i loro uomini. Nel discorso pronunciato in occasione dell’emanazione del capitolare, poi, Carlo fu ancora più chiaro, affermando esplicitamente il diritto ereditario delle famiglie comitali.


(A)9. Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur. Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum pravideat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si vero filium non habuerit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevidest, donec jussio nostra inde fiat. Et pro hoc nullus irascatur si eundem comitatum alteri, cui nobis placuerit, dederimus quam illi qui eum hactenus praevidit. Similiter et de vassallis nostris faciendum est. Et volumus atque expresse jubemus ut tam episcopi, quam abbates et comites, seu etiam ceteri fideles nostri, hominibus suis similiter conservare studeant.

10. Si aliquis ex fidelibus nostris, post obitum nostrum […] seculo renuntiare voluerit et filium vel totem propinquum habuerit, qui rei publicae prodesse valeat, suos honores […] ei valeat placitare. Et si in alode suo quiete vivere voluerit, nullus ei aliquod impedimentum facere praesumat, neque aliud aliquid ab eo requiratur, nisi solummodo ut ad patriae defensionem pergat.

Capitolare di Quierzy-sur Oise, KK 2, cc. 9-10 (877).

Traduzione in italiano

© 2000
Reti Medievali
UpUltimo aggiornamento: 01/09/05