Fonti
Antologia delle fonti altomedievali
a cura di Stefano Gasparri
e Fiorella Simoni
con la collaborazione di Luigi Andrea Berto
© 2000 – Stefano
Gasparri per “Reti Medievali”
5. L’ereditarietà dei comitati (A) Capitolare di Quierzy-sur-Oise, KK
2, cc. 9, 10 (877).
Alla vigilia della partenza per l’Italia, dove andava a prendere quella
corona imperiale che gli era stata assegnata da papa Giovanni VIII con
il concorso dei Romani e dei grandi, laici ed ecclesiastici, del regno
longobardo-italico – Carlo il Calvo emanò uno dei testi di legge
più famosi della storia del diritto feudale e dell’intero medio
evo: il Capitolare di Quierzy-sur-Oise (877). Come è stato giustamente
notato, però questo capitolare non istituì (come troppo
spesso si dice) l’ereditarietà dei benefici maggiori, cioè
dei comitati. Esso si limitò a prendere atto, senza nemmeno ratificarlo
fino in fondo, di uno stato di fatto che comportava un duplice stravolgimento:
della nozione di carica pubblica e della natura del beneficio.
Nei decenni precedenti, diffondendosi sempre più l’uso di giuramenti prestati in cambio
di un bene materiale, ossia i giuramenti di vassallaggio, i conti, vassalli dei re e degli
imperatori carolingi, presero ad intendere come beneficio non solo le terre e i diritti
connessi alla carica di conte, ma la carica stessa (e la circoscrizione territoriale ad
essa collegata); con ciò determinando un cambiamento netto della sua natura.
Contemporaneamente, la spinta ad intendere in senso ereditario i benefici in genere, e le
cariche di conte in particolare, divenne sempre più forte. All’incrocio di queste due
tendenze, lo stato si sarebbe trovato spogliato della sua capacità di gestire la funzione
pubblica fondamentale, quella del conte, ormai nelle mani di un’aristocrazia ereditaria,
dalle quali non poteva essere strappata se non a prezzo di conflitti sanguinosi del tutto
fuori della portata delle forze, sempre più deboli, degli ultimi Carolingi. A Quierzy
Carlo dovette tenere conto degli umori dei suoi seguaci, preoccupati di ciò che poteva
accadere nel regno franco occidentale in loro assenza; per cui creò una sorta di comitati
di gestione, che dovevano garantire, in caso di scomparsa di un conte, che nulla sarebbe
stato fatto fino al ritorno del re e dell’esercito: in pratica prefigurando il diritto
degli eredi (che magari erano in Italia con lui) a succedere al padre. Lo stesso dovevano
fare i conti con i loro uomini. Nel discorso pronunciato in occasione dell’emanazione del
capitolare, poi, Carlo fu ancora più chiaro, affermando esplicitamente il diritto
ereditario delle famiglie comitali.
(A)9. Si comes obierit, cujus
filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet
de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus
ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis
renuntietur. Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus
ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum
pravideat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si vero filium non habuerit,
filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet qui cum ministerialibus
ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevidest, donec jussio
nostra inde fiat. Et pro hoc nullus irascatur si eundem comitatum alteri,
cui nobis placuerit, dederimus quam illi qui eum hactenus praevidit.
Similiter et de vassallis nostris faciendum est. Et volumus atque expresse
jubemus ut tam episcopi, quam abbates et comites, seu etiam ceteri fideles
nostri, hominibus suis similiter conservare studeant.
10. Si aliquis ex fidelibus nostris, post obitum nostrum […] seculo renuntiare voluerit
et filium vel totem propinquum habuerit, qui rei publicae prodesse valeat, suos honores
[…] ei valeat placitare. Et si in alode suo quiete vivere voluerit, nullus ei aliquod
impedimentum facere praesumat, neque aliud aliquid ab eo requiratur, nisi solummodo ut ad
patriae defensionem pergat.
Capitolare di Quierzy-sur Oise, KK 2, cc. 9-10 (877). Traduzione in
italiano
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