Fonti
Antologia delle fonti altomedievali
a cura di Stefano Gasparri
e Fiorella Simoni
con la collaborazione di Luigi Andrea Berto
© 2000 – Stefano
Gasparri per “Reti Medievali”
2. L’Imperatore e il Papa (A) Alcuino, Lettere,
EE 4, 93 (796). (B) Costituzione
romana, KK 1, cc. 4-9 (824). (C) Adriano II, Lettere,
EE 6, 21 (870). (A) Questo è il nostro
[compito]: con l’aiuto della divina pietà dobbiamo difendere
ovunque la santa Chiesa dì Cristo; all’esterno con le armi
dagli assalti dei pagani e le devastazioni degli infedeli, all’interno
dobbiamo rafforzarla con la diffusione della conoscenza della fede cattolica.
Il vostro è, beatissimo padre: aiutare il nostro esercito, tenendo
levate, come Mosè, le braccia, sì che, con la vostra intercessione,
il popolo cristiano, guidato da lui, riporti sempre e ovunque la vittoria
contro i nemici e il nome del nostro signore Gesù Cristo sia
glorificato in tutto il mondo.
Alcuino, Lettere, EE 4, 93 (796).
Testo originale (B) 4. Vogliamo che i missi,
che sono nominati dalla parte del signore apostolico e nostra, siano
in grado di riferirci annualmente come ciascun duca e giudice eserciti
la giustizia nei confronti del popolo e in che modo osservi la nostra
disposizione. I quali missi, stabiliamo, diano notizia al signore
apostolico di tutti i clamori che siano stati scoperti per la negligenza
dei duchi e dei giudici, ed egli ne scelga uno solo dei due affinché:
o subito grazie a quei missi queste difficoltà vengano
punite, o, altrimenti, ci sia reso noto attraverso un nostro missus,
affinché tramite i nostri missi diretti vengano di nuovo
da noi punite.
5. Vogliamo che tutto il popolo di Roma sia interrogato, circa sotto
quale legge voglia vivere, affinché vivano sotto quella per la
quale si siano pronunciati voler vivere; e sia a loro intimato, poiché
ognuno lo sappia, tanto i duchi quanto i giudici e tutto il popolo restante,
che se abbiano agito in violazione di quella legge, saranno soggetti
per ordine del pontefice e nostro a quella legge per cui si sono pronunciati.
6. Riguardo ai beni delle chiese ingiustamente occupati con un pretesto
come se si fosse ricevuto il permesso dal pontefice, circa quelli che
non sono ancora stati restituiti e tuttavia furono occupati ingiustamente
dall’autorità dei pontefici, vogliamo che tramite i nostri
missi [questo fatto] venga punito.
7. Proibiamo che vengano commessi ulteriori saccheggi dentro i nostri
confini, e ordiniamo che vengano puniti quelli che sono stati commessi,
secondo la legge, da qualsiasi delle due parti. Ugualmente vogliamo,
che tutte le altre ingiustizie da qualsiasi delle due parti [commesse]
siano punite.
8. Piacque a noi, che tutti i giudici oppure quelli che devono presiedere
ad ogni cosa, per mezzo dei quali in questa città di Roma la
potestà giudiziale deve essere esercitata, vengano alla nostra
presenza; poiché vogliamo sapere il numero e i loro nomi e ammonirli
riguardo la carica a loro affidata.
9. Recentemente si è ammonito, che ogni uomo, come desideri avere
la grazia di Dio e la nostra, così dimostri obbedienza e rispetto
in tutte le cose a questo pontefice.
Prometto io per Dio onnipotente, per questi quattro sacri Vangeli,
per questa croce di nostro Signore Gesù Cristo e per il corpo
del beatissimo Pietro principe degli apostoli, che da questo giorno
in avanti sarò fedele ai nostri signori imperatori Ludovico e
Lotario in [tutti] i giorni della mia vita, secondo le forze e le mie
facoltà, senza inganno e cattiva volontà, con intatta
fede come a mia volta promisi al signore apostolico; e che non consentirò
che vi sia in questa sede romana altra elezione del pontefice se non
secondo i canoni e con giustizia, per quanto potranno le forze e le
mie facoltà; e colui che sia stato eletto con il mio accordo
non venga consacrato pontefice, prima che assuma tale sacramento in
presenza del missus del signore imperatore e del popolo con
il giuramento, come il signore papa Eugenio ha fatto di propria iniziativa
in adempimento di ogni cosa per iscritto.
Costituzione romana, KK 1, cc. 4-9 (824).
Testo originale (C) Forse che vi è sfuggito
dalla memoria che noi abbiamo discusso, rafforzato e tenuti fino ad
oggi custoditi nel nostro archivio i vostri giuramenti e quelli dei
vostri [uomini]? Se a te queste cose non bastano, allora per aumentare
maggiormente il biasimo nei tuoi confronti abbiamo raccolto per te delle
sentenze particolari e, affinchè tu faccia ritorno al tuo cuore,
cominciamo da delle dichiarazioni [uscite] dalla tua bocca. Quando fosti
vinto dai figli di tuo fratello Ludovico e perdesti il regno, non è
forse vero che mandasti alla sede apostolica la lettera che abbiamo
tra le mani, nella quale, tra le altre cose, ti confessasti dicendo:
“Dopo la battaglia di Fontenoy ci riunemmo insieme con i nostri
fratelli e, fatta la divisione dei regni, facemmo pace e giurammo che
nessuno di noi avrebbe oltrepassato i confini del regno altrui. Ora,
invece, rotti i giuramenti, invaso e sottrattomi il regno, che il vostro
apostolato abbia pietà di me, affinchè non sia bestemmiato
il nome di Cristo tra le genti, non lasci senza vendetta questo misfatto”.
Ecco come non ti conveniva assolutamente desiderare cose altrui; ecco
ti si è dimostrato che dei giuramenti fatti pubblicamente furono
disprezzati. Infine si è mostrato […] che non dobbiamo
lasciarti impunito.
Adriano II, Lettere, EE 6, 21 (870). Testo originale
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