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Fonti

Antologia delle fonti altomedievali

a cura di Stefano Gasparri
e Fiorella Simoni
con la collaborazione di Luigi Andrea Berto

© 2000 – Stefano Gasparri per “Reti Medievali”


VIII
L’età carolingia / 2
Ideologia e cultura

2. L’Imperatore e il Papa
(A) Alcuino, Lettere, EE 4, 93 (796).
(B) Costituzione romana, KK 1, cc. 4-9 (824).
(C) Adriano II, Lettere, EE 6, 21 (870).

(A) Questo è il nostro [compito]: con l’aiuto della divina pietà dobbiamo difendere ovunque la santa Chiesa dì Cristo; all’esterno con le armi dagli assalti dei pagani e le devastazioni degli infedeli, all’interno dobbiamo rafforzarla con la diffusione della conoscenza della fede cattolica. Il vostro è, beatissimo padre: aiutare il nostro esercito, tenendo levate, come Mosè, le braccia, sì che, con la vostra intercessione, il popolo cristiano, guidato da lui, riporti sempre e ovunque la vittoria contro i nemici e il nome del nostro signore Gesù Cristo sia glorificato in tutto il mondo.

Alcuino, Lettere, EE 4, 93 (796).

Testo originale


(B) 4. Vogliamo che i missi, che sono nominati dalla parte del signore apostolico e nostra, siano in grado di riferirci annualmente come ciascun duca e giudice eserciti la giustizia nei confronti del popolo e in che modo osservi la nostra disposizione. I quali missi, stabiliamo, diano notizia al signore apostolico di tutti i clamori che siano stati scoperti per la negligenza dei duchi e dei giudici, ed egli ne scelga uno solo dei due affinché: o subito grazie a quei missi queste difficoltà vengano punite, o, altrimenti, ci sia reso noto attraverso un nostro missus, affinché tramite i nostri missi diretti vengano di nuovo da noi punite.

5. Vogliamo che tutto il popolo di Roma sia interrogato, circa sotto quale legge voglia vivere, affinché vivano sotto quella per la quale si siano pronunciati voler vivere; e sia a loro intimato, poiché ognuno lo sappia, tanto i duchi quanto i giudici e tutto il popolo restante, che se abbiano agito in violazione di quella legge, saranno soggetti per ordine del pontefice e nostro a quella legge per cui si sono pronunciati.

6. Riguardo ai beni delle chiese ingiustamente occupati con un pretesto come se si fosse ricevuto il permesso dal pontefice, circa quelli che non sono ancora stati restituiti e tuttavia furono occupati ingiustamente dall’autorità dei pontefici, vogliamo che tramite i nostri missi [questo fatto] venga punito.

7. Proibiamo che vengano commessi ulteriori saccheggi dentro i nostri confini, e ordiniamo che vengano puniti quelli che sono stati commessi, secondo la legge, da qualsiasi delle due parti. Ugualmente vogliamo, che tutte le altre ingiustizie da qualsiasi delle due parti [commesse] siano punite.

8. Piacque a noi, che tutti i giudici oppure quelli che devono presiedere ad ogni cosa, per mezzo dei quali in questa città di Roma la potestà giudiziale deve essere esercitata, vengano alla nostra presenza; poiché vogliamo sapere il numero e i loro nomi e ammonirli riguardo la carica a loro affidata.

9. Recentemente si è ammonito, che ogni uomo, come desideri avere la grazia di Dio e la nostra, così dimostri obbedienza e rispetto in tutte le cose a questo pontefice.

Prometto io per Dio onnipotente, per questi quattro sacri Vangeli, per questa croce di nostro Signore Gesù Cristo e per il corpo del beatissimo Pietro principe degli apostoli, che da questo giorno in avanti sarò fedele ai nostri signori imperatori Ludovico e Lotario in [tutti] i giorni della mia vita, secondo le forze e le mie facoltà, senza inganno e cattiva volontà, con intatta fede come a mia volta promisi al signore apostolico; e che non consentirò che vi sia in questa sede romana altra elezione del pontefice se non secondo i canoni e con giustizia, per quanto potranno le forze e le mie facoltà; e colui che sia stato eletto con il mio accordo non venga consacrato pontefice, prima che assuma tale sacramento in presenza del missus del signore imperatore e del popolo con il giuramento, come il signore papa Eugenio ha fatto di propria iniziativa in adempimento di ogni cosa per iscritto.

Costituzione romana, KK 1, cc. 4-9 (824).

Testo originale


(C) Forse che vi è sfuggito dalla memoria che noi abbiamo discusso, rafforzato e tenuti fino ad oggi custoditi nel nostro archivio i vostri giuramenti e quelli dei vostri [uomini]? Se a te queste cose non bastano, allora per aumentare maggiormente il biasimo nei tuoi confronti abbiamo raccolto per te delle sentenze particolari e, affinchè tu faccia ritorno al tuo cuore, cominciamo da delle dichiarazioni [uscite] dalla tua bocca. Quando fosti vinto dai figli di tuo fratello Ludovico e perdesti il regno, non è forse vero che mandasti alla sede apostolica la lettera che abbiamo tra le mani, nella quale, tra le altre cose, ti confessasti dicendo: “Dopo la battaglia di Fontenoy ci riunemmo insieme con i nostri fratelli e, fatta la divisione dei regni, facemmo pace e giurammo che nessuno di noi avrebbe oltrepassato i confini del regno altrui. Ora, invece, rotti i giuramenti, invaso e sottrattomi il regno, che il vostro apostolato abbia pietà di me, affinchè non sia bestemmiato il nome di Cristo tra le genti, non lasci senza vendetta questo misfatto”. Ecco come non ti conveniva assolutamente desiderare cose altrui; ecco ti si è dimostrato che dei giuramenti fatti pubblicamente furono disprezzati. Infine si è mostrato […] che non dobbiamo lasciarti impunito.

Adriano II, Lettere, EE 6, 21 (870).

Testo originale

© 2000
Reti Medievali
UpUltimo aggiornamento: 01/09/05