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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > I, 7

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione I – La popolazione

7. L'incremento demografico dell'XI secolo

Abbiamo visto in precedenza (doc. 5) come nel 1055 i cittadini di Mantova avessero ottenuto privilegi imperiali per i beni comuni: sul finire del secolo (1090) anche i Canossa riconfermano le concessioni dell'imperatore con un diploma che ricalca nel formulario quello precedente, ma tiene conto, al tempo stesso, della mutata situazione della città: compare infatti qui per la prima volta un preciso riferimento ai cittadini abitanti nel suburbio, accresciuto da nuove immigrazioni, e si prevedono ulteriori incrementi.

Fonte: V. COLORNI, Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero, I: Periodo comitale e periodo comunale (800-1274), Milano, Giuffrè, 1959, doc. 3, pp. 135-36 (parziale).


In nome della santa e individuale Trinità. Guelfo per grazia di Dio duca e marchese e Matilde […]. È degno della nostra autorità accogliere le giuste richieste e arricchire i nostri fedeli di privilegi e onori in tutto e per tutto. […]

I nostri fedeli cittadini di Mantova sono venuti alla nostra demenza chiedendoci di liberare dalle oppressioni i loro altri concittadini e tutti gli arimanni, pregandoci di restituire loro i beni comuni della città sottratti dai nostri predecessori. E noi per la loro memorabile fedeltà e per il loro servizio, acconsentendo alle loro giuste preghiere, stabiliamo e confermiamo che […] né noi né i nostri eredi né alcuna persona piccola o grande del nostro dominio presuma di inquietare, molestare, privare i predetti cittadini che abitano nella città di Mantova o nel suburbio o che in seguito vi abiteranno, nelle loro persone, nei servi e nelle serve, nei liberi uomini che risiedono sulla loro terra […] né alcuno del nostro dominio osi voler essere ospitato senza essere richiesto in casa di qualcuno nella città o nel suburbio in casa di qualche milite o di entrare nei magazzini.

Inoltre restituiamo tutti i beni comuni concessi ai loro predecessori per precetto imperiale, cioè Sacca, Septingenti, Carpaneta e ogni possesso in Armanorio, sicché sia lecito loro far pascolare, tagliar legna, cacciare; e restituiamo ogni diritto che i loro antenati in tali beni avevano. Stabiliamo anche che sia lecito a tutti i cittadini e agli abitanti del suburbio di andare sicuri e ritornare, sia per acqua sia per terra ovunque vorranno senza pagare né diritti di ripaggio né tasse di mercato. E infine confermiamo che godranno delle giuste e buone consuetudini che gode ogni città della Longobardia.

Chiunque di noi soprascritti duca Guelfo e contessa Matilde o dei nostri eredi o qualunque persona grande o piccola del nostro dominio sarà violatore di questa concessione e restituzione pagherà cento lire d'oro ai soprascritta cittadini e suburbani e ai loro eredi, cosicché la metà di tale somma sia spesa nell'indennizzo del danneggiato e dopo che la multa è stata pagata questa concessione e conferma rimanga stabile. […]

Io duca Guelfo scrissi.

Io Matilde per grazia di Dio se così è sottoscrissi.

Dato il 27 giugno dell'anno dell'incarnazione del Signore 1090, dodicesima indizione, fatto in Mantova.

© 2000
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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005