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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > IV, 41

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione IV – La struttura politico-sociale

41. L'estimo del comune di Pisa nel 1162

La piena affermazione dell'ente comunale in città significò anche sviluppo dell'organizzazione finanziaria e fiscale in grado di consentire al governo una disponibilità economica tale da far fronte alle spese ordinarie e straordinarie incontrate nel corso delle proprie iniziative politico-amministrative. Dopo secoli di desuetudine tornò così a essere applicata l'imposta fondiaria diretta, seppure in modo straordinario. Pisa, che rappresenta uno degli esempi più precoci fra quelli conosciuti, fino dal «Breve» consolare del 1162 stabilisce un sistema di registrazione della valutazione, o estimo, del patrimonio dei cittadini, sulla cui base applicare l'aliquota di imposizione al momento della «colletta» – altrove detta «fodro» o «taglia» (doc. 35) —, cioè della raccolta delle contribuzioni effettuata in caso di necessità economiche del comune.

Fonte: BONAINI, Statuti inediti della città di Pisa cit., pp. 4-5.


Prima dell'inizio del prossimo febbraio eleggerò senza frode cinque uomini per ogni porta della città di Pisa, o a seconda della quantità degli abitanti per porta, e li farò giurare che prima dell'inizio di marzo prossimo redigano per scritto, o facciano redigere, i nomi tanto dei maschi che delle femmine che abitano all'interno delle porte della città di Pisa e che saranno stati ritenuti dalla maggioranza degli eletti per porte tali da essere sottoposti alla tassazione. Questo elenco entro un mese sia poi consegnato a me o a uno dei miei colleghi consoli; dopo la presentazione degli elenchi, dal 1° marzo per i tre mesi successivi farò giurare a coloro che saranno in quel momento presenti a Pisa in età tale da consentire il giuramento, che entro un mese dal giuramento presentino per iscritto ai consoli la quantità dei loro beni mobili e immobili, dei feudi e dei livelli, e l'ubicazione dei medesimi, fatta eccezione per servi e serve, corredi, cavalli, armi e generi alimentari: se qualcuno non avrà giurato, i suoi beni sopra indicati [saranno valutati] il doppio o più; i beni degli assenti e di coloro che, come si è detto prima, non possono giurare perché minori di età, saranno affidati alla valutazione degli estimatori [comunali] affinché li valutino e li presentino ai consoli, come stabilito.

Farò poi giurare entro un mese ai predetti [incaricati], o ad altri, che nei due mesi successivi al giuramento valutino i beni che sono stati consegnati, li suddividano in quattro parti e infine presentino ai consoli valutazioni e divisioni entro gli stessi mesi come è stato detto; si impegnino tuttavia a essere concordi con la maggioranza nel fare tale valutazione e divisione. Osserverò senza frode quanto è stabilito a riguardo dei giuramenti, della presentazione, della valutazione e della divisione e tutto ciò resterà fisso, salvo volere contrario della maggioranza dei senatori presenti in consiglio.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005