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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > IV, 8

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione IV – La struttura politico-sociale

8. Privilegi direttamente concessi ai cittadini: Cremona

La vivacità dei Cremonesi era già emersa alla metà del IX secolo in occasione della lite che ebbero con il proprio vescovo a proposito dei traffici commerciali (cfr. Seconda sez., doc. 9). Nel secolo successivo la comunità è ulteriormente maturata e nel 996 i cittadini riescono a ottenere da Ottone III un diploma che addirittura trasferisce loro – a «tutti i cittadini cremonesi liberi, ricchi e poveri» – il godimento dei diritti pubblici e concede l'immunità tradizionalmente ottenuta dai vescovi. Ciò naturalmente provocò la reazione del vescovo di Cremona e, due mesi dopo la concessione, lo stesso imperatore revocava tutte le concessioni fatte ai cittadini, restituendole al legittimo beneficiato. In ogni caso la prima concessione è quanto mai illuminante sul livello organizzativo raggiunto dalla città sul finire del X secolo.

Fonte: MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, II, doc. 198, pp. 606-7 (trad. it. in FASOLI – BOCCHI [a cura di], La città medievale italiana cit., pp. 131-32).


In nome della santa e individua Trinità, Ottone, per grazia di Dio augusto imperatore dei Romani… Prendiamo sotto la nostra protezione tutti i cittadini cremonesi liberi, ricchi e poveri… affinché vivano in pace liberi e sicuri nella loro città, protetti e difesi dovunque vadano e godano l'uso delle acque, i pascoli e le selve, dal Capo d'Adda fino a Vulpariolo, da una parte e dall'altra del Po e godano e possiedano senza contraddizione da parte di nessuno tutto ciò che è di pertinenza dello Stato, e per rimedio dell'anima nostra ordiniamo che dovunque essi vadano a svolgere i loro commerci per terra e per acqua e dovunque vogliano sostare, nessuno li disturbi. Perciò ordiniamo con la nostra imperiale potestà che nessun duca, arcivescovo, vescovo, marchese, conte, visconte, gastaldo, sculdascio, decano o qualsiasi altra persona del nostro regno, grande o piccola, presuma di inquietare e spogliare i sopraddetti cittadini cremonesi liberi, ricchi e poveri, di tutte le cose sopraddette e di tutte le loro cose acquisite o acquirende, senza un legale giudizio, ma sia lecito agli stessi cremonesi restare sotto la protezione nostra e dei nostri successori e vivere quieti, sicuri e pacifici e fare tutto ciò che ad essi sembrerà giusto, senza che nessuno li contrasti o li molesti. Se qualcuno oserà infrangere temerariamente questo nostro precetto, sappia che pagherà mille libbre di oro puro, metà alla camera nostra e metà ai predetti uomini di Cremona…

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005