Logo di Reti Medievali 

Didattica

spaceleftMappaCalendarioDidatticaE-BookMemoriaOpen ArchiveRepertorioRivistaspaceright

Didattica > Fonti > Le campagne nell’età comunale > IV, 14

Fonti

Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI – metà sec. XIV)

a cura di Paolo Cammarosano

© 1974-2005 – Paolo Cammarosano


Sezione IV – Proprietari e contadini nei secoli XIII e XIV

14. Prestiti su pegno fondiario e prestiti in natura negli Statuti di Brescia

Della più antica legislazione statutaria di Brescia si conservano una redazione duecentesca e una successiva sistemazione, compilata nel 1313 a opera di dieci “correttori”: ambedue furono pubblicate da F. ODORICI, Statuti bresciani del secolo XIII e Statuti di Brescia dell’anno MCCCXIII, in Historiae patriae monumenta, XVI/2 cit., rispettivamente coll. 1584/95-274 e 1585-1876. Dal terzo libro della redazione del 1313 riportiamo il capitolo 93 (col. 1745), che limita la facoltà dei creditori di percepire il reddito dei fondi ricevuti in pegno, i capitoli 177-178 (coll. 1765-1766), dove si attribuiscono determinati valori monetari ai grani che i creditori percepivano dai fondi tenuti in pegno, e i capitoli 179 e 181 (col. 1766), che disciplinano in maniera analoga i debiti di grani e di olio: la fissazione di tali criteri fu resa urgente dalla carestia, ricordata nel capitolo 179, il quale risale all’anno 1277 ed è ripreso dalla redazione statutaria duecentesca (ed. cit., col. 1584/249).


93. (I correttori) stabiliscono che tutti coloro i quali d’ora in avanti terranno in pegno terre o altre cose potranno trattenerne i frutti in misura non superiore ai 2 soldi imperiali per lira l’anno.


177. Stabiliscono inoltre che si debbano osservare per i grani le valutazioni seguenti (riproduciamo in una tabella i valori indicati nella rubrica: essi sono espressi in soldi imperiali e sono riferiti, per tutti i grani, alla misura di uno staio).

Anno Frumento Segala e miglio Spelta e mèliga
1266 40 3 16
1267 40 3 16
1268 40 32 20
1269 3 28 12
1270 5 40 2
1271 4,5 40 2
1272 8 5 3
1273 6 4 2
1274 40 32 20
1275 4 40 16

178. I correttori aggiungono e stabiliscono che il capitolo precedente, con tutto ciò che in esso si contiene, deve essere applicato, osservato e fatto valere solo per quanto riguarda le cessioni in pegno e i relativi contratti 1, perché si sappia quale valore attribuire ai grani percepiti e avuti negli anni suddetti in base a simili contratti 2.

179. I correttori stabiliscono e ordinano inoltre che nessuna persona obbligata per contratto o in altro modo a dare a terzi dei grani, nel periodo anteriore alla festività di S. Pietro di giugno (29 giugno) ultima scorsa e specialmente nel periodo della scorsa carestia, sia tenuta a pagare più di 40 soldi imperiali per ogni soma di frumento, più di 30 soldi imperiali per la segala, più di 26 soldi imperiali per il miglio, più di 18 soldi imperiali per 1a mèliga – si intende sempre: per una soma 3 – e lo stesso per la spelta. Ma quanti sono debitori di grani, per il periodo indicato, a titolo di affitto o di canone, sono tenuti al pagamento di quanto devono dal tempo della mora secondo una giusta valutazione 4. Fatto nell’anno millesimo duecentesimo settantesimo settimo.


181. I correttori stabiliscono inoltre che l’olio venga valutato, per il passato, 40 soldi imperiali al moggio e non di più, ove sia dovuto ad altri per contratto. Ma questo statuto non deve applicarsi per l’olio che sia dovuto a titolo di affitto o di canone.

© 2000
Reti Medievali
UpUltimo aggiornamento: 17/01/05