Fonti
Antologia delle fonti altomedievali
a cura di Stefano Gasparri
e Fiorella Simoni
con la collaborazione di Luigi Andrea Berto
© 2000 – Stefano Gasparri per “Reti Medievali”
4. Il ruolo della chiesa (A) Capitolare generale
dei missi dominici, KK 1, cc. 1-5, 13 (802). (B) Capitolare di Héristal,
KK 1, c. 7 (779). (C) Concilio di Francoforte,
KK 1, c. 25 (794 ). (A) 1. Sull’invio della
legazione da parte del signore imperatore. Il serenissimo e cristianissimo
signore imperatore Carlo ha scelto tra i suoi ottimati, uomini molto
prudenti e saggi, sia arcivescovi che semplici vescovi, venerabili abati
e laici devoti, e li ha mandati in tutto il suo regno, e per mezzo loro
ha fatto sì che si possa vivere secondo la retta legge, contenuta
in tutti i seguenti articoli. Inoltre, laddove nella legge attuale sia
stato stabilito qualcosa di non perfettamente retto e giusto, ha ordinato
che con diligenza ed attenzione se ne informino e glielo comunichino:
egli stesso infatti, se Dio lo concede, desidera migliorarla. Nessuno
osi opporsi con l’abilità o l’astuzia alla legge
scritta come molti fanno, né far violenza alle chiese di Dio,
ai poveri, alle vedove, ai minori né ad alcun cristiano. Ma tutti
vivano in assoluta conformità ai precetti divini, secondo giustizia,
e si esorti ciascuno a restare con tutta l’anima fedele ai suoi
impegni o alla sua professione; i canonici osservino rigorosamente le
regole della vita canonica, astenendosi dagli affari e dai turpi guadagni,
le religiose facciano vita rigorosamente ritirata, i laici e i secolari
usino con rettitudine delle loro leggi, senza frode o malizia, e tutti
vivano in perfetta pace e carità reciproca. Che gli stessi messi
si informino se da qualche parte c’è chi si lamenta per
una ingiustizia subita da altri, con la stessa diligenza con cui desiderano
conservarsi il favore di Dio onnipotente e non mancare alla promessa
di fedeltà; in modo che dappertutto e nei confronti di tutti,
delle sante chiese di Dio come dei poveri, dei minori e delle vedove
e di tutto il popolo, dimostrino di osservare la legge e la giustizia
nella sua integrità, secondo la volontà e il timor di
Dio. Se poi vi fossero situazioni che essi stessi, con la collaborazione
dei conti provinciali, non riuscissero a sanare e a ricondurre alla
giustizia, ne riferiscano al loro tribunale senza alcuna ambiguità,
con relazioni scritte; e nessuno si opponga alla retta via della giustizia
né cedendo all’adulazione o alla corruzione, né
per difendere un parente o per timore dei potenti.
2. Sulla promessa di fedeltà al signore imperatore. Ha prescritto
che ogni uomo in tutto il suo regno, sia ecclesiastico che laico, ciascuno
secondo l’impegno che si è assunto, che già prima
abbia giurato fedeltà nel nome del re, ora rinnovi lo stesso
giuramento nel nome dell’imperatore; coloro che non hanno ancora
prestato giuramento, similmente lo facciano tutti a partire dal dodicesimo
anno d’età. E a tutti sia comunicato pubblicamente, in
maniera che ognuno possa comprendere, quanti e quanto grandi siano gli
obblighi compresi in questo giuramento; non si tratta soltanto, come
molti fino ad ora hanno creduto, di essere fedeli al signore imperatore
finché è in vita, di non chiamare alcun nemico nel suo
regno per fargli guerra, di non appoggiare o tacere l’infedeltà
altrui, ma bisogna che tutti sappiano che questo sacramento comprende
in sé i seguenti impegni.
3. Primo, che ciascuno si sforzi di conservare la propria persona, secondo
i precetti divini e con impegno solenne, integralmente al sacro servizio
di Dio, proporzionalmente al suo intelletto e alla sua forza, giacché
il signore imperatore non può personalmente esercitare su tutti
singolarmente il suo controllo disciplinare.
4. Secondo, che nessuno osi mettere in discussione, portar via o nascondere,
con lo spergiuro o con qualche altro espediente o frode, cedendo all’adulazione
o nella speranza di una ricompensa, un servo del signore imperatore,
né mettere in discussione un confine, il possesso di una terra
e null’altro che sia compreso nelle proprietà di giurisdizione
regale e che nessuno osi nascondere o sottrarre, con lo spergiuro o
con altri espedienti, i fiscali fuggitivi che ingiustamente e con la
frode si dicono liberi.
5. Che nessuno osi ingannare, rapinare, fare torti d’altro genere
alle sante chiese di Dio, alle vedove, agli orfani, ai pellegrini; perché
lo stesso signore imperatore, dopo Dio e i suoi santi, si è costituito
loro protettore e difensore.
13. I vescovi, gli abati e le badesse scelgano avvocati, visdomini
e centenari, che conoscano la legge, amino la giustizia e siano pacifici
e mansueti, in modo che per mezzo loro la santa Chiesa di Dio accresca
le sue sostanze e il suo prestigio; perché non vogliamo assolutamente
che vi siano nei monasteri preposti o avvocati nocivi e avidi, dai quali
non ci può venire che oltraggio e danno. Ma siano tali quali
il diritto canonico e la regola ordina che essi siano ossequienti alla
volontà divina, sempre pronti a far giustizia a tutti, pienamente
osservanti della legge senza frodarla con l’astuzia, e amministrino
equamente la giustizia nei confronti di tutti; che i preposti siano
quali la santa regola ordina essi siano.
Capitolare generale dei missi dominici, KK 1, cc.
1-5, 13 (802).
Testo originale (B) Per quanto riguarda le
decime, ciascuno dia la sua decima, e ne sia dispensato soltanto per
ordine e per decisione del vescovo nella cui diocesi risiede.
Capitolare di Héristal, KK 1, c. 7 (779).
Testo originale (C) Che tutti coloro i quali
sono debitori per un beneficio [ricavato] sui beni della chiesa donino,
senza eccezione, le decime e le none ovvero i censi, secondo i primi
capitoli [emanati] dal signor re, e ogni uomo dia dalla sua proprietà
la legittima decima alla chiesa.
Concilio di Francoforte, KK 1, c. 25 (794 ), Testo originale
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