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Didattica

Fonti

Antologia delle fonti altomedievali

a cura di Stefano Gasparri
e Fiorella Simoni
con la collaborazione di Luigi Andrea Berto

© 2000 – Stefano Gasparri per “Reti Medievali”


V
I regni romano-germanici / 2
L’Italia longobarda

7. La monarchia cattolica
(A) Leggi longobarde, prologo di Liutprando, anno 1 (713).
(B) Leggi longobarde, Astolfo, cc. 2-3 (750).

(A) Le leggi, che un principe cristiano e cattolico ha deciso di stabilire e valutare con saggezza non le ha concepite nell’animo, ponderate nella mente e rese proficuamente compiute con le opere per la propria previdenza, ma per volontà e ispirazione di Dio, perchè il cuore del re è nelle mani di Dio, come attesta il saggissimo Salamone che dice: “Come lo scorrere dell’acqua, così il cuore del re è nelle mani di Dio: se le trattiene tutte le cose si seccano, ma se per la sua clemenza le lascia andare, tutte le cose sono irrigate e si colmano di dolcezza”. Certamente anche Giacomo, apostolo del Signore, lo ha dichiarato nella sua lettera, dicendo: “ogni ottimo regalo e ogni dono perfetto vengono dall’alto, discendendo dal Padre della luce”. […] Noi, seguendo la norma di [Rotari], ispirati, come crediamo, dalla volontà divina, abbiamo analogamente provveduto a togliere ed aggiungere quelle cose che ci sono parse conformi alla legge di Dio, come abbiamo ordinato di scrivere in questa pagina. Per questo io, Liutprando, in nome di Dio, eccellentissimo cristiano re dei Longobardi, nel primo anno del mio regno con la protezione di Dio, nel giorno precedente le calende di marzo, nell’undicesima indizione, assieme a tutti i giudici, sia delle parti dell’Austria e della Neustria sia anche dei territori della Tuscia, e con tutti gli altri Longobardi miei fedeli, alla presenza di tutto il mio popolo, queste cose con consiglio comune ci sono parse e piaciute sante e conformi al timore ed all’amore di Dio.

Leggi longobarde, prologo di Liutprando, anno 1 (713).

Testo originale


(B) 2. Circa quegli uomini che possono avere una corazza e pure non ce l’hanno affatto, o quegli uomini minori che possono avere cavallo, scudo e lancia e pure non li hanno affatto, oppure quegli uomini che non possono avere, né hanno, di che mettere assieme, [stabiliamo] che debbano avere scudo e faretra. Resta fermo che quell’uomo che ha sette case massaricie abbia la sua corazza con il restante equipaggiamento e debba avere anche cavalli; e se ne ha di più, per questo numero deve avere i cavalli ed il restante armamento. Piace inoltre che quegli uomini che non hanno case massaricie ed hanno 40 iugeri di terra abbiano cavallo, scudo e lancia; così inoltre piace al principe circa gli uomini minori, che, se possono avere lo scudo, abbiano la faretra con le frecce e l’arco.

3. Inoltre, circa quegli uomini che sono mercanti e che non hanno bestiame, quelli che sono maggiori e potenti abbiano corazza e cavalli, scudo e lancia; quelli che vengono dopo abbiano cavalli, scudo e lancia; quelli che sono minori abbiano faretre con frecce ed arco.

Leggi longobarde, Astolfo, cc. 2-3 (750).

Testo originale

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Ultimo aggiornamento: 01/09/05