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Didattica

Fonti

Antologia delle fonti bassomedievali

a cura di Stefano Gasparri,
Andrea Di Salvo e Fiorella Simoni

© 2002 – Stefano Gasparri per “Reti Medievali”


IX
Gli strumenti della crescita / 2
Economia e società (I-XIII secolo)

3. Le tecniche del commercio
(A) Lettera di Cambio (1235).
(B) Codice diplomatico della repubblica di Genova, FSI 77/1, 96 (1139).
(C) Morozzo della Rocca-Lombardo, Documenti del commercio veneziano, RC 29, 741 (1241).
(D) Concilio di Lione, cc. 26-27 (1274).
(E) Il Cartolario di Oberto Scriba da Mercato, 316 (1186).

Uno dei settori della vita economica dove maggiori furono le innovazioni tecniche e i cambiamenti strutturali fu, insieme con quello artigiano, quello commerciale. Alla base di questa crescita vi furono i miglioramenti delle tecniche del trasporto, della percorribilità di strade e vie commerciali – da quelle terrestri che collegavano città produttrici e fiere, a quelle marittime, essenziali per coprire specialmente le lunghe distanze del commercio internazionale. Altri elementi che contribuirono alla crescita furono il sostegno e la protezione accordata dai poteri pubblici ai mercanti e alle loro merci, con interventi ben presto inquadrati in una vera legislazione commerciale, e una capacità nuova di utilizzare i capitali a scopi produttivi, con il progressivo affinarsi delle tecniche commerciali e finanziarie.
Tipico di questa nuova situazione è il ricorso alla commenda (C): un accordo che permetteva a chiunque di investire il proprio capitale nel commercio, prevalentemente in quello di mare, partecipando in misura proporzionale agli utili senza però partecipare fisicamente all'impresa, e che permetteva al tempo stesso al mercante cui si affidava il proprio denaro di allargare il raggio e il tenore dei suoi affari. Fu questa, prima della compagnia che si affermerà con il Trecento, la forma preferita e più diffusa nel XIII secolo di investimento, a fianco del prestito a interesse, o a usura, coinvolto in una condanna più volte ribadita, almeno in linea di principio, da parte della Chiesa (D); una condanna che coinvolse in buona parte la figura stessa del mercante.
Prende via via sempre più piede un'economia monetaria vivace, che sarà alla base del nuovo sistema degli scambi. Ne sono protagonisti la banca (E), la lettera di cambio (A), ossia uno strumento per trasferire denaro da una piazza all'altra, e la comparsa di nuovi tipi di moneta, multipli reali e non più solo di conto del denaro; anche se, assieme al ricorso sempre più frequente alla moneta, si afferma il problema del deterioramento del suo valore intrinseco o della sua falsificazione (B).


(A) 19 giugno Provins. Francesco Gallitrani di Pistoia dichiara per la sua società commerciale a Diotaiuti Ranieri di Ambrogio di Firenze, che stipula per sé e i suoi sette soci, che deve 153 lire e 15 soldi, di provisini [1] forti di Francia, che egli ha ricevuto in prestito per la sua società, e impegna sé e i suoi soci a pagare la somma verso presentazione di questo documento nella prossima fiera di San Giovanni di Troyes, entro otto giorni sotto pena del doppio e delle spese, obbligando i beni mobili ed immobili suoi e dei suoi soci.

Lettera di Cambio (1235).

[1] Monete coniate a Provins, nella Champagne.


(B) Nel nome di Dio. Breve fatto durante il consolato di Guglielmo Pepe, Guglielmo de Volta, Guglielmo Bombello e Ogerio di Guidone. Da oggi in avanti fino alla prossima festa della Purificazione di Maria [1] se avrò trovato, in base a testimoni che attestino un tale enorme crimine o per sua stessa confessione, qualche persona che falsifichi la moneta di Genova, o che ne detenga di falsa, o che la faccia falsificare, o che acconsenta a farla falsificare, confischerò tutti i suoi beni mobili e immobili posseduti nel comune di Genova, e tutto quanto avrò ritrovato di suo che potrò sequestrare assegnerò al comune di Genova e non renderò né a lui né ad altra persona per lui; se poi potrò far arrestare la persona stessa, gli farò tagliare una mano e in parlamento proporrò che sia esiliato in perpetuo; se non sarò riuscito a farlo arrestare, terrò ugualmente ferma la suddetta condanna alla confisca dei beni e all'esilio perpetuo.
Tutto ciò farò scrivere nel Breve che giureranno i consoli futuri, in modo tale che i consoli siano tenuti per giuramento a osservare il tutto e ugualmente siano tenuti a giurare ciò nel loro Breve di consolato i consoli che ci saranno dopo la presente Compagna. Osserverò il tutto in buona fede e senza frode.

Codice diplomatico della repubblica di Genova, FSI 77/1, 96 (1139).

[1] Il 2 febbraio.


(C) In nome del Signore Iddio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Nell'anno del Signore 1241, nel mese di settembre, indizione quindicesima, in Rialto. Io, Pietro Battello, abitante nella città di Parenzo, dichiaro di aver ricevuto solidalmente con i miei eredi, da te, Pietro Trevisan del confinio [1] di S. Apollinare, solidalmente con i tuoi eredi, novantotto lire di denari veneziani, onde commerciare per mare e per terra durante tutta la durata del viaggio della presente muda [2], dovunque mi parrà conveniente, in base alla licenza del signor Doge e del suo Consiglio. Al termine del viaggio della presente muda dovrò rientrare in Venezia con il tuo capitale sopra menzionato ed entro trenta giorni dal mio ritorno a Venezia col tuo capitale dovrò dare e consegnare, personalmente o a mezzo d'un mio incaricato, a te o a un tuo incaricato il tuo soprascritto capitale con i due terzi dell'utile complessivo, trattenendo per me, senza frode, l'altro terzo. Il rischio di tempesta e di pirateria però, purché dimostrato, resta a tuo carico. Se non osserverò le soprascritte condizioni, dovrò risarcire, solidalmente con i miei eredi, a te ed ai tuoi eredi tutto il tuo soprascritto capitale raddoppiato, sul mio patrimonio di case e di terre e di ogni bene che consterà io abbia mia vita natural durante, e da allora in poi il capitale stesso e l'utile raddoppiato matureranno l'interesse di 1/5 all'anno. Firma del soprascritto Pietro che ha richiesto la redazione del presente contratto.
Io, Marco prete, testimonio, sottoscrissi.
Io, Bonacausa scrittore, testimonio, sottoscrissi.
Io Marino, prete di S. Apollinare e notaio, perfezionai e resi valido [il presente contratto].

Morozzo della Rocca-Lombardo, Documenti del commercio veneziano, RC 29, 741 (1241).

[1] Territorio della parrocchia.
[2] Convoglio di imbarcazioni.


(D) Desiderando impedire la voragine degli interessi, che divora le anime ed esaurisce quanto si possiede, vogliamo che venga osservata inviolabilmente la costituzione del concilio Lateranense, emessa contro gli usurai [1]: sotto minaccia della divina maledizione. […]
Con questa generale costituzione stabiliamo che né un collegio, né altra comunità o singola persona, di qualsiasi dignità, condizione o stato, permetta a dei forestieri o ad altri non oriundi delle loro terre, che esercitassero o volessero esercitare pubblicamente l'usura, di prendere in affitto, a questo scopo, case nelle loro terre, o di tenerle, se già le hanno prese in affitto, o, comunque, di abitarle; devono, invece, entro tre mesi, scacciare tutti questi usurai manifesti dalle loro terre, senza ammettere più nessuno, mai, in avvenire. […]
Ancorché gli usurai manifesti abbiano stabilito nelle loro ultime volontà di soddisfare, per quanto riguarda gli interessi che avevano percepito, o determinando la quantità, o in modo indeterminato, sia negata ad essi, tuttavia, la sepoltura ecclesiastica, fino a che non si sia completamente soddisfatto – nei limiti delle loro possibilità – per gli interessi stessi, o finché non sia stata data assicurazione della restituzione a coloro, cui dev'essere fatta la restituzione, se sono presenti essi stessi, o altri che possano ricevere in loro nome. […]
Nessuno assista ai testamenti di pubblici usurai o li ammetta alla confessione o li assolva, se non avranno soddisfatto per gli interessi, o non avranno dato la debita assicurazione, come abbiamo premesso, che soddisferanno secondo le loro possibilità.
I testamenti degli usurai manifesti redatti in modo diverso non abbiano alcun valore, ma siano di diritto invalidi.

Concilio di Lione, cc. 26-27 (1274).

[1] Il riferimento è al Terzo Concilio Lateranense, c.25 (1179).


(E) Testimoni Pantaleo Pedicula, Nicola Capra, Guglielmo Lupo di Soselia e Rinaldo Bonaventura. Io Bernardo banchiere ricevetti da te Maria Sarda undici libbre di denari di Genova, che conservo nel mio banco e prometto di restituire a te o a un tuo inviato di fiducia entro otto giorni dal momento in cui saranno state richieste a me o a un mio inviato di fiducia e per il tempo in cui le terrò ti darò un interesse in ragione di libre dieci per cento nell'anno. Altrimenti prometto a te che stipuli la pena del doppio e quindi mi impegno nei tuoi confronti con tutti i miei beni come pegno. Fatto a Genova, [incomprens. la corr.] Pedicularum il nove di dicembre.

Il Cartolario di Oberto Scriba da Mercato, 316 (1186).

 

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