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Fonti

Antologia delle fonti bassomedievali

a cura di Stefano Gasparri,
Andrea Di Salvo e Fiorella Simoni

© 2002 – Stefano Gasparri per “Reti Medievali”


IX
Gli strumenti della crescita / 2
Economia e società (I-XIII secolo)

4. Gli statuti delle Arti
(A) Statuto della società dei mercanti di Bologna, FSI 4, 2, 4, 16, 23 (XIII sec.).
(B) Statuti dei mercanti di Piacenza, 70, 75, 105, 169, 172, 384, 389 (1321).
(C) Statuto dell' Arte della lana di Firenze, II 4, 7, 18-19, 37, III 46 (1317-1319).

La regolamentazione dell'attività produttiva e commerciale che si svolgeva nelle città divenne ben presto oggetto degli statuti delle organizzazioni di mestiere: le Arti o corporazioni, che riunivano su base professionale tutti coloro che erano coinvolti nella stessa attività economica. Articolate secondo una gerarchia interna e con propri organismi, esse rappresentavano e tutelavano gli interessi economici dell'intera categoria, ma sostanzialmente riflettevano il punto di vista del suo strato superiore.
Le Arti avevano competenza giuridica sulle controversie di natura economica che fossero nate tra suoi esponenti, disciplinavano l'accesso alla professione, i tempi e le modalità del lavoro, il livello dei salari e i costi delle materie prime, la natura degli oggetti prodotti e venduti sul mercato locale e la qualità delle mercanzie destinante ai grandi traffici internazionali, primi fra tutte i manufatti dell'industria tessile, specialmente di lusso.
Con il crescere del peso economico delle Arti nella vita cittadina, la tutela dei loro interessi economici si dilatò nell'espressione di una precisa linea politica tendente ad assumere il controllo dello stesso comune [cfr. cap. 15]. Le corporazioni funzionarono così spesso anche da base organizzativa della rappresentanza politica dei ceti di cui erano espressione. Segno ne è che nei loro statuti spesso a fianco della materia economica di loro più immediata pertinenza venivano ad essere regolamentati interi settori della vita economica e sociale della città.


(A) 2. Stabiliamo e ordiniamo che i procuratori [1] non ammettano né ricevano nessun nuovo socio nella società dei Mercanti, se non pagherà la quota prescritta e senza il permesso e la volontà della società dei Mercanti o della maggior parte. E chiunque entri per la prima volta nella società è tenuto a pagare 40 soldi bolognesi, eccetto i figli, i fratelli, i nipoti e i primi cugini degli uomini che ora sono e furono in questa società, che possono essere accolti senza la predetta quota.

4. Stabiliamo e ordiniamo che i procuratori, che furono “pro tempore”, entro 8 giorni dalla loro entrata in carica facciano eleggere al più presto 6 mercanti […] che debbano misurare i panni che i mercanti di Bologna comprano dai mercanti forestieri e quelli che essi vendono ai forestieri. […] E a questo ufficio siano eletti mercanti buoni e idonei, di più di 25 anni d'età, ai quali i procuratori insegnino, dietro giuramento, a misurare i panni senna frode. […]

16. Stabiliamo che qualunque tintore che presterà questo giuramento, debba giurare di tingere in buona fede, senza nessuna frode, tutti i panni che gli sono dati per tingerli in quel colore in cui gli fu detto di tingerli, e che ponga nei panni buon allume […], e buon guado.
[…]
[I tintori] non debbono avere o fare giuramento, cospirazione, setta o statuto contro i Mercanti di Bologna […] e nessun tintore deve tingere i panni di alcun forestiero.

23 È stabilito anche che nessun forestiero faccia mercato di cose e mercanzie a Bologna, se non è tempo di fiera.

Statuto della società dei mercanti di Bologna, FSI 4, 2, 4, 16, 23 (XIII sec.) [2].

[1] Amministratori della società dei mercanti.
[2] Della prima metà del XIII secolo con aggiunte ed emendamenti degli anni 1264-1272.


(B) 70. E non permetterò che nessun rivenditore di carne, pesci, frutta e altri generi alimentari, o albergatore o qualunque altra persona tenga banchi o recipienti con pesci o altri ingombri o gabbie per polli o ceste da pane o ceste di altro tipo in piazza del Borgo, dalla torre di Gotentesta fino alla casa di Castello Villano, fuori dai portici per rivendere carne, pesce, frutta o altro all'infuori del sabato. Ai contravventori imporrò 12 denari di multa ogni volta.

75. Farò in modo che il mercato del filo che si è soliti tenere il venerdì in Borgo si svolga nella piazza di S. Andrea del Borgo e ordinerò a tutti coloro che, maschi e femmine, comperano e vendono filo che il venerdì non lo comperino né lo vendano se non in tale piazza e non al di fuori dei confini delimitati da una parte dalla strada e dall'altra dall'andito del fu Bergognino dei Bergognini, fino alla casa di Alberto Musini.

105. Entro il 1° febbraio eleggerò due cambiatori che facciano verificare tutte le misure dei cambiatori [comparandole] con la misura del comune dei mercanti, e i pesi e le bilance che riscontreranno essere esatti saranno restituiti ai loro possessori senza indugio, quelli che risultano non esatti siano fatti regolare il meglio che si può e abbiano tali incaricati per ogni misura che fanno regolare un denaro di compenso e non di più.

169. Non permetterò che le pezze da 25 braccia e mezzo siano inferiori alle 25 braccia e mezzo di lunghezza, né alle 2 braccia di passo per la larghezza.

172. Farò in modo che i rettori del comune di Piacenza proibiscano a nome del comune che i forestieri comprino e portino fuori della città e del distretto di Piacenza il filo e il semilavorato piacentino e che ogni mese facciano bandire tale ordinanza per tutta la città.

384. È stabilito che nessuna persona né mercante forestiero può né deve vender panni di lino, né di lana né di fustagno nella città di Piacenza né nel suo distretto, se non sia prima accolto come cittadino e abbia giurato obbedienza ai consoli dei mercanti affinché non commetta frode nella sua arte.

389. È stabilito e confermato che ciascun forestiero che viene a Piacenza per vendere o comperare paghi un denaro come tassa a chi lo ospita. E i cittadini di Piacenza non paghino né siano tenuti a pagare nessuna tassa.

Statuti dei mercanti di Piacenza, 70, 75, 105, 169, 172, 384, 389 (1321).


(C) 4. È stato stabilito e ordinato che nessuno, sottoposto a quest'Arte, possa e debba vendere o far vendere nessun tipo di lana, stame o vello o trama [1] a chi non appartenga a quest'Arte e società e non abbia un registro degli acquisti e delle vendite come pubblico artefice, sotto pena di 25 fiorini piccoli […]. E che nessun intermediario possa commerciare o piazzare nessuno di questi prodotti per conto di chi non appartenga a quest'Arte, sotto pena di 100 soldi di Fiorini piccoli. A controllare l'osservanza del presente divieto, siano addetti degli ispettori segreti, e inoltre sia lecito a chiunque accusare e denunziare, apertamente o segretamente [i contravventori], e [il denunziante] abbia la quarta parte dell'ammenda.

7. È stato stabilito e ordinato che nessuno possa ed abbia il permesso di cominciare ad esercitare o a far praticare il lanificio in qualità di lanaiolo o stamaiolo, se non dopo aver ottenuto la licenza dei consoli [2] e consiglieri di detta Arte, secondo la seguente procedura. Chi vorrà per la prima volta dedicarsi all'esercizio di tale attività o farla esercitare per proprio conto dichiari o faccia dichiarare ai consoli della detta Arte di voler esercitare o far esercitare tale attività nei modi previsti o in altro modo diverso; i consoli, allora […] riuniti sei rappresentanti dei lanaioli per ogni sestiere [3], facciano loro conoscere il nome e il cognome dell'aspirante artefice, il luogo di provenienza e il tipo di attività ch'egli era solito esercitare e [chiedano] se lo si debba o no ammettere all'Arte; e tra i detti consiglieri facciano svolgere una votazione, a scrutinio segreto, con le pissidi e con le ballotte [4], e, se [l'aspirante] avrà ottenuto la maggioranza, venga ammesso, altrimenti no. Dopo tale approvazione, se l'ammesso avrà potuto provare a norma di legge davanti ai consoli, d'aver appartenuto e servito alla predetta Arte della lana, alle dipendenze di lanaioli, stamaioli o lanivendoli, per dieci anni o più, per ottenere la licenza d'esercizio in proprio, versi al tesoriere dell'arte, a favore della stessa, 50 lire di fiorini. Chi invece non potrà fornire questa prova e vorrà iscriversi per la prima volta all'Arte e sarà stato ammesso con la predetta procedura, versi […] 100 lire di fiorini.

18. Poiché a causa delle frequenti illecite operazioni d'acquisto e di vendita di prodotti e mercanzie dell'Arte della lana, fatte in segreto, senza l'intervento degli intermediari e l'uso della pesa del Comune di Firenze, si commettono molti furti e illecite estorsioni, a danno e pregiudizio non lieve della predetta Arte e dei suoi componenti, è stato stabilito e ordinato che, allo scopo di far cessare e di evitare che si verifichino tali furti, tutti i mercanti di quest'Arte […] siano obbligati a tenere uno o più pubblici libri sui quali registrare o far registrare, una per una, tutte le operazioni di acquisto e di vendita […] sotto pena di 10 lire di fiorini piccoli d'ammenda per ogni omessa registrazione.
19. Affinché la predetta Arte possa prosperare e godere della sua libertà, delle sue prerogative, del suo onore e dei suoi diritti, e per reprimere la malvagità di coloro che desiderano e vogliono resistere e ribellarsi all'Arte e contro l'Arte, stabiliamo e sanciamo che a nessun membro di quest'Arte, a nessun artefice o gruppo di artefici, uomini o membri dell'arte predetta, in nessuna forma, a nessun diritto né ad alcun altro titolo, sia lecito, possibile e consentito costituire, organizzare, formare e far funzionare alcun cartello, associazione, accordo, conventicola, regolamento, compagnia, radunata e macchinazione o altro contro l'ufficio dei consoli o contro detta Arte, contro gli artefici suoi membri o contro il loro onore, giurisdizione, balia, potestà e autorità, sotto pena di 200 lire di fiorini piccoli, da pagarsi dai partecipanti ad ogni radunata o associazione e da ogni capo, console e rettore delle medesime, i quali capi, consoli e rettori saranno per sempre esclusi dall'Arte e da qualsiasi sua attività e beneficio, e sotto pena di 100 lire di fiorini piccoli da pagarsi ogni volta da ogni affiliato.
Per scoprire la consumazione dei predetti reati, siano impiegati investigatori segreti, e sia consentito a chiunque sporgere accusa e denunzia, palese o segreta; costui avrà metà dell'importo dell'ammenda, e la denunzia rimarrà coperta dal segreto.

37. Con la presente legge, che avrà perpetuo vigore, stabiliamo e disponiamo che i panni forestieri, prodotti e fabbricati fuori della città e distretto di Firenze, non si possano vendere, né lavorare né adattare né conciare da parte di nessuno che sia sottoposto all'Arte della lana, sotto pena di 10 lire di fiorini piccoli per ogni pezza; e che nessuno appartenente a quest'Arte marchi o faccia marcare alcuno dei panni predetti col proprio marchio dì fabbrica, anche per conto di terzi, sotto la medesima pena.

46. Se un maestro di quest'Arte o un dipendente della medesima avrà sporto reclamo o denunzia davanti ai consoli della detta Arte o alla loro curia o al loro notaio o all'Ufficiale dei Malefizi [5] contro un suo apprendista od operaio, accusandolo d'aver percepito o sottratto una certa quantità di denaro furtivamente o in qualsiasi altro modo illecito e senza permesso od ordine suo; o se il predetto maestro sosterrà che un suo apprendista od operaio gli debba render ragione, in qualche modo o per qualche motivo, di qualche affare o attività praticata per suo conto a Firenze o fuori Firenze, i predetti consoli e il detto loro notaio e ufficiale siano tenuti, sotto giuramento, a rendere piena e sommaria giustizia al detto maestro che ha sporto denuncia, e a prestar fede al giuramento del maestro dichiarante che i predetti sono o sono stati suoi apprendisti od operai. E, immediatamente, ricevuto e sentito tale giuramento, i detti consoli e il detto loro ufficiale, a richiesta dello stesso maestro, siano tenuti e debbano fare arrestare, imprigionare e detenere il detto apprendista od operaio a discrezione dello stesso maestro.

Statuto dell' Arte della lana di Firenze, II 4, 7, 18-19, 37, III 46 (1317-1319).

[1] Diversi tipi di filato.
[2] Magistrati supremi della corporazione, con compiti di vigilanza e controllo su tutte le attività dell'associazione.
[3] Una delle sei circoscrizioni in cui era suddivisa la città.
[4] Pallottole che venivano deposte in un apposito contenitore (pisside) e che venivano utilizzate per esprimere il voto nelle assemblee.
[5] Incaricato di reprimere i reati commessi dai membri della corporazione.

 

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