Fonti
Antologia delle fonti bassomedievali
a cura di Stefano Gasparri,
Andrea Di Salvo e Fiorella Simoni
© 2002 – Stefano
Gasparri per “Reti Medievali”
9. L'urbanistica (A) Statuti di Alba, IV, 7, 12,
14 (XV sec.). (B) Statuti di Bologna, X,
5-6, 10, 28, 31 (1288). (C) Bonvesin de la Riva,
Le meraviglie di Milano, II, 1-3.
La crescita della città pose anche dei problemi di ordine e coerenza
dello sviluppo edilizio, di igiene e decoro, di funzionalità.
In più occasioni l'autorità comunale intervenne a regolamentare
questa materia cui è riservato ampio spazio nelle rubriche degli
statuti cittadini.
Se da un lato vengono stabiliti gli ambiti degli interventi pubblici,
come le competenze dei funzionari preposti alla viabilità, dall'altro
sono fissati i comportamenti privati e i doveri civici cui sono tenuti
i cittadini per contribuire al benessere della loro città (A,
B).
Del rilievo che nella coscienza cittadina rivestiva anche l'aspetto
“urbanistico” della città è prova l'opera del maestro di grammatica
e frate laico milanese Bonvesin de la Riva, che nel suo De mugnalibus
Mediolani ci ha lasciato un grandioso ritratto della Milano di fine
Duecento (C). Tra le altre meraviglie di cui descrive
ricca la sua città, Bonvesin si preoccupa anche di sottolineare la dignità
del complesso edilizio destinato all'uso pubblico dell'amministrazione
del comune. (A) 7. È stabilito che il podestà e il vicario siano tenuti entro quindici giorni dal giuramento del loro ufficio a eleggere due massari i cui compiti siano di far selciare le
strade della città non ancora lastricate e di far riattare le strade pubbliche in modo tale che carri e carretti possono andare e venire senza impedimento alcuno. E le
predette opere siano eseguite a spese di coloro avanti le cui case si trovano le dette vie e il comune vi contribuisca fornendo i mattoni necessari agli operai che
effettuano la selciatura. 12. Ugualmente è stabilito che il vicario del podestà sia tenuto a eleggere due uomini che per tutto l'anno assistano alle opere del fossato e dei barbacani e che
denuncino al podestà o al suo vicario ciò che sembra loro meglio fare a questo proposito. Il podestà e il vicario accetteranno i loro consigli e secondo la loro volontà
sarà fatto anche per le fortificazioni del borgo. 14. II vicario del podestà è tenuto a obbligare tutti quelli
della città che possiedono buoi, asini o altre bestie da soma
a condurre mattoni per la manutenzione delle mura del comune e a condurre
calce e sabbia; ciascuno è tenuto a portare o far portare per
due volte in otto giorni tali materiali a volontà dei massari.
E da questo servizio non si può essere esentati. Quanto rimane
da condurre per completare il lavoro venga condotto secondo le modalità
stabilite dal consiglio. Ciò che è stabilito per le mura
deve essere inteso anche per qualunque altra opera pubblica spettante
al comune.
Se qualcuno, dopo che è stato avvertito o gli è stata fatta intimazione di eseguire il servizio, non avrà eseguito quanto richiesto paghi per ogni volta 2 soldi se possiede
buoi e 6 denari se possiede altre bestie da soma, per ogni bestia e ciascuna volta, e nondimeno sia tenuto ugualmente a prestare il servizio predetto. Statuti di Alba, IV, 7, 12, 14 (XV sec.). (B) 5. Ordiniamo che nessuno tenga
scrofe con cuccioli nella città di Bologna o senza cuccioli nei
borghi e per un miglio attorno alla città di Bologna. Ugualmente
ordiniamo che nessuno permetta di andare per la città di Bologna
né per i borghi a qualche porco, o scrofa, se non è castrato,
senza anello al muso o grugno, e neppure con l'anello limitatamente
al periodo compreso dal 1° maggio alla festa di san Michele 29 settembre
[1], sotto
pena e bando di 40 soldi bolognini per scrofa con cuccioli e 20 soldi
per ogni altro porco o scrofa. Non sarà resa giustizia per il
maiale o la scrofa uccisi o feriti a chi avrà contravvenuto a
tale norma.
Ugualmente stabiliamo che nessun porco o scrofa debba entrare nell'ambito
della piazza del comune di Bologna o a porta Ravegnana e che il notaio
del podestà verifichi tre volte la settimana, e se avrà
ritrovato [dei maiali in questi luoghi] faccia condurre al palazzo comunale
colui al quale il porco appartiene e condannare al pagamento di 20 soldi
bolognini, e chiunque possa accusarlo o denunciarlo abbia la metà
della multa. Tale provvedimento non si estende al caso in cui si tratti
di un branco di porci condotti in detti luoghi da mercanti o di altri
porci di singole persone che fossero ivi legati per essere venduti.
Nella piazza del comune di Bologna non è concesso che qualche
porco o scrofa venga e rimanga con o senza anello se non per essere
venduto, sotto pena e bando di 20 soldi e di perdita del porco o della
scrofa ivi rinvenuti. E a chiunque sia lecito prendere porci o scrofe
nella piazza del comune e chiunque potrà accusare e denunciare
i contravventori e avrà la metà della multa. Ugualmente
valga per il trivio di Porta Ravennate quanto vale per la piazza del
comune di Bologna.
6. Stabiliamo che nessuno abbia sgocciolatoi, grondaie o altro, di qualunque
materiale, che versi sulle vie pubbliche e sul suolo pubblico durante
il giorno e che contenga qualche rifiuto, o possa contenerlo, pericoloso
o dannoso: chi contravverrà pagherà una multa di 100 soldi
bolognini per ciascuna volta in cui avrà contravvenuto e nondimeno
risarcirà il danno provocato al danneggiato.
E nessuno di giorno getti o rovesci acqua dai tetti o dai balconi o
da altri edifici e se qualcosa è stato gettato o rovesciato,
colui o coloro che abitano nella casa da cui ciò è avvenuto
pagheranno una multa di 20 soldi bolognini e se hanno provocato dei
danni risarciranno il danno al danneggiato.
Ugualmente nessuno getti immondizia di giorno o di notte sulle pubbliche
strade e se contravviene sia punito [ogni volta] con 20 soldi bolognini.
Ugualmente dove vi sono sgocciolatoi nei pressi di piazze o strade fornite di chiaviche, [i liquidi] vengano condotti sotto terra attraverso le stesse chiaviche affinché
non fuoriescano. 10. Ugualmente stabiliamo che tutti i portici o travi dei portici delle case
della città, dei borghi e dei sobborghi siano alti almeno 7 piedi
fuori terra, senza considerare le fondamenta, sotto pena e multa di
10 lire di bolognini a chiunque contravverrà all'avvertimento
a lui dato e all'intimazione fatta, entro i quindici giorni successivi.
Ugualmente stabiliamo che i portici della città e dei sobborghi siano tenuti sgombri in modo che chiunque possa andare e venire come se non ci fossero scale di
mezzo; anche se ci sono, infatti, i portici possono restare liberi se rimane uno spazio di 4 piedi dalle colonne del portico, oltre alle scale o alle panche a muro; sia che
ci siano scale, panche e colonne, sia che non ci siano, rimanga sempre il portico sgombro per uno spazio di 4 piedi, in modo che chiunque possa liberamente scendere
in strada o entrare sotto il portico. Chi contravverrà a ciò pagherà una multa di 100 soldi bolognini e sarà ugualmente tenuto a rimuovere gli ostacoli. Nessuno poi
tenga carri, pali o stanghe sotto o davanti al suo portico se non è alto almeno 7 piedi fuori terra, sotto pena e multa di 20 soldi bolognini ogni volta. 28. Ordiniamo che ciascuno davanti alla facciata della sua casa provveda a portar via fango, terriccio, calcinacci, vinacce e ogni altra immondizia dalle strade
pubbliche che passano davanti a casa sua e che il notaio del podestà sia tenuto a far portare via il predetto fango, terriccio, calcinacci e vinacce e ogni altra
immondizia dal suolo pubblico con il contributo di tutti, dalle vie e strade pubbliche in cui non ci sono abitazioni o ci sono quelle dei banniti o dei ribelli di parte dei
Lambertazzi, a spese del comune. 31. Stabiliamo che nessuno costruisca ponti o passerelle di legno o di pietra da una casa all'altra, attraversanti le strade pubbliche. Chiunque possiede uno di questi
ponti è tenuto a rimuoverlo e il podestà deve farlo rimuovere; chiunque ne avrà costruito uno nuovo o non avrà rimosso uno vecchio come è stato ordinato dal
podestà o da qualcuno del suo seguito sia punito e condannato a pagare 25 lire bolognine e nondimeno sia obbligato ad abbattere e rimuovere il ponte; fra questi non
si considerino però quei ponti che sono abitati dalla servitù. Statuti di Bologna, X, 5-6, 10, 28, 31 (1288). [1] Fino cioè al 29 settembre. (C) Quanto alle abitazioni, tanto [per
la qualità che per il numero, che è] la verità
alla vista di chi osserva. Vi sono in questa città vie abbastanza
larghe, abbastanza bei palazzi, numerose case, non sparse, ma contigue,
decorose, decorosamente ornate.
1. Le case con porte che danno sulle pubbliche vie arrivano, secondo
gli accertamenti, al numero di dodicimilacinquecento circa. In moltissime
di esse più famiglie coabitano con una moltitudine di servi:
da ciò si deduce la mirabile densità della popolazione.
2. 1 portici pubblici sulle piazze, chiamati comunemente “coperti”,
ascendono fino a circa sessanta [1].
3. La corte del comune, degna di tale e tanta città, occupa una superficie di dieci pertiche o pressappoco. E perché qualcuno possa forse intendere meglio, dirò che
da oriente a occidente misura centotrenta cubiti, e da settentrione a mezzogiorno centotrentasei. Al suo centro sorge un mirabile palazzo; nella stessa corte vi è inoltre
una torre, con quattro campane dei comune. Sul lato orientale vi è il palazzo dove hanno sede il podestà e i giudici, e all'angolo settentrionale di questo palazzo vi è la
cappella dei podestà, costruita in onore del nostro patrono, il beato Ambrogio. Il lato settentrionale è chiuso da un altro palazzo e quello occidentale da un altro
ancora. Sul lato meridionale vi è una loggia, dove viene fatta lettura pubblica delle sentenze dei condannati [2]. Bonvesinde la Riva, Le meraviglie di Milano, II, 1-3. [1] La maggior parte delle piazzette
a portici o atri a portici, situati davanti alle case dei nobili, furono
distrutti nel XVI secolo.
[2] Le costruzioni della corte del comune iniziarono nel 1228.
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