Fonti
Le campagne nell’età comunale
(metà sec. XI –
metà sec. XIV)
a cura di Paolo Cammarosano
© 1974-2005 – Paolo Cammarosano
3. “Rustici” e signori nello Statuto di Vercelli
del 1241 Come tutti gli Statuti comunali cittadini, quello promulgato a
Vercelli nel 1241 (edito da G. B. ADRIANI negli Historiae
patriae monumenta, XVI/2, Torino, Bocca, 1876, coll. 1089-1264)
riunisce in forma di capitoli o rubriche una serie di giuramenti, prestati
dalle autorità cittadine – in primo luogo dal podestà
– che s’impegnavano così a rispettare determinate
norme o ad espletare determinati compiti, e una serie di singoli statuti
o ordinamenti emanati nel corso degli anni precedenti. Non è sempre
possibile stabilire con esattezza l’anno a cui risale un capitolo
statutario. L’ultimo tra quelli che riportiamo
(ed. cit., col. 1241) è dell’11 novembre 1236: vengono qui
richiamati i capitoli 231-232,
che sono dunque anteriori a tale data. La relativa antichità dei
capitoli 231-232 (col. 1182) è
attestata anche dal capitolo 1 (col. 1093), dove il
podestà giura l’osservanza del primo di essi. I capitoli
231-232, i passi dei capitoli
1 e 394 che li richiamano e l’inciso
“a meno che ecc.” del capitolo 181 (col.
1164) vennero cancellati dopo l’atto di affrancazione del 1243
(documento seguente). Per fornire un quadro abbastanza articolato del
dominio signorile e dei rapporti tra rustici e signori nello
Statuto di Vercelli abbiamo tradotto ancora i capitoli 246
e 312 (rispettivamente coll. 1185 e 1211). Ma il
lettore potrà integrare il quadro con l’analisi dei numerosi
capitoli concernenti l’organizzazione del territorio vercellese
e l’istituzione, promossa dal Comune cittadino, dei luoghi franchi,
svincolati da ogni giurisdizione signorile. (cfr. G. DONNA, I borghifranchi
nella politica e nella economia agraria della Repubblica vercellese,
in Annali della Accademia di agricoltura di Torino, LXXXVI,
1942-43, pp. 89-151). 1. Giuro [1] sui santi
Vangeli di Dio che in buona fede, senza inganno e senza tener conto
di alcuna mia amicizia né odio, guiderò, reggerò,
custodirò e governerò la città di Vercelli, i suoi
cittadini e gli abitanti in generale e gli uomini del districtus
e della giurisdizione cittadina, difendendone i beni mobili e immobili,
gli averi, i possedimenti fondiari e le persone, sia nel loro complesso
che a titolo singolare, fermo restando tuttavia quel capitolo dello
Statuto che concerne i signori e i rustici e comincia così:
“Giuro che non costringerò i signori a rendere giustizia ai propri
rustici, eccetera” […].
181. È stabilito che nessuna persona, maschio o femmina, del districtus
della città di Vercelli possa venire costretta dal podestà o dal console
di un borgo o di una villa del districtus della città
di Vercelli – a meno che non venga costretta dal proprio signore – a
comparire presso il podestà o il console di quel luogo in cause del
valore di 5 soldi o più […].
231. Giuro che non costringerò i signori a rendere giustizia ai propri
rustici per delitti che abbiano commesso contro di loro né
renderò giustizia per le cose prese dai signori ai rustici
quando questi ultimi erano alle loro dipendenze, eccezion fatta per
tutti i diritti dotali delle mogli dei rustici.
Si deve rendere tuttavia giustizia al rustico quando esibisca
un atto scritto da cui risulta che il signore gli aveva condonato, per
una convenzione reciprocamente stabilita, il fodro o altre prestazioni:
se ci sarà una causa in merito, renderò giustizia in base a tale atto
scritto.
232. Se un signore ucciderà o mutilerà un suo rustico senza
una causa giusta e ragionevole il podestà di Vercelli avrà la facoltà
di procedere giudizialmente contro tale delitto, non d’ufficio ma secondo
la procedura ordinaria e dietro richiesta di un accusatore legittimo.
Per ogni altra questione resti fermo e venga osservato il precedente
capitolo sui signori e i rustici. 246. È stabilito che se una persona, di qualunque luogo, vorrà venire
ad abitare nella città di Vercelli, dovrà essere accolta come cittadino
e abitatore, a meno che non si tratti di uno che il Comune non possa
accogliere in virtù di un contratto stipulato tra il Comune e terzi.
Fatta questa eccezione, a chiunque dev’essere lecito venire ad abitare
nella città di Vercelli, nonostante l’eventuale fodro o un pignoramento
dei suoi beni eseguito o imposto dal signore o la stipulazione di una
promessa od obbligo di non abbandonare la terra del signore: e questi
non potrà impedirgli in alcun modo di venire ad abitare nella città
di Vercelli né di portarsi via i beni mobili e semoventi [2], avanzando
il pretesto del fodro o di un pignoramento fatto per il fodro […].
Quanto al fondo, che la persona in questione aveva o deteneva in nome
del proprio signore e su cui abitava, deve esserne fatta completa rinunzia
al signore – ove questi appartenga alla giurisdizione di Vercelli
– insieme con tutte le costruzioni e con le terre tenute in livello
o in affitto o per altro titolo in nome del detto signore; a meno che
la persona in questione non possa esibire un contratto di acquisto a
titolo di libero allodio o un contratto di investitura a titolo di feudo
gentile [3]. La persona non è
peraltro tenuta, in base al presente statuto, a cedere al signore sul
cui fondo abitava – né ad altri – le terre che deteneva in affitto
o per altro titolo in nome di altri signori. I diritti di questi ultimi
rimarranno immutati, quali erano prima del presente statuto.
Rimanga fermo che se la persona in questione e i suoi eredi non avranno
abitato nella città di Vercelli con la famiglia per dieci anni di seguito,
ma se ne saranno andati ad abitare dove erano prima o comunque in un
altro luogo, i diritti del signore quanto al pignoramento, al fodro,
agli atti di promessa e a tutto il resto dovranno essere pienamente
ripristinati, così come erano prima che la persona venisse ad abitare
in città.
312. […] Il podestà sia tenuto a provvedere affinché nessun Comune
di una villa emani statuti che rechino pregiudizio al Comune
di Vercelli o a un signore; ove siano stati emanati simili statuti,
li faccia abrogare […].
394. […] È stabilito che se un castellano, un nobile o un
cittadino della città e della diocesi di Vercelli si rifiuterà,
dopo due o tre notificazioni o richieste, di consegnare al podestà
[…] o ai consoli del Comune di Vercelli […] il proprio castello,
la torre, la casa o il territorio di proprio dominio entro i termini
a lui assegnati […] o se farà resistenza al Comune di Vercelli,
allora il podestà adesso in carica, i suoi successori e i consoli
del Comune di Vercelli […] siano tenuti senza possibilità
di deroga, ad affrancare e a rendere liberi tutti gli uomini che costui
ha nel districtus di Vercelli. E il podestà, i consoli
[…], il Comune e gli uomini di Vercelli siano tenuti a custodire
e a difendere in perpetuo quegli uomini nel loro stato di libertà,
a tenerli per cittadini e a non consentire che il loro signore […]
eserciti nei loro confronti alcuna prerogativa, districtus
o giurisdizione […].
Questi statuti e ordinamenti devono essere inseriti nello Statuto del
Comune di Vercelli […] Lo statuto o gli statuti concernenti i signori
e i loro rustici non devono in alcun modo contrastare né essere
ritenuti contrastanti con gli statuti e con gli ordinamenti sanciti
qui.
[1] Soggetto è il podestà di Vercelli.
[2] Per beni semoventi si devono intendere, in concreto, gli animali.
[3] Per feudo “gentile”,
“onorato”, “retto” ecc., si intende un rapporto
feudale che non comporti una diminuzione della libertà personale
o il mantenimento di vincoli di dipendenza contadina: cfr., qui oltre,
la presentazione del doc. n. 5.
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