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Didattica > Fonti > La società urbana nell’Italia comunale > II, 13

Fonti

La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV)

a cura di Renato Bordone

© 1984-2005 – Renato Bordone


Sezione II – Le funzioni

13. La protezione delle mura

L’importanza militare e insieme simbolica delle mura cittadine si conserva a ogni ampliamento urbanistico: ancora nel Trecento a Firenze, che ha ormai raggiunto la sua massima estensione (Prima sez., docc. 18-19), il governo cittadino stabilisce precisi provvedimenti per la sicurezza dell'apparato difensivo, proibendone ogni indebolimento con la costruzione di edifici privati a ridosso di esse, sotto pesanti pene pecuniarie e minaccia di demolizione delle costruzioni abusive.

Fonte: Registri delle Provvisioni, in G. PAMPALONI, Firenze al tempo di Dante. Documenti sull’urbanistica fiorentina, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1973, pp. 18-19 (parziale).


[30 settembre 1323] Affinché sulle mura e vicino alle mura della città di Firenze che sono state edificate per la difesa della città nulla sia costruito o esista che possa essere causa di indebolimento della detta città o di danneggiamento delle mura stesse, i priori delle arti e il gonfaloniere di giustizia, presa fra loro diligente deliberazione, presentato il disegno di legge e messo ai voti a scrutinio segreto con fave bianche e nere, per l'autorità e il potere conferito dal loro ufficio, nel modo migliore possibile provvidero, ordinarono e stabilirono che nessuna casa, edificio, cantiere o opera siano costruiti o esistano o rimangano edificati sulle mura e accanto alle mura della città, dentro e fuori di esse per uno spazio di otto braccia, sotto pena di 1.000 lire di fiorini piccoli a chi costruirà o fabbricherà, farà costruire o fabbricare, oltre alla distruzione e alla rimozione dei medesimi edifici. E se qualche casa, edificio, cantiere o opera è stato fatto negli ultimi sei anni nelle stesse mura, o sopra o accanto a esse, sia abbattuto e rimosso a opera di chi lo ha edificato, entro otto giorni a far tempo dal giorno in cui tale decreto verrà approvato dal consiglio del podestà e del comune di Firenze, sotto pena di 1.000 lire di fiorini piccoli. […]

E si intenda per mura nuove della città quelle che sorgono dalla piazza dei convento dei Frati umiliati alla chiesa di Ognissanti, in faccia alla porta della chiesa di detto convento, fino al muro e alla porta di Prato e dalla stessa porta fino alla porta di S. Gallo e da qui fino alla porta di S. Candida e da qui fino alla porta Arenani che è detta porta S. Francesco, e da tale porta fino alla casa o casolare del fu Bracciano Salvi.

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UpUltimo aggiornamento: 01/03/2005