Fonti
        
      Le campagne nell’età comunale  
      		(metà sec. XI – 
        metà sec. XIV)
        a cura di Paolo Cammarosano 
        
      © 1974-2005 – Paolo Cammarosano 
	                   
				4. Il Comune di Vercelli dichiara liberi tutti gli uomini della sua 
          		giurisdizione        Anche questo celebre ordinamento del 1243 fu pubblicato, come lo 
          		Statuto vercellese del 1241, dall’ADRIANI, loc. cit., col. 
          		1315, n. XXVII. Si leggano le note dell’editore per il problema 
          		della datazione e per alcune aggiunte, apposte all’ordinamento nel decennio 
          		seguente alla sua emanazione: noi riproduciamo qui la più interessante 
          		ai fini del nostro discorso (col. 1320, nota B). Sull’argomento è ancora 
          		di qualche utilità lo studio di A. PICCAROLO, Abolizione della 
          		servitù della gleba nel Vercellese, Vercelli, Gallardi e Ugo, 1896. 
        		                          In nome del Signore, amen. Dato che gli uomini e i rustici 
          		abitanti nei castelli, nelle località e nelle ville del districtus 
          		e della giurisdizione di Vercelli […] erano soggetti ai loro signori 
          – sui fondi e sulle aie dei quali sorgevano le loro abitazioni – così 
          		da essere oppressi e tormentati, ad arbitrio di costoro, con fodri, 
          		banni, maltollètte [1], angarìe, parangarìe 
          		ed altre innumerevoli estorsioni, per cui venivano sempre di più a trovarsi 
          		nell’impossibilità di accollarsi e di sostenere gli oneri pubblici imposti, 
          		dalla città e dal Comune di Vercelli e questo motivo tratteneva inoltre 
          		molti uomini di altre giurisdizioni e di altri districtus dal 
          		venire ad abitare nel districtus di Vercelli, cosicché la città 
          		non riceveva incremento [2]; dato che, 
          		cosa ancor più grave, i detti signori esercitavano una potestà sulle 
          		persone dei loro uomini, dato che lo Statuto del Comune di Vercelli 
          		conteneva una norma per cui i podestà non avrebbero dovuto rendere giustizia 
          		ai rustici per colpe commesse nei loro confronti dai signori 
          		[3] […] e che gli uomini erano 
          		soggetti all’autorità dei propri signori anche sul piano giudiziario, 
          		per cui veniva ad essere ridotta la giurisdizione cittadina […], 
          		(il podestà e le altre autorità comunali cittadine) stabilirono e ordinarono 
          		quanto segue circa la libertà e l’affrancazione degli uomini nei confronti 
          		dei signori. 
        		 D’ora in avanti nessuna persona, la quale abbia […] uomini nella 
        				giurisdizione e nel districtus di Vercelli o abbia fondi e 
        				terreni sui quali risiedano determinate persone, possa o debba esercitare 
        				alcuna sovranità, giurisdizione, prerogativa o districtus su 
        				tali uomini o persone né avere la loro successione né esigere da loro 
        				il fodro, il banno o altre maltollètte né costringerli a prestare angarìe 
        				e parangarìe né estorcere o esigere alcunché da loro: questi uomini 
        				siano al contrario liberi e immuni sotto ogni riguardo nei confronti 
        				dei rispettivi signori. Fermo restando tuttavia che per fondi, terreni 
        				e beni fondiari di ogni sorta i signori abbiano, percepiscano dagli 
        				uomini e dalle terre e possano esigere quanto deve essere versato loro 
        				come corrispettivo dei fondi e delle terre, per reciproca convenzione 
        				e per consuetudine […]. (Vengono poi abrogati i capitoli 231, 
   						232 e 181 dello Statuto del 1241). 
        		 Questo beneficio venga concesso ed esteso solo a quegli uomini che prestino 
        				obbedienza ai reggitori e al Comune della città di Vercelli, non a coloro 
        				che in alcun tempo si rendano avversari e ribelli ai reggitori e al 
        				Comune di Vercelli […]. 
        		        				Aggiunta dell’ 11 febbraio 1252. È stabilito e ordinato che 
        				se il Comune e gli uomini del borgo di Crescentino, il Comune e gli 
        				uomini del borgo di Livorno [4], il 
        				Comune e gli uomini di Masserano, il Comune e gli uomini di Rovasio 
        				Nuovo, il Comune e gli uomini di Santhià e il Comune e gli uomini di 
        				S. Germano non si presenteranno entro le Calende di maggio agli ordini 
        				del podestà o del reggitore del Comune di Vercelli, verranno esclusi 
        				in perpetuo da ogni libertà, affrancazione e immunità nei confronti 
        				dei loro signori e nei confronti del Comune di Vercelli e verranno ricondotti 
        				alla condizione in cui si trovavano quando non avevano ricevuto ancora 
        				nessun atto di libertà dal Comune di Vercelli. 
        		[1] Cfr. Sez. I, doc. n. 2. 
        		        				[2] Sull’idea dell’incremento 
        				di popolazione come fonte di potenza e di benessere cfr., nella Sezione 
        				precedente, il preambolo del doc. n. 10. 
        		        				[3] Cfr., nel documento precedente, 
        				il capitolo 231. 
        		        				[4] Oggi Livorno Ferraris, circa 30 
        				km a ovest di Vercelli.  
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